Art. 23. Giurisdizione esclusiva 1. I soci del partito e tutti gli esponenti degli organi nazionali ed i rappresentanti di tutti gli organi territoriali sono tenuti a ricorrere preventivamente agli organi previsti dall'art. 24 del presente statuto, in caso di controversie riguardanti: la loro attivita' nei confronti del partito; l'applicazione dello Statuto; i rapporti del partito con gli organi territoriali nonche' i rapporti tra questi ultimi.