Art. 19. Poteri e compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa', fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), essendo a esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolare gestione della societa' riferendone, periodicamente, al consiglio stesso e ha la rappresentanza della societa' per gli atti deliberati dal consiglio di amministrazione, nonche' quella processuale della societa' con facolta' di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui all'art. 21. 3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe societa' pubbliche. Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione l'approvazione di: a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; 4. Il consiglio di amministrazione puo' conferire, a titolo gratuito, incarichi ai propri membri, nonche' ai dipendenti per singoli atti o categorie di atti. 5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in societa' di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione patrimoniale e dell'andamento della Societa', nonche' mansioni e attribuzioni. 6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione. 7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi. 8. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato: a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della Societa' con i relativi preventivi economico-finanziari; b) predispone i programmi delle attivita' della societa' in conformita' agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della societa' strumentali alle sue finalita' nel limite stabilito di volta in volta dall'assemblea, oltre il quale e' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera d) del presente statuto; d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea; e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato presso la societa', secondo i criteri di cui al comma 5. 9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della societa'.