Art. 2 
 
  Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi 
     di qualita' per lo svolgimento dell'attivita' oleoturistica 
 
  1.   Fermi   i   requisiti    generali,    anche    di    carattere
igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa  vigente,
si prevedono i seguenti requisiti e  standard  di  servizio  per  gli
operatori che svolgono attivita' oleoturistiche: 
    a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,
all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e
festivi; 
    b)  strumenti  di  prenotazione  delle  visite,   preferibilmente
informatici; 
    c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti  i
dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli  orari  di
apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
    d) sito o pagina web aziendale; 
    e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
    f)  materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi   prodotti
stampato in almeno due lingue compreso l'italiano; 
    g) esposizione e distribuzione del  materiale  informativo  sulla
zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento alle produzioni con  denominazione  di  origine  sia,  in
ambito oleicolo  che  agroalimentare,  sulle  attrazioni  turistiche,
artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'
svolta l'attivita' oleoturistica; 
    h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza
e per la tipologia di attivita'  in  concreto  svolta  dall'operatore
oleoturistico; 
    i)  personale  addetto  competente  e   dotato   di   un'adeguata
formazione,  con  particolare  riguardo  alle   caratteristiche   del
territorio, che sia ricompreso  tra  il  titolare  dell'azienda  o  i
familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed  i  collaboratori
esterni; 
    l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei  frantoi
o dei locali dedicati,  deve  essere  effettuata  con  contenitori  e
strumenti idonei a non  alterare  le  proprieta'  organolettiche  del
prodotto; 
    m)   svolgimento    delle    attivita'    di    degustazione    e
commercializzazione  da  parte  di  personale  dotato   di   adeguate
competenze e formazione, ivi compresi  il  titolare  dell'azienda,  i
familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni. 
  2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali  finalizzato  alla
degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali  prodotti
agro-alimentari preparati dall'azienda  stessa,  anche  manipolati  o
trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di
preparazioni gastronomiche, nel rispetto  delle  discipline  e  delle
condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa
vigente, e prevalentemente legati alle produzioni  locali  e  tipiche
della regione in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica:  DOP,  IGP,
STG, prodotti di montagna, prodotti  che  rientrano  nei  sistemi  di
certificazione   regionali   riconosciuti    dalla    UE,    prodotti
agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato
ed aggiornato annualmente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, della regione in cui  e'  svolta  l'attivita'
oleoturistica.