Art. 17. Il Comitato di Presidenza 1. Il Comitato di Presidenza e' l'organo politico che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo politico e coordinamento. 2. Il Comitato di Presidenza e' composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, di cui uno vicario. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo, il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo, il segretario finanziario. 3. La carica di componente del Comitato di Presidenza ha una durata di tre anni. 4. Il Comitato di Presidenza ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. Il concerto del Comitato di Presidenza e' espresso attraverso la votazione del Comitato in merito all'atto sottoposto ad esso, come da comma 6 del presente articolo. 5. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente, con un preavviso diventiquattro ore. In caso di urgenza, il preavviso puo' essere ridotto a sei ore. Le riunioni sono indette con qualsiasi mezzo di comunicazione ed e' consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici. Non e' consentita la partecipazione ne' il voto per delega. 6. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono validamente costituite con la presenza di due componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti verra' adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto.