Art. 27. Revisione dei conti 1. La Direzione nazionale, su proposta del Presidente, affida l'attivita' di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una societa' di revisione, iscritto/a nel registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 30/2010. 2. La durata dell'incarico di revisione e' stabilita all'atto della nomina, per un periodo non superiore a tre anni, e puo' essere rinnovato per un periodo di uguale durata. 3. Il revisore ovvero la societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto economico-finanziario di esercizio.