Art. 11. Patrimoni destinati a uno specifico affare 1. La societa' puo' costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali e' destinato in via esclusiva a uno specifico affare. A tal fine il consiglio di amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile, che e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea che costituisce condizione di efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere una responsabilita' limitata della societa' al solo patrimonio destinato. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' depositata e iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice civile. 3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato a uno specifico affare, la Societa' tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. 4. La societa' puo', in via esclusiva, destinare al soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art. 2447-decies del codice civile.