Art. 21. 
 
            Articolazioni territoriali di Coraggio Italia 
 
    1. Sono organi territoriali del partito: 
      a. le articolazioni territoriali regionali  ed  i  coordinatori
regionali; 
      b.  le  articolazioni  territoriali  provinciali  o  di  citta'
metropolitane,  ed   i   coordinatori   provinciali   o   di   citta'
metropolitane; 
      c. le articolazioni territoriali comunali, ove costituite, ed i
relativi coordinatori comunali. 
    2. Ogni articolazione territoriale, anche se dotata di  autonomia
amministrativa e negoziale ai sensi del presente articolo, e'  tenuta
ad uniformarsi alle indicazioni del  Presidente  e  del  Comitato  di
Presidenza. Il mancato rispetto delle disposizioni del  Presidente  e
del Comitato di Presidenza  e'  motivo  di  azione  disciplinare  nei
confronti dei singoli e puo' comportare,  nei  casi  piu'  gravi,  il
commissariamento dell'articolazione territoriale. 
    3.  Secondo  le  modalita'  previste  da  un  regolamento   delle
articolazioni territoriali adottato dal Comitato  di  Presidenza,  su
proposta del Presidente, le articolazioni territoriali sono dotate di
un organo congressuale, a cui  partecipano  tutti  gli  iscritti  del
livello   territoriale   corrispondente,   di   livello    regionale,
provinciale o di citta'  metropolitana,  comunale,  e  di  un  organo
collegiale di Direzione di livello regionale, provinciale o di citta'
metropolitana, comunale.  Le  articolazioni  territoriali  opereranno
secondo propri statuti, adottati sulla base del  modello  di  statuto
predisposto con il regolamento  sopra  citato  e  che  dovra'  essere
coerente con le disposizioni contenute nel presente  statuto,  ed  in
particolar modo con il regolamento di amministrazione di cui all'art.
20, ed in regolamenti, deliberazioni,  altri  provvedimenti  adottati
dai competenti organi del partito. Con il medesimo  regolamento  sono
disciplinate le modalita' con cui le articolazioni territoriali fanno
richiesta di utilizzare il simbolo e  la  denominazione  di  Coraggio
Italia, le modalita' e le condizioni di  svolgimento  della  campagna
elettorale, la  disciplina  dei  rapporti  tra  livello  nazionale  e
territoriale in occasione delle consultazioni elettorali. 
    4. I coordinatori regionali sono eletti dai congressi  regionali,
che avverranno ai sensi  del  regolamento  per  la  celebrazione  dei
congressi  regionali  adottato  dalla  Direzione  nazionale  di   cui
all'art.  16,  comma  2,  lettera  g).   Rappresentano   il   partito
nell'ambito territoriale di  competenza.  Durano  in  carica  per  un
periodo di tre anni. I coordinatori regionali  svolgono  funzioni  di
connessione tra il territorio e gli organi  nazionali  sovraordinati;
di selezione delle proposte  di  iniziativa  di  livello  locale;  di
promozione della collaborazione tra i coordinatori e le strutture del
partito  costituite  ai  livelli  territoriali  sottoordinati,  e  di
coordinamento dell'iniziativa politica su scala regionale. Propongono
al Presidente,  sentiti  il  coordinatore  provinciale  o  di  citta'
metropolitana e comunale, candidature per le consultazioni elettorali
amministrative relative all'ambito territoriale  di  competenza  alle
quali il partito puo' partecipare, tenuto conto  di  quanto  previsto
dall'art. 5 del presente statuto. Vigilano  inoltre  sull'osservanza,
da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme  del
presente statuto e dei regolamenti e degli atti emanati dagli  organi
nazionali. Rappresentano l'articolazione territoriale  regionale  nei
confronti dei terzi e degli altri organi del partito. Fanno parte  di
diritto dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale. 
