Art. 14. Il Presidente 1. Il Presidente e' una persona a cui viene riconosciuta, in virtu' dei poteri democratici attribuiti dal presente statuto, la funzione di garante e custode dei valori fondamentali del partito. 2. Il Presidente viene eletto dal Congresso nazionale, ai sensi dell'art. 12 che precede del presente statuto, per un periodo di tre anni e puo' essere rieletto per periodi di uguale durata. 3. Il Presidente ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. In particolare, ha le seguenti competenze: a. coordina l'attivita' politica del partito, anche formulando proposte di regolamenti o di atti programmatici alla Direzione nazionale, e' garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale; b. convoca e presiede il Congresso nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria; c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere nazionale; d. propone all'Assemblea nazionale la nomina dei tre Vice Presidenti, di cui uno vicario di cui all'art. 15 del presente statuto; e. convoca e presiede la Direzione nazionale, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere nazionale, puo' assegnare deleghe e/o funzioni specifiche a componenti della medesima; f. propone alla Direzione nazionale le nomine del segretario generale e del Tesoriere nazionale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente statuto; g. di concerto con il Comitato di Presidenza, propone all'Assemblea nazionale l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente, dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito, il bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere nazionale; h. rilascia le autorizzazioni per l'utilizzo del simbolo e della denominazione del partito ed ha il diritto di revocare le medesime; i. predispone la composizione delle liste per le consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, presenta le liste per le consultazioni elettorali, deposita il contrassegno elettorale ed il programma elettorale, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il partito voglia partecipare. Ne cura a tal fine tutti gli adempimenti burocratici relativi alla consultazione elettorale a cui concorre il partito, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali. Ogni decisione dovra' sempre tener conto della situazione economica e finanziaria contingente evidenziata dal Tesoriere nazionale; j. autorizza la presentazione di contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali e/o metropolitane e/o comunali nel caso di elezioni regionali o amministrative; k. individua con proprio atto le persone di cui all'art. 13, primo comma, lettera f); l. assicura un adeguato coordinamento tra l'attivita' del partito e delle articolazioni territoriali di cui all'art. 21 del presente statuto, anche quale garante della rappresentanza delle minoranze; m. propone alla Direzione nazionale, di concerto con il Comitato di Presidenza, il regolamento delle articolazioni territoriali, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente statuto; n. propone all'approvazione della Direzione nazionale, il regolamento di Amministrazione adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le articolazioni territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente statuto; o. nomina le figure tecnico-operative del partito, di cui all'art. 18 del presente statuto. 4. Il Presidente puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri o il compimento di specifici atti ai Vice Presidenti, ed a procuratori individuati tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticita'. 5. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, puo' nominare quattro delegati del Presidente per area territoriale o tematica, per affrontare questioni territoriali particolari e relative ad ambiti territoriali che saranno determinati con l'atto di delega, o anche temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessita'. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all'attivita' politica. 6. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, puo' nominare altresi' propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell'attuale realta' nazionale.