Art. 19. 
 
                       Il segretario generale 
 
    1. Il segretario generale e' una  delle  figure  di  vertice  del
partito, ed ha la rappresentanza legale  e  giudiziale  del  partito.
Supervisiona e coordina  le  attivita'  necessarie  per  la  corretta
gestione  funzionale,  operativa  ed  amministrativa   del   partito,
coordinandosi  in  special  modo  con  il  Tesoriere  nazionale,   il
segretario  amministrativo  ed  il  segretario  finanziario.   Agisce
secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di
Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del
Comitato promotore nazionale. 
    2.  Il  segretario  generale  viene  nominato   dalla   Direzione
nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di
Presidenza, tra persone fisiche socie del partito,  aventi  requisiti
di  competenza   e   professionalita'   adeguate   allo   svolgimento
dell'incarico. La durata dell'incarico e' di due anni. L'incarico  ha
natura di rapporto fiduciario  ed  a  tempo  determinato.  La  durata
dell'incarico e' correlata alla carica del Presidente, il  segretario
generale decade automaticamente dal suo incarico alla  scadenza,  per
qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Puo'  essere  rinnovato
per periodi di uguale durata. Il Presidente puo' revocare  l'incarico
affidato qualora ne  ravvisi  l'opportunita',  in  base  al  rapporto
fiduciario con il segretario generale, e sottopone l'atto  di  revoca
all'approvazione della Direzione nazionale. Con il medesimo  atto  di
revoca il Presidente designa un segretario  generale  che  rimane  in
carica sino alla successiva convocazione  della  Direzione  nazionale
per l'elezione del nuovo segretario generale. 
    3. Il segretario generale esercita le attribuzioni previste dagli
articoli del presente statuto, ed in particolare svolge  le  seguenti
funzioni: 
      ha competenza in prima istanza  in  merito  all'interpretazione
delle  norme   del   presente   statuto,   dei   regolamenti,   delle
deliberazioni, e degli altri provvedimenti  adottati  dai  competenti
organi del partito; 
      e' competente all'esercizio del potere disciplinare  verso  gli
iscritti, ai sensi dell'art. 24, commi da 1 a 3 del presente statuto; 
      di  concerto  con  il  Comitato  di  Presidenza,  propone  alla
Direzione nazionale la  deliberazione  in  merito  all'ammissione  di
persone  appartenenti  ad  altre  associazioni   e/o   organizzazioni
politiche e l'adesione e/o  federazione  ad  altre  associazioni  e/o
organizzazioni nazionali od internazionali, di  cui  all'art.  8  del
presente statuto; 
      puo' proporre al Comitato di Presidenza la decadenza o disporre
la  revoca  dei  componenti  il  Collegio  dei  probiviri,   per   le
motivazioni di cui all'art. 24, comma 7, del presente statuto; 
      nomina il responsabile del trattamento e della  protezione  dei
dati personali ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. 
    4. Il segretario generale  puo'  nominare,  di  concerto  con  il
Comitato di Presidenza, procuratori speciali  per  il  compimento  di
atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri. 
    5. In caso di impedimento temporaneo  o  assenza  del  segretario
generale, il potere di rappresentanza  del  partito,  ovvero  per  il
compimento di specifici atti, e' attribuito al Presidente. In caso di
impedimento temporaneo o assenza anche del  Presidente,  puo'  essere
attribuito il potere di rappresentanza del  partito,  ovvero  per  il
compimento di specifici atti, con voto favorevole dei restanti membri
della Direzione nazionale, al Vice Presidente vicario o ad  un  altro
membro della Direzione nazionale stessa, tramite atto scritto  e  per
un periodo determinato di tempo; in caso di parita' di  voti,  verra'
adottata la proposta  per  la  quale  ha  espresso  il  proprio  voto
favorevole il membro piu' anziano della Direzione nazionale.