    5. I coordinatori provinciali  o  di  citta'  metropolitane  sono
eletti dai congressi  provinciali  o  di  citta'  metropolitana,  che
avverranno ai sensi del regolamento per la celebrazione dei congressi
provinciali  o  di  citta'  metropolitana  adottato  dalla  Direzione
nazionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera g).  Rappresentano  il
partito nell'ambito territoriale di competenza. Durano in carica  per
un periodo di tre  anni.  I  coordinatori  provinciali  o  di  citta'
metropolitane svolgono funzioni di connessione tra  il  territorio  e
gli organi nazionali sovraordinati; di selezione  delle  proposte  di
iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione  tra
i coordinatori comunali e tra gli eventuali gruppi  cittadini  locali
costituiti, e di  coordinamento  dell'iniziativa  politica  su  scala
provinciale   o   di   citta'   metropolitana.    Vigilano    inoltre
sull'osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate,
delle norme del presente statuto  e  dei  regolamenti  e  degli  atti
emanati  dagli  organi   nazionali.   Rappresentano   l'articolazione
territoriale provinciale o di citta' metropolitana nei confronti  dei
terzi e degli altri  organi  del  partito.  Fanno  parte  di  diritto
dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale. 
    6. I coordinatori comunali sono eletti  dai  congressi  comunali,
che avverranno ai sensi  del  regolamento  per  la  celebrazione  dei
congressi comunali adottato dalla Direzione nazionale di cui all'art.
16,  comma  2,  lettera  g).  Rappresentano  il  partito  nell'ambito
territoriale di competenza. Durano in carica per un  periodo  di  tre
anni. Il coordinatore comunale e'  responsabile  del  rispetto  degli
indirizzi politici e strategici dati dal partito sul territorio  dove
opera, svolge funzioni di connessione tra il territorio e gli  organi
nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di
livello locale; di promozione della collaborazione tra gli  eventuali
gruppi   cittadini   locali   costituiti,    e    di    coordinamento
dell'iniziativa   politica   su   scala   territoriale.   E'   tenuto
all'osservanza delle norme del presente statuto e dei  regolamenti  e
degli   atti   emanati   dagli   organi   nazionali.    Rappresentano
l'articolazione territoriale comunale nei confronti dei terzi e degli
altri organi del partito. 
    7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le  articolazioni
territoriali  previste  dal  presente  statuto  hanno   una   propria
autonomia amministrativa e patrimoniale nei  limiti  delle  attivita'
riguardanti  l'ambito  territoriale  e  di  appartenenza  e  ne  sono
legalmente responsabili. Ciascuna  struttura  organizzativa  risponde
esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa  posti  in
essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile  per
gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non
rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale  e  delle
relative obbligazioni. 
    8. I conti preventivi e  consuntivi  di  ciascuna  organizzazione
territoriale devono essere redatti secondo i modelli  predisposti  da
un  regolamento  di  amministrazione  adottato,   su   proposta   del
Presidente, dal Comitato di Presidenza ed approvato  dalla  Direzione
nazionale, e gli indirizzi pervenuti dal Tesoriere nazionale ai sensi
dell'art. 20 del presente statuto, ed ogni previsione di  spesa  deve
essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa  fonte  di
finanziamento. 
    9. I membri di ciascuna  organizzazione  territoriale  rispondono
personalmente delle  obbligazioni  assunte  al  di  fuori  dei  conti
preventivi presentati ed approvati, se  non  espressamente  approvate
dal Tesoriere nazionale ai sensi dell'art. 20 del  presente  statuto.
E'  in  ogni  caso  esclusa  per  i  rappresentanti   delle   singole
articolazioni territoriali costituite  la  facolta'  di  stipulare  i
seguenti atti: 
      a. compravendita di beni immobili; 
      b. compravendita  di  titoli  azionari  e  finanziari  di  ogni
genere; 
      c. costituzione di societa'; 
      d. acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
      e. accensione e concessione  di  finanziamenti  concessioni  di
prestiti; 
      f. stipula di contratti di mutuo; 
      g. rimesse di denaro da e/o verso l'estero; 
      h. apertura di conti correnti all'estero o in valuta; 
      i. acquisto di valuta; 
      j. richiesta e rilascio di avallo; 
      k. prestazione di fidejussioni o altre forme di garanzie  reali
e/o personali. 
