Art. 12. Il Congresso nazionale 1. Il Congresso nazionale e' la piu' alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, il progetto politico e gli obiettivi politici generali. 2. E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni tre anni, su proposta dell'Assemblea nazionale che ne cura l'ordine del giorno, ed e' composto da tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Esso puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale in carica. 3. Il Congresso nazionale elegge il Presidente del partito e ne approva la relazione programmatica di indirizzo politico e/o organizzativo. Elegge altresi' quarantacinque rappresentanti dell'Assemblea nazionale, tra i soci iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Verra' assicurata la parita' di genere nell'accesso alle cariche elettive attraverso la presentazione di candidature per le quali i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale delle candidature proposte. La presentazione delle candidature alle cariche, le modalita' di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto e di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite dal regolamento del Congresso nazionale adottato ai sensi dell'art. 32 del presente statuto, sulla base dei principi riportati nell'articolo citato. In particolare, dovranno essere garantite la liberta' di presentazione di candidature e un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle condizioni declinate dal citato art. 32.