Art. 20. Responsabilita' degli amministratori 1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della societa', salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.