    10. E' inoltre  sempre  esclusa  dai  poteri  dei  rappresentanti
locali  la  presentazione  delle  candidature  e   dei   contrassegni
elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal  Presidente
nazionale, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto. Il  regolamento
di amministrazione di cui al comma 7  che  precede,  disciplina,  tra
l'altro: l'apertura  di  posizioni  di  codice  fiscale  e  di  conti
correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali,  le
procedure di autorizzazione alle spese e di  contabilizzazione  delle
stesse,  la  destinazione   dei   contributi   degli   eletti   nelle
amministrazioni centrali e locali, le modalita' di assegnazione delle
quote del tesseramento. Le risorse  alle  articolazioni  territoriali
sono assicurate dalla ripartizione delle quote del  tesseramento,  in
base al principio per cui  ogni  quota  associativa  e'  destinata  a
finanziare le attivita' degli organi  nazionali  e  territoriali  del
partito ed e' ripartita come segue: al livello nazionale e' destinata
una percentuale pari al 50 per  cento,  ai  livelli  territoriali  e'
destinata una percentuale pari al 50 per cento, suddivisa a sua volta
attraverso una destinazione pari  al  30  per  cento  al  livello  di
articolazione territoriale comunale, pari al 10% (dieci per cento) al
livello  di  articolazione  erritoriale  provinciale  o   di   citta'
metropolitane, pari al 10  per  cento  al  livello  di  articolazione
territoriale regionale. La raccolta dei contributi elargiti dai  soci
stessi e/o da terzi e' di esclusiva competenza del partito a  livello
nazionale,  che  si  avvale  allo  scopo  unicamente  del  segretario
finanziario e delle strutture da esso  funzionalmente  dipendenti  di
cui all'art. 18 del  presente  statuto.  Ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del
21 febbraio 2014, il partito nazionale  prende  atto  dei  rendiconti
delle strutture decentrate e li allega al  rendiconto  nazionale  del
partito. 
    11.  I  coordinatori   regionali,   provinciali   o   di   citta'
metropolitane, comunali, e le loro singole articolazioni territoriali
costituite, possono essere oggetto di  provvedimento  di  sospensione
dell'attivita' e commissariamento, in caso di condotte di  conclamata
illegalita', immoralita'  o  contrarieta'  agli  scopi  del  partito,
impossibilita' di funzionamento  degli  organi,  gravi  irregolarita'
nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti  del  partito,  con
deliberazione del Comitato di Presidenza su proposta del Presidente. 
    12. Gli  atti  e/o  i  fatti  oggetto  di  contestazione  vengono
comunicati per iscritto ai coordinatori dei vari livelli territoriali
ed alle singole articolazioni  territoriali  costituite  a  cui  sono
addebitati, con concessione di un  termine  di  quindici  giorni  per
assicurare il contradditorio ai medesimi.  In  caso  di  delibera  di
scioglimento  e/o  esclusione,  il  Comitato   di   Presidenza   deve
contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina  di  un
commissario, per un periodo massimo di un anno, cui sono riconosciuti
temporaneamente i poteri e la rappresentanza  dell'organo  che  va  a
sostituire. Nei medesimi casi sopra  riportati,  il  Presidente  puo'
revocare il diritto di utilizzare il nome e il  simbolo  di  Coraggio
Italia. 
    13. Contro le decisioni ai vari livelli territoriali del Comitato
di Presidenza, di cui ai commi che precedono del  presente  articolo,
gli interessati possono proporre ricorso al  Collegio  dei  probiviri
secondo quanto previsto all'art. 24 del presente statuto.