Art. 29. Scioglimento del partito 1. Il partito si scioglie per i seguenti motivi: impossibilita' sopravvenuta di raggiungimento degli scopi, come delineati nel presente statuto; venir meno di tutti soci; deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria. 2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo verra' devoluto in base alle determinazioni adottate dall'Assemblea nazionale straordinaria, ovvero in base alle vigenti disposizioni di legge.