Art. 29. 
 
                      Scioglimento del partito 
 
    1. Il partito si scioglie per i seguenti motivi: 
      impossibilita' sopravvenuta di raggiungimento degli scopi, come
delineati nel presente statuto; 
      venir meno di tutti soci; 
      deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria. 
    2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo verra'  devoluto
in  base  alle  determinazioni  adottate   dall'Assemblea   nazionale
straordinaria, ovvero in base alle vigenti disposizioni di legge.