Art. 32. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    I. Il primo esercizio decorre  dalla  data  di  costituzione  del
partito sino al 31 dicembre successivo. 
    II. Le seguenti disposizioni transitorie sono  valide  fino  alla
celebrazione del primo Congresso nazionale, da tenersi entro due mesi
dal termine della campagna di adesioni al partito per l'anno  2022  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. 
    Nella fase transitoria il partito e' diretto dal  Presidente,  da
tre Vicepresidenti di cui uno vicario, da un segretario generale,  da
un Tesoriere nazionale, da una Direzione nazionale e da  un  Comitato
promotore nazionale. Ulteriore organo del partito e' il Collegio  dei
probiviri. 
    III. Il Presidente ed i tre Vicepresidenti  di  cui  uno  vicario
sono  nominati  nell'atto  costitutivo  di  Coraggio   Italia.   Essi
costituiscono nel periodo transitorio il Comitato  di  Presidenza  di
cui all'art. 17  del  presente  statuto,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni attribuite nello statuto medesimo. Possono  essere  invitati
dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in  base  alle
materie  trattate  e  senza  diritto  di   voto,   i   capigruppo   o
capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica,
al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo. 
    Il Presidente esercita nel periodo transitorio sopra indicato  le
funzioni attribuite dagli articoli 14  e  16  del  presente  statuto,
salvo quanto previsto ai paragrafi V e VI del presente  articolo,  ed
esercita le competenze di cui all'art. 5, commi 2 e 4,  del  presente
statuto, di concerto con il Comitato di Presidenza. 
    Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza,  nomina
altresi' i componenti del Collegio dei probiviri,  che  esercita  nel
periodo transitorio le funzioni attribuite dall'art. 24. 
    La  responsabilita'  dell'organizzazione   tecnico-operativa   ed
economico-finanziaria del partito durante il periodo  transitorio  e'
attribuita al Presidente, unitamente al  segretario  generale  ed  al
Tesoriere  nazionale.  Il  Presidente  provvede   a   tal   fine   al
conferimento  dell'incarico  agli  organi   tecnici   di   segretario
amministrativo e  segretario  finanziario.  Gli  organi  tecnici,  su
specifiche deleghe del Presidente, svolgono i compiti e le funzioni e
i ruoli stabiliti dall'art. 18 del presente statuto. 
    Il Presidente ha la rappresentanza politica del partito in  tutte
le sedi politiche e istituzionali,  intrattiene  i  rapporti  con  le
strutture politiche del partito ricevendone le istanze  e  formulando
proposte al Comitato di Presidenza, alla  Direzione  nazionale  e  al
Comitato promotore nazionale. Il Presidente potra' essere  coadiuvato
dai capigruppo o capodelegazione  alla  Camera  dei  Deputati  ed  al
Senato della Repubblica, dal  Vice  Presidente  vicario  e  dai  Vice
Presidenti. E' Capo delegazione con i partiti di coalizione  e  nelle
consultazioni al Quirinale. 
    Il Presidente propone, di concerto con il Comitato di Presidenza,
nella fase transitoria, i regolamenti previsti dal presente statuto e
necessari  al  funzionamento  del  partito   all'approvazione   della
Direzione nazionale. Al fine di dare avvio alla fase di  operativita'
del partito e coordinare e controllare l'attivita'  conseguente,  nel
periodo transitorio e' facolta' del Presidente  costituire  l'Ufficio
del Presidente composto dal Presidente e dal segretario generale, dal
Tesoriere nazionale, dal segretario amministrativo e  dal  segretario
finanziario. Il Presidente puo' ampliare l'Ufficio del Presidente con
altre figure professionali, fino  ad  un  massimo  di dodici  membri,
revocabili in qualsiasi momento. Il  Presidente  puo'  attribuire  ai
membri dell'Ufficio del Presidente specifici incarichi  organizzativi
di  natura  tecnico  amministrativa.  Le  riunioni  dell'Ufficio  del
Presidente sono convocate dal Presidente. Il Presidente, di  concerto
con  il  Comitato  di  Presidenza,  in  qualsiasi   momento   ritenga
opportuno, puo' nominare tra i soci, tramite atto scritto  e  per  un
tempo determinato, propri delegati  per  affrontare  ambiti  tematici
particolari oppure tematiche  relative  alla  tutela  di  determinate
categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate
nell'attuale realta' nazionale, ed anche  per  affrontare  in  ambiti
territoriali   delimitati,   particolari   periodi   elettorali   e/o
particolari situazioni di criticita'. 
    Il Presidente, di concerto con il Comitato  di  Presidenza,  puo'
altresi' nominare  suoi  consiglieri  per  ambiti  territoriali,  che
saranno determinati con  l'atto  di  delega,  o  anche  per  temi  di
preminente interesse nazionale o materie di particolare complessita'.
Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al  fine
di dare indirizzi all'attivita' politica. Per  il  periodo  del  loro
incarico sono chiamati a far parte della Direzione nazionale. 
    Il segretario  generale  e'  una  delle  figure  di  vertice  del
partito, ha  la  rappresentanza  legale  e  giudiziale  del  partito.
Supervisiona e coordina  le  attivita'  necessarie  per  la  corretta
gestione  funzionale,  operativa  ed  amministrativa   del   partito,
coordinandosi  in  special  modo  con  il  Tesoriere  nazionale,   il
segretario  amministrativo  ed  il  segretario  finanziario.   Agisce
secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di
Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del
Comitato promotore nazionale. E' nominato nel periodo transitorio dal
Presidente, di concerto con il Comitato di  Presidenza,  tra  persone
fisiche  socie  del  partito  aventi  requisiti   di   competenza   e
professionalita' adeguate allo svolgimento dell'incarico. Si  applica
l'art. 19 del presente statuto. 
    Il Tesoriere nazionale cura la gestione economica, finanziaria  e
patrimoniale del partito. Puo' avvalersi  di  professionisti  esterni
per l'esercizio delle sue attribuzioni, con l'assenso del Presidente.
La sua funzione e' di consentire al partito di raggiungere gli  scopi
associativi nel rispetto del principio di economicita' della gestione
assicurando  l'equilibrio  finanziario.  E'  nominato   nel   periodo
transitorio  dal  Presidente,  di  concerto  con   il   Comitato   di
Presidenza, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di
competenza   e    professionalita'    adeguate    allo    svolgimento
dell'incarico. Si applica l'art. 20 del presente statuto. 
    Nel corso del periodo transitorio e' ammessa la doppia iscrizione
al  partito  di  persone  che  appartengono  ad  altri  partiti   che
aderiscano formalmente al progetto politico di  Coraggio  Italia.  La
doppia iscrizione avra' effetto fino al 31 dicembre 2021.  Da  questa
data l'appartenenza ad altri partiti rappresenta condizione  ostativa
all'iscrizione come previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del  presente
statuto. 
    IV. Fino alla celebrazione  del  primo  Congresso  nazionale,  il
Comitato promotore nazionale e' composto dai soci fondatori che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo di Coraggio Italia, dai  parlamentari
in carica che aderiranno ai gruppi di  Camera,  Senato  e  Parlamento
europeo  di  Coraggio  Italia  successivamente  alla   sottoscrizione
dell'atto costitutivo, e dalle altre  persone  fisiche  che  verranno
nominate dal Presidente, previa approvazione  della  maggioranza  del
Comitato promotore nazionale,  divenendo  cosi'  soci  fondatori  del
partito. Il Comitato promotore nazionale  cessa  dalle  sue  funzioni
alla conclusione del primo Congresso nazionale. 
    Il Comitato promotore nazionale e' presieduto dal Presidente  del
partito, ha funzioni propositive, di supporto ed indirizzo politico e
strategico. 
    Il Comitato promotore nazionale  puo'  nominare  una  commissione
costituente, presieduta dal Presidente o da un suo delegato,  con  il
compito di predisporre  e  sottoporre  una  proposta  di  regolamento
congressuale  all'approvazione  del  Comitato   promotore   nazionale
medesimo,  ed  eventuali  altre   proposte   regolamentari   o   atti
programmatici, contenente le regole democratiche  necessarie  per  la
celebrazione del primo Congresso nazionale del  partito.  I  principi
ispiratori del regolamento congressuale devono essere i seguenti: 
      a. la prima elezione congressuale del Presidente e  dei  membri
elettivi  dell'Assemblea  nazionale  del  partito  avverra'  mediante
presentazione di candidature libere ed autonome di  persone  iscritte
al partito; le candidature a Presidente devono essere  presentate  in
collegamento a liste di candidati a  membro  dell'Assemblea  che,  al
fine di  perseguire  l'obiettivo  della  parita'  di  genere  di  cui
all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare  i  principi  della
pari rappresentanza e  dell'alternanza  di  genere,  corredate  dalla
sottoscrizione di un numero  di  componenti  del  Comitato  promotore
nazionale  pari  ad  almeno  il  venticinque  per  cento  del  totale
componenti  del  Comitato  promotore  nazionale,  con  arrotondamento
all'unita' superiore; 
      b. al  fine  di  assicurare  un'adeguata  rappresentanza  delle
minoranze, i rappresentanti  in  Assemblea  sono  eletti  con  metodo
proporzionale, adottando  il  metodo  D'Hondt  senza  espressione  di
preferenza; 
      c. tutti i soci in regola con  il  versamento  delle  quote  al
momento della convocazione del Congresso nazionale hanno  diritto  di
elettorato attivo e passivo alle sedute del Congresso nazionale; 
      d. il voto per delega e' ammesso nel limite tassativo  per  cui
ciascun socio puo' rappresentare per delega unicamente un altro socio
avente diritto; il  voto  per  delega  e'  escluso  per  i  soci  che
partecipino al Congresso attraverso collegamenti telematici. 
      e. le modalita' di partecipazione  alle  sedute  del  Congresso
nazionale devono prevedere in  via  prioritaria  la  possibilita'  di
collegamento telematico, con procedure di  autenticazione  valide  al
fine della partecipazione e del voto. 
    Il funzionamento del Comitato  promotore  nazionale  e'  regolato
dalle norme di  funzionamento  previste  dall'art.  16  del  presente
statuto per la Direzione nazionale. 
    Il Comitato promotore nazionale approva la carta dei valori ed il
codice etico elaborate dalla Direzione nazionale. 
    V. La Direzione nazionale nella fase transitoria e' composta  dal
Presidente,  da  tre  Vice  Presidenti,  di  cui  uno  vicario,   dai
capigruppo o capodelegazione alla  Camera  dei  Deputati,  al  Senato
della Repubblica, al Parlamento europeo, dai membri del Governo e dai
Consiglieri del Presidente, ove nominati, di cui al paragrafo III del
presente articolo. Altri otto componenti possono essere nominati  con
atto di nomina  del  Presidente,  di  concerto  con  il  Comitato  di
Presidenza, in modo tale che  tra  le  persone  individuate  non  sia
superata la percentuale del  sessanta  per  cento  di  persone  dello
stesso sesso; la durata dell'incarico e' correlata  alla  carica  del
Presidente, il quale puo' revocare  l'incarico  affidato  qualora  ne
ravvisi l'opportunita'; in ogni caso essi durano in carica fino  alla
celebrazione del primo Congresso nazionale. 
    Le funzioni e i poteri che sono esercitati temporaneamente  dalla
Direzione nazionale sono: 
      approvare mozioni di indirizzo politico e/o  organizzativo,  ed
esprimere un voto anche sulle questioni di programmazione  strategica
ed organizzativa del partito che sono sottoposte dal Presidente; 
      elaborare la carta dei valori ed il codice etico  del  partito,
da sottoporre all'approvazione del Comitato promotore nazionale; 
      adottare gli atti necessari su proposta del Tesoriere nazionale
ad avviare la campagna di iscrizioni al partito; 
      con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare  il
rendiconto  economico-finanziario  relativo  all'esercizio  dell'anno
precedente, predisposto dal  Tesoriere  nazionale  ed  approvato  dal
Comitato di Presidenza; 
      con cadenza annuale, su proposta del Presidente,  ratificare  i
criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del  partito
e l'approvazione del bilancio  preventivo  annuale,  predisposti  dal
Tesoriere nazionale ed approvati dal Comitato di Presidenza, di norma
entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; 
      su proposta del Presidente, ratificare  i  regolamenti  o  atti
programmatici necessari al funzionamento del partito,  approvati  dal
Comitato di Presidenza; 
      deliberare sulla proposta di  convocazione  e  sull'ordine  del
giorno del primo Congresso nazionale, con ratifica della  maggioranza
del Comitato promotore nazionale. 
    Il funzionamento della Direzione nazionale e' regolato  dall'art.
16 del presente statuto. 
    Il Presidente di concerto con  il  Comitato  di  Presidenza  puo'
assegnare a componenti della Direzione nazionale ruoli esecutivi  del
partito. 
    Su proposta  del  Presidente  ed  approvazione  del  Comitato  di
Presidenza, la Direzione nazionale ratifica gli accordi con movimenti
locali. In caso di richiesta da parte di movimenti locali  o  partiti
riconosciuti di adesione al partito,  tale  richiesta  dovra'  essere
approvata dal Comitato di Presidenza, e  ratificata  dalla  Direzione
nazionale 
    VI. Sino  alla  celebrazione  dei  primi  congressi  regionali  e
provinciali e delle citta'  metropolitane  di  cui  all'art.  21  del
presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso
nazionale, la nomina dei coordinatori regionali, provinciali e  delle
citta' metropolitane, e'  affidata  al  Comitato  di  Presidenza,  su
proposta del Presidente. La costituzione dei  coordinamenti  comunali
e' affidata ai coordinamenti regionali su proposta del Presidente, di
concerto con il Comitato di Presidenza, a fronte del numero  di  soci
presenti   nell'articolazione    territoriale.    Ai    coordinamenti
territoriali si applicano le disposizioni dell'art. 21  del  presente
statuto. 
    Su proposta  del  Presidente,  il  Comitato  di  Presidenza  puo'
adottare ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria  per  il
miglior funzionamento e la miglior organizzazione del partito  e  per
l'ottemperanza ad obblighi  di  legge,  anche  con  riferimento  alle
ulteriori modifiche che  si  rendessero  necessarie  -  su  eventuale
richiesta della Commissione  di  garanzia  degli  statuti  e  per  la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici -  per
l'iscrizione del partito al registro dei  partiti  politici  previsto
dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13
del 21 febbraio 2014, salva la ratifica  delle  modifiche  statutarie
adottate da parte dell'Assemblea nazionale ai  sensi  degli  articoli
13, comma 9, e 30 del presente statuto, entro sessanta  giorni  dalla
sua costituzione, a pena di decadenza. 
    Nel periodo transitorio il  criterio  con  cui  sono  erogate  le
risorse alle articolazioni territoriali che si verranno a costituire,
al fine di dare  avvio  alla  fase  di  operativita'  del  partito  e
coordinare l'attivita' conseguente, e' individuato in una percentuale
della quota associativa, di cui all'art. 16,  comma  2,  lettera  c),
pari al 50 per cento nelle  modalita'  previste  dal  regolamento  di
amministrazione proposto dal Presidente e approvato dal  Comitato  di
Presidenza. 
    Si allega al presente atto sotto la lettera «A»,  previa  lettura
da me notaio datane al comparente delle parti scritturate, il simbolo
in forma grafica del partito che costituisce l'allegato «A1» al sopra
trascritto Statuto. 
    Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono  a  carico
del partito. 
    Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto  al
comparente  il  quale,  da  me  interpellato,  lo  ha   approvato   e
confermato. 
    Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di  mia
fiducia in ventuno fogli per  pagine  ottantaquattro  e  sottoscritto
alle ore dieci dal comparente e da me notaio qui in calce. 
 
                                                       Brugnaro Luigi 
 
Maria Chiara Bruno, notaio