Art. 19. Il segretario generale 1. Il segretario generale e' una delle figure di vertice del partito, ed ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito. Supervisiona e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del Comitato promotore nazionale. 2. Il segretario generale viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito, aventi requisiti di competenza e professionalita' adeguate allo svolgimento dell'incarico. La durata dell'incarico e' di due anni. L'incarico ha natura di rapporto fiduciario ed a tempo determinato. La durata dell'incarico e' correlata alla carica del Presidente, il segretario generale decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Puo' essere rinnovato per periodi di uguale durata. Il Presidente puo' revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunita', in base al rapporto fiduciario con il segretario generale, e sottopone l'atto di revoca all'approvazione della Direzione nazionale. Con il medesimo atto di revoca il Presidente designa un segretario generale che rimane in carica sino alla successiva convocazione della Direzione nazionale per l'elezione del nuovo segretario generale. 3. Il segretario generale esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente statuto, ed in particolare svolge le seguenti funzioni: ha competenza in prima istanza in merito all'interpretazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, e degli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito; e' competente all'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, ai sensi dell'art. 24, commi da 1 a 3 del presente statuto; di concerto con il Comitato di Presidenza, propone alla Direzione nazionale la deliberazione in merito all'ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali, di cui all'art. 8 del presente statuto; puo' proporre al Comitato di Presidenza la decadenza o disporre la revoca dei componenti il Collegio dei probiviri, per le motivazioni di cui all'art. 24, comma 7, del presente statuto; nomina il responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. 4. Il segretario generale puo' nominare, di concerto con il Comitato di Presidenza, procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri. 5. In caso di impedimento temporaneo o assenza del segretario generale, il potere di rappresentanza del partito, ovvero per il compimento di specifici atti, e' attribuito al Presidente. In caso di impedimento temporaneo o assenza anche del Presidente, puo' essere attribuito il potere di rappresentanza del partito, ovvero per il compimento di specifici atti, con voto favorevole dei restanti membri della Direzione nazionale, al Vice Presidente vicario o ad un altro membro della Direzione nazionale stessa, tramite atto scritto e per un periodo determinato di tempo; in caso di parita' di voti, verra' adottata la proposta per la quale ha espresso il proprio voto favorevole il membro piu' anziano della Direzione nazionale.