Art. 13. L'Assemblea nazionale 1. L'Assemblea nazionale e' formata da: a. il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno vicario; b. i componenti della Direzione nazionale; c. i Presidenti di giunta regionale, gli assessori regionali ed i consiglieri regionali soci del partito; d. i sindaci delle citta' metropolitane ed i presidenti di provincia soci del partito; e. i sindaci di comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti residenti, soci del partito; f. soci e/o esponenti della cd. societa' civile individuati dal Presidente nel rispetto del criterio della parita' di genere, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso, tra persone che si siano distinte nei settori dell'economia, della ricerca, della difesa, della cultura e del sociale, nel numero di trenta rappresentanti dei vari territori italiani; g. i delegati del Presidente per area territoriale o tematica, ai sensi dell'art. 14, comma 7, se non gia' presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate; h. quarantacinque rappresentanti eletti dal Congresso nazionale. 2. La carica di componente dell'Assemblea nazionale ha una durata ordinaria di tre anni. I componenti dell'Assemblea che ne fanno parte in funzione della carica amministrativa ricoperta, decadono dalla carica di componente dell'Assemblea alla cessazione della carica amministrativa ricoperta. 3. Le adunanze dell'Assemblea nazionale possono essere ordinarie o straordinarie e tenersi anche tramite strumenti telematici; sono convocate dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno, con qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, ivi compresa la diffusione della convocazione attraverso il sito web, i canali social o altri media del partito, entro il termine di otto giorni antecedenti alla data di convocazione; per le determinazioni urgenti, la convocazione puo' essere effettuata, con le modalita' ivi previste, con almeno ventiquattro ore di anticipo. 4. La convocazione dovra' indicare il luogo (anche telematico), il giorno, l'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 5. L'Assemblea nazionale ordinaria delibera: l'approvazione del rendiconto di esercizio relativo all'esercizio dell'anno precedente, con cadenza annuale, predisposto dal Tesoriere, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza; con cadenza annuale, l'approvazione dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, predisposti dal Tesoriere, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; la ratifica della nomina, su proposta del Presidente, dei tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, di cui all'art. 15 del presente statuto; l'approvazione di regolamenti o atti programmatici sottoposti alla sua approvazione dal presente statuto, quali quelli previsti dagli articoli 1, comma 3, e 8, comma 2, del presente statuto; la proposta di convocazione e la data e l'ordine del giorno del Congresso nazionale. 6. Le riunioni dell'Assemblea nazionale ordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50 per cento piu' uno dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento piu' uno degli intervenuti all'Assemblea. 7. Le riunioni in seconda convocazione possono tenersi anche nella stessa data della prima convocazione, trascorse almeno due ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, e si intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento piu' uno degli intervenuti. 8. L'Assemblea nazionale straordinaria puo' essere convocata su iniziativa del Presidente, della maggioranza dei componenti della Direzione nazionale o di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. 9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze: modifiche dello statuto e/o del simbolo e/o della denominazione; scioglimento anticipato del partito e conseguente devoluzione del patrimonio; fusione con altra partito o ente. 10. Le riunioni dell'Assemblea nazionale straordinaria sono convocate dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50 per cento piu' uno degli intervenuti all'Assemblea. 11. Le riunioni in seconda convocazione dovranno tenersi in una data successiva a quella prevista per la prima convocazione e si intenderanno validamente costituite con l'intervento di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole del 50 per cento piu' uno degli intervenuti. 12. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, vengono assunte con voto palese. 13. E' consentita la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, anche con strumenti telematici. E' consentito il voto per delega a favore di un altro socio, con il limite tassativo di una delega per delegato, esclusivamente per i membri che partecipino all'Assemblea in presenza. Il voto per delega e' escluso per i membri che partecipino all'Assemblea attraverso collegamenti telematici. 14. L'Assemblea nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, viene presieduta dal Presidente. Partecipano senza diritto di voto il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo, il segretario finanziario. Il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del verbale, che andra' sottoscritto dal segretario generale, dal Presidente, dai Vice Presidenti presenti, dal Tesoriere stesso e trascritto senza indugio da quest'ultimo nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.