Art. 17. 
 
                      Il Comitato di Presidenza 
 
    1. Il Comitato di Presidenza e' l'organo politico che coadiuva il
Presidente nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo politico
e coordinamento. 
    2. Il Comitato di Presidenza e' composto dal Presidente e dai tre
Vice Presidenti, di cui uno  vicario.  Possono  essere  invitati  dal
Presidente alle sedute del  Comitato  di  Presidenza,  in  base  alle
materie  trattate  e  senza  diritto  di   voto,   i   capigruppo   o
capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica,
al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo, il  segretario
generale, il Tesoriere nazionale, il  segretario  amministrativo,  il
segretario finanziario. 
    3. La carica di componente del  Comitato  di  Presidenza  ha  una
durata di tre anni. 
    4. Il Comitato di Presidenza ha i poteri previsti dagli  articoli
del presente statuto. Il  concerto  del  Comitato  di  Presidenza  e'
espresso attraverso la votazione  del  Comitato  in  merito  all'atto
sottoposto ad esso, come da comma 6 del presente articolo. 
    5. Le riunioni del Comitato  di  Presidenza  sono  convocate  dal
Presidente, con un preavviso diventiquattro ore. In caso di  urgenza,
il preavviso puo' essere ridotto a sei ore. Le riunioni sono  indette
con  qualsiasi  mezzo  di   comunicazione   ed   e'   consentita   la
partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici.  Non  e'
consentita la partecipazione ne' il voto per delega. 
    6. Le  riunioni  del  Comitato  di  Presidenza  sono  validamente
costituite con la presenza di due componenti; le  deliberazioni  sono
prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso  di
parita'  di  voti  verra'  adottata  la  proposta  per  la  quale  il
Presidente ha espresso il proprio voto.