Art. 27. 
 
                         Revisione dei conti 
 
    1. La Direzione nazionale, su  proposta  del  Presidente,  affida
l'attivita' di revisione legale dei conti a un professionista,  anche
non socio,  ovvero  a  una  societa'  di  revisione,  iscritto/a  nel
registro  ministeriale  dei  revisori  legali  istituito  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione  del  decreto
legislativo n. 30/2010. 
    2. La durata dell'incarico di  revisione  e'  stabilita  all'atto
della nomina, per un periodo non superiore a tre anni, e puo'  essere
rinnovato per un periodo di uguale durata. 
    3. Il revisore ovvero  la  societa'  di  revisione  esprime,  con
apposita relazione, un giudizio sul rendiconto  economico-finanziario
di esercizio.