(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
             Patrimoni destinati a uno specifico affare 
 
    1. La societa' puo' costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei
quali e' destinato in via esclusiva a uno  specifico  affare.  A  tal
fine il consiglio di amministrazione adotta  apposita  deliberazione,
ai sensi dell'art. 2447-ter del  codice  civile,  che  e'  sottoposta
all'approvazione  dell'assemblea  che   costituisce   condizione   di
efficacia della delibera stessa. Tale  deliberazione  deve  prevedere
una  responsabilita'  limitata  della  societa'  al  solo  patrimonio
destinato. 
    2. La deliberazione di cui al comma 1 e' depositata e iscritta ai
sensi dell'art. 2436 del codice civile. 
    3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato a uno specifico
affare, la Societa'  tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture
contabili prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
civile. 
    4.  La  societa'   puo',   in   via   esclusiva,   destinare   al
soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico
affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art.  2447-decies
del codice civile.