Art. 2 
 
                      Registro di monitoraggio 
 
  1. E' istituito un registro dedicato al monitoraggio  dell'uso  del
medicinale  «Paxlovid»,  a  base  di  PF-07321332+ritonavir,  di  cui
all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della  salute  26
novembre 2021. 
  2.   Ai   fini   della   prescrizione   e    della    dispensazione
dell'antivirale,  i  medici  ed  i  farmacisti  afferenti  ai  centri
utilizzatori  specificatamente  individuati  dalle  regioni  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte
dell'accesso   attraverso   il    sito    istituzionale    dell'AIFA,
all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it  I  medici  ed  i
farmacisti abilitati all'accesso al  registro  di  monitoraggio  AIFA
dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in
accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva
riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale
dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  3. In  caso  di  temporaneo  impedimento  dell'accesso  ai  sistemi
informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire  i
trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della  presente
determina. Successivamente alla  disponibilita'  delle  funzionalita'
informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque  inserire  i
dati dei trattamenti effettuati nella  piattaforma  web,  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma.