Art. 12. 
 
                       Il Congresso nazionale 
 
    1. Il Congresso nazionale e' la piu' alta assise del partito e ne
definisce ed indirizza la linea politica, il progetto politico e  gli
obiettivi politici generali. 
    2. E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni tre anni, su
proposta dell'Assemblea nazionale che ne cura l'ordine del giorno, ed
e' composto da tutti i soci in regola con il versamento  delle  quote
al momento della convocazione. Esso puo', inoltre,  essere  convocato
in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno due  terzi
dei componenti dell'Assemblea nazionale in carica. 
    3. Il Congresso nazionale elegge il Presidente del partito  e  ne
approva  la  relazione  programmatica  di  indirizzo   politico   e/o
organizzativo.   Elegge   altresi'   quarantacinque    rappresentanti
dell'Assemblea nazionale, tra  i  soci  iscritti  in  regola  con  il
versamento  delle  quote  al  momento  della   convocazione.   Verra'
assicurata la parita' di genere nell'accesso  alle  cariche  elettive
attraverso la presentazione di candidature per le quali  i  candidati
di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per  cento  del  totale
delle candidature proposte. La presentazione delle  candidature  alle
cariche, le modalita' di  convocazione  del  Congresso,  di  verifica
della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio
del  voto  e  di  comunicazione  delle  deliberazioni  assunte   sono
stabilite dal regolamento del Congresso nazionale adottato  ai  sensi
dell'art. 32 del presente statuto, sulla base dei principi  riportati
nell'articolo citato. In particolare, dovranno  essere  garantite  la
liberta' di presentazione di candidature e un'adeguata rappresentanza
delle minoranze, nel rispetto delle condizioni declinate  dal  citato
art. 32.