Art. 21. Articolazioni territoriali di Coraggio Italia 1. Sono organi territoriali del partito: a. le articolazioni territoriali regionali ed i coordinatori regionali; b. le articolazioni territoriali provinciali o di citta' metropolitane, ed i coordinatori provinciali o di citta' metropolitane; c. le articolazioni territoriali comunali, ove costituite, ed i relativi coordinatori comunali. 2. Ogni articolazione territoriale, anche se dotata di autonomia amministrativa e negoziale ai sensi del presente articolo, e' tenuta ad uniformarsi alle indicazioni del Presidente e del Comitato di Presidenza. Il mancato rispetto delle disposizioni del Presidente e del Comitato di Presidenza e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'articolazione territoriale. 3. Secondo le modalita' previste da un regolamento delle articolazioni territoriali adottato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, le articolazioni territoriali sono dotate di un organo congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello regionale, provinciale o di citta' metropolitana, comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello regionale, provinciale o di citta' metropolitana, comunale. Le articolazioni territoriali opereranno secondo propri statuti, adottati sulla base del modello di statuto predisposto con il regolamento sopra citato e che dovra' essere coerente con le disposizioni contenute nel presente statuto, ed in particolar modo con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 20, ed in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalita' con cui le articolazioni territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalita' e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali. 4. I coordinatori regionali sono eletti dai congressi regionali, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi regionali adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera g). Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. I coordinatori regionali svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i coordinatori e le strutture del partito costituite ai livelli territoriali sottoordinati, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala regionale. Propongono al Presidente, sentiti il coordinatore provinciale o di citta' metropolitana e comunale, candidature per le consultazioni elettorali amministrative relative all'ambito territoriale di competenza alle quali il partito puo' partecipare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto. Vigilano inoltre sull'osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale regionale nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale. 5. I coordinatori provinciali o di citta' metropolitane sono eletti dai congressi provinciali o di citta' metropolitana, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi provinciali o di citta' metropolitana adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera g). Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. I coordinatori provinciali o di citta' metropolitane svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i coordinatori comunali e tra gli eventuali gruppi cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala provinciale o di citta' metropolitana. Vigilano inoltre sull'osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale provinciale o di citta' metropolitana nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale. 6. I coordinatori comunali sono eletti dai congressi comunali, che avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi comunali adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera g). Rappresentano il partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di tre anni. Il coordinatore comunale e' responsabile del rispetto degli indirizzi politici e strategici dati dal partito sul territorio dove opera, svolge funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra gli eventuali gruppi cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell'iniziativa politica su scala territoriale. E' tenuto all'osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale comunale nei confronti dei terzi e degli altri organi del partito. 7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. 8. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti da un regolamento di amministrazione adottato, su proposta del Presidente, dal Comitato di Presidenza ed approvato dalla Direzione nazionale, e gli indirizzi pervenuti dal Tesoriere nazionale ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. 9. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Tesoriere nazionale ai sensi dell'art. 20 del presente statuto. E' in ogni caso esclusa per i rappresentanti delle singole articolazioni territoriali costituite la facolta' di stipulare i seguenti atti: a. compravendita di beni immobili; b. compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; c. costituzione di societa'; d. acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; e. accensione e concessione di finanziamenti concessioni di prestiti; f. stipula di contratti di mutuo; g. rimesse di denaro da e/o verso l'estero; h. apertura di conti correnti all'estero o in valuta; i. acquisto di valuta; j. richiesta e rilascio di avallo; k. prestazione di fidejussioni o altre forme di garanzie reali e/o personali. 10. E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Presidente nazionale, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto. Il regolamento di amministrazione di cui al comma 7 che precede, disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, le modalita' di assegnazione delle quote del tesseramento. Le risorse alle articolazioni territoriali sono assicurate dalla ripartizione delle quote del tesseramento, in base al principio per cui ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e territoriali del partito ed e' ripartita come segue: al livello nazionale e' destinata una percentuale pari al 50 per cento, ai livelli territoriali e' destinata una percentuale pari al 50 per cento, suddivisa a sua volta attraverso una destinazione pari al 30 per cento al livello di articolazione territoriale comunale, pari al 10% (dieci per cento) al livello di articolazione erritoriale provinciale o di citta' metropolitane, pari al 10 per cento al livello di articolazione territoriale regionale. La raccolta dei contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi e' di esclusiva competenza del partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del segretario finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all'art. 18 del presente statuto. Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, il partito nazionale prende atto dei rendiconti delle strutture decentrate e li allega al rendiconto nazionale del partito. 11. I coordinatori regionali, provinciali o di citta' metropolitane, comunali, e le loro singole articolazioni territoriali costituite, possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attivita' e commissariamento, in caso di condotte di conclamata illegalita', immoralita' o contrarieta' agli scopi del partito, impossibilita' di funzionamento degli organi, gravi irregolarita' nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti del partito, con deliberazione del Comitato di Presidenza su proposta del Presidente. 12. Gli atti e/o i fatti oggetto di contestazione vengono comunicati per iscritto ai coordinatori dei vari livelli territoriali ed alle singole articolazioni territoriali costituite a cui sono addebitati, con concessione di un termine di quindici giorni per assicurare il contradditorio ai medesimi. In caso di delibera di scioglimento e/o esclusione, il Comitato di Presidenza deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, per un periodo massimo di un anno, cui sono riconosciuti temporaneamente i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. Nei medesimi casi sopra riportati, il Presidente puo' revocare il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di Coraggio Italia. 13. Contro le decisioni ai vari livelli territoriali del Comitato di Presidenza, di cui ai commi che precedono del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri secondo quanto previsto all'art. 24 del presente statuto.