Art. 15. Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione 1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tratti anche tra gli appartenenti all'amministrazione della difesa e alle Forze armate in servizio permanente, nominati con le modalita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera a). La nomina degli amministratori e' effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. La societa', assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del consiglio di amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. 3. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata al possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In particolare: a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalita', competenza e onorabilita' tra persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali, riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti l'oggetto della Societa'; 2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attivita' di impresa; 3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori attinenti a quello di attivita' dell'impresa, ovvero pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza con i predetti settori. b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, puo' rivestire la carica di amministratore in non piu' di due ulteriori consigli in societa' per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in societa' controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non piu' di cinque ulteriori consigli in societa' per azioni. 4. In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal vice presidente. 5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio deve intendersi decaduto. In tal caso, il collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.