Art. 4 Controlli ufficiali sugli operatori 1. Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del regolamento gli organismi di controllo assicurano, per ogni operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformita' tenendo conto dei criteri minimi riportati nell'Allegato 1 del presente decreto. 2. I restanti fattori di rischio previsti all'art. 38, paragrafo 2 del regolamento devono essere opportunamente considerati dagli organismi di controllo in fase di stesura del proprio piano dei controlli.