Art. 13. 
 
                        L'Assemblea nazionale 
 
    1. L'Assemblea nazionale e' formata da: 
      a. il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno vicario; 
      b. i componenti della Direzione nazionale; 
      c. i Presidenti di giunta regionale, gli assessori regionali ed
i consiglieri regionali soci del partito; 
      d. i sindaci delle citta'  metropolitane  ed  i  presidenti  di
provincia soci del partito; 
      e. i sindaci di  comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000
abitanti residenti, soci del partito; 
      f. soci e/o esponenti della cd. societa' civile individuati dal
Presidente nel rispetto del criterio della parita' di genere, in modo
tale che tra le persone individuate non sia superata  la  percentuale
del 60 per cento di persone dello stesso sesso, tra  persone  che  si
siano  distinte  nei  settori  dell'economia,  della  ricerca,  della
difesa,  della  cultura  e  del  sociale,  nel   numero   di   trenta
rappresentanti dei vari territori italiani; 
      g. i delegati del Presidente per area territoriale o  tematica,
ai sensi dell'art. 14, comma 7, se non gia' presenti ai sensi di  una
delle lettere sopra indicate; 
      h.   quarantacinque   rappresentanti   eletti   dal   Congresso
nazionale. 
    2. La carica di componente dell'Assemblea nazionale ha una durata
ordinaria di tre anni. I componenti dell'Assemblea che ne fanno parte
in funzione della carica  amministrativa  ricoperta,  decadono  dalla
carica di componente  dell'Assemblea  alla  cessazione  della  carica
amministrativa ricoperta. 
    3. Le adunanze dell'Assemblea nazionale possono essere  ordinarie
o straordinarie e tenersi anche tramite  strumenti  telematici;  sono
convocate dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno,  con
qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto  idoneo,  ivi  compresa  la
diffusione della convocazione attraverso il sito web, i canali social
o  altri  media  del  partito,  entro  il  termine  di  otto   giorni
antecedenti alla data di convocazione; per le determinazioni urgenti,
la  convocazione  puo'  essere  effettuata,  con  le  modalita'   ivi
previste, con almeno ventiquattro ore di anticipo. 
    4. La convocazione dovra' indicare il luogo  (anche  telematico),
il giorno, l'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione
nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 
    5. L'Assemblea nazionale ordinaria delibera: 
      l'approvazione   del   rendiconto   di    esercizio    relativo
all'esercizio dell'anno precedente, con cadenza annuale,  predisposto
dal Tesoriere, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato
di Presidenza; 
      con cadenza annuale, l'approvazione  dei  criteri  di  gestione
economico-finanziaria e patrimoniale del partito e l'approvazione del
bilancio preventivo annuale, su proposta del Presidente  di  concerto
con il Comitato di Presidenza, predisposti dal  Tesoriere,  di  norma
entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; 
      la ratifica della nomina, su proposta del Presidente,  dei  tre
Vice Presidenti, di cui uno vicario, di cui all'art. 15 del  presente
statuto; 
      l'approvazione di regolamenti o atti  programmatici  sottoposti
alla sua approvazione dal presente  statuto,  quali  quelli  previsti
dagli articoli 1, comma 3, e 8, comma 2, del presente statuto; 
      la proposta di convocazione e la data e l'ordine del giorno del
Congresso nazionale. 
    6.  Le   riunioni   dell'Assemblea   nazionale   ordinaria   sono
validamente costituite, in prima convocazione,  con  la  presenza  di
almeno il 50 per cento piu'  uno  dei  componenti;  le  deliberazioni
dovranno essere prese con il voto favorevole  di  almeno  il  50  per
cento piu' uno degli intervenuti all'Assemblea. 
    7. Le riunioni in  seconda  convocazione  possono  tenersi  anche
nella stessa data della prima convocazione, trascorse almeno due  ore
da quella indicata nell'avviso di  convocazione,  e  si  intenderanno
validamente costituite qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti
all'Assemblea; le deliberazioni dovranno essere  prese  con  il  voto
favorevole di almeno il 50 per cento piu' uno degli intervenuti. 
    8. L'Assemblea nazionale straordinaria puo' essere  convocata  su
iniziativa del Presidente, della  maggioranza  dei  componenti  della
Direzione nazionale o di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. 
    9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze: 
      modifiche   dello   statuto   e/o   del   simbolo   e/o   della
denominazione; 
      scioglimento anticipato del partito e  conseguente  devoluzione
del patrimonio; 
      fusione con altra partito o ente. 
    10.  Le  riunioni  dell'Assemblea  nazionale  straordinaria  sono
convocate dal Presidente e  sono  validamente  costituite,  in  prima
convocazione, con la presenza  di  almeno  i  3/4  (tre  quarti)  dei
componenti; le  deliberazioni  dovranno  essere  prese  con  il  voto
favorevole di almeno il 50  per  cento  piu'  uno  degli  intervenuti
all'Assemblea. 
    11. Le riunioni in seconda convocazione dovranno tenersi  in  una
data successiva a quella prevista per  la  prima  convocazione  e  si
intenderanno validamente costituite con l'intervento di almeno i  2/3
(due terzi) dei soci; le deliberazioni dovranno essere prese  con  il
voto favorevole del 50 per cento piu' uno degli intervenuti. 
    12. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sia ordinaria,  sia
straordinaria, vengono assunte con voto palese. 
    13. E' consentita la partecipazione alle riunioni  dell'Assemblea
nazionale sia  ordinaria,  sia  straordinaria,  anche  con  strumenti
telematici. E' consentito il voto per delega a  favore  di  un  altro
socio,  con  il  limite  tassativo  di  una  delega   per   delegato,
esclusivamente  per  i  membri  che  partecipino   all'Assemblea   in
presenza. Il voto per delega e' escluso per i membri che  partecipino
all'Assemblea attraverso collegamenti telematici. 
    14. L'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, viene
presieduta dal Presidente.  Partecipano  senza  diritto  di  voto  il
segretario  generale,   il   Tesoriere   nazionale,   il   segretario
amministrativo, il segretario  finanziario.  Il  Tesoriere  nazionale
provvede alla redazione del  verbale,  che  andra'  sottoscritto  dal
segretario generale, dal Presidente, dai  Vice  Presidenti  presenti,
dal Tesoriere stesso e trascritto senza indugio da  quest'ultimo  nel
libro delle deliberazioni dell'Assemblea.