Art. 32. Disposizioni transitorie I. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del partito sino al 31 dicembre successivo. II. Le seguenti disposizioni transitorie sono valide fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, da tenersi entro due mesi dal termine della campagna di adesioni al partito per l'anno 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Nella fase transitoria il partito e' diretto dal Presidente, da tre Vicepresidenti di cui uno vicario, da un segretario generale, da un Tesoriere nazionale, da una Direzione nazionale e da un Comitato promotore nazionale. Ulteriore organo del partito e' il Collegio dei probiviri. III. Il Presidente ed i tre Vicepresidenti di cui uno vicario sono nominati nell'atto costitutivo di Coraggio Italia. Essi costituiscono nel periodo transitorio il Comitato di Presidenza di cui all'art. 17 del presente statuto, per lo svolgimento delle funzioni attribuite nello statuto medesimo. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e il capodelegazione al Governo. Il Presidente esercita nel periodo transitorio sopra indicato le funzioni attribuite dagli articoli 14 e 16 del presente statuto, salvo quanto previsto ai paragrafi V e VI del presente articolo, ed esercita le competenze di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del presente statuto, di concerto con il Comitato di Presidenza. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, nomina altresi' i componenti del Collegio dei probiviri, che esercita nel periodo transitorio le funzioni attribuite dall'art. 24. La responsabilita' dell'organizzazione tecnico-operativa ed economico-finanziaria del partito durante il periodo transitorio e' attribuita al Presidente, unitamente al segretario generale ed al Tesoriere nazionale. Il Presidente provvede a tal fine al conferimento dell'incarico agli organi tecnici di segretario amministrativo e segretario finanziario. Gli organi tecnici, su specifiche deleghe del Presidente, svolgono i compiti e le funzioni e i ruoli stabiliti dall'art. 18 del presente statuto. Il Presidente ha la rappresentanza politica del partito in tutte le sedi politiche e istituzionali, intrattiene i rapporti con le strutture politiche del partito ricevendone le istanze e formulando proposte al Comitato di Presidenza, alla Direzione nazionale e al Comitato promotore nazionale. Il Presidente potra' essere coadiuvato dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, dal Vice Presidente vicario e dai Vice Presidenti. E' Capo delegazione con i partiti di coalizione e nelle consultazioni al Quirinale. Il Presidente propone, di concerto con il Comitato di Presidenza, nella fase transitoria, i regolamenti previsti dal presente statuto e necessari al funzionamento del partito all'approvazione della Direzione nazionale. Al fine di dare avvio alla fase di operativita' del partito e coordinare e controllare l'attivita' conseguente, nel periodo transitorio e' facolta' del Presidente costituire l'Ufficio del Presidente composto dal Presidente e dal segretario generale, dal Tesoriere nazionale, dal segretario amministrativo e dal segretario finanziario. Il Presidente puo' ampliare l'Ufficio del Presidente con altre figure professionali, fino ad un massimo di dodici membri, revocabili in qualsiasi momento. Il Presidente puo' attribuire ai membri dell'Ufficio del Presidente specifici incarichi organizzativi di natura tecnico amministrativa. Le riunioni dell'Ufficio del Presidente sono convocate dal Presidente. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, puo' nominare tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell'attuale realta' nazionale, ed anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticita'. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, puo' altresi' nominare suoi consiglieri per ambiti territoriali, che saranno determinati con l'atto di delega, o anche per temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessita'. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all'attivita' politica. Per il periodo del loro incarico sono chiamati a far parte della Direzione nazionale. Il segretario generale e' una delle figure di vertice del partito, ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito. Supervisiona e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione nazionale e del Comitato promotore nazionale. E' nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di competenza e professionalita' adeguate allo svolgimento dell'incarico. Si applica l'art. 19 del presente statuto. Il Tesoriere nazionale cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del partito. Puo' avvalersi di professionisti esterni per l'esercizio delle sue attribuzioni, con l'assenso del Presidente. La sua funzione e' di consentire al partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicita' della gestione assicurando l'equilibrio finanziario. E' nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del partito aventi requisiti di competenza e professionalita' adeguate allo svolgimento dell'incarico. Si applica l'art. 20 del presente statuto. Nel corso del periodo transitorio e' ammessa la doppia iscrizione al partito di persone che appartengono ad altri partiti che aderiscano formalmente al progetto politico di Coraggio Italia. La doppia iscrizione avra' effetto fino al 31 dicembre 2021. Da questa data l'appartenenza ad altri partiti rappresenta condizione ostativa all'iscrizione come previsto dall'art. 8, comma 2, del presente statuto. IV. Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, il Comitato promotore nazionale e' composto dai soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di Coraggio Italia, dai parlamentari in carica che aderiranno ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo di Coraggio Italia successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e dalle altre persone fisiche che verranno nominate dal Presidente, previa approvazione della maggioranza del Comitato promotore nazionale, divenendo cosi' soci fondatori del partito. Il Comitato promotore nazionale cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale. Il Comitato promotore nazionale e' presieduto dal Presidente del partito, ha funzioni propositive, di supporto ed indirizzo politico e strategico. Il Comitato promotore nazionale puo' nominare una commissione costituente, presieduta dal Presidente o da un suo delegato, con il compito di predisporre e sottoporre una proposta di regolamento congressuale all'approvazione del Comitato promotore nazionale medesimo, ed eventuali altre proposte regolamentari o atti programmatici, contenente le regole democratiche necessarie per la celebrazione del primo Congresso nazionale del partito. I principi ispiratori del regolamento congressuale devono essere i seguenti: a. la prima elezione congressuale del Presidente e dei membri elettivi dell'Assemblea nazionale del partito avverra' mediante presentazione di candidature libere ed autonome di persone iscritte al partito; le candidature a Presidente devono essere presentate in collegamento a liste di candidati a membro dell'Assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere, corredate dalla sottoscrizione di un numero di componenti del Comitato promotore nazionale pari ad almeno il venticinque per cento del totale componenti del Comitato promotore nazionale, con arrotondamento all'unita' superiore; b. al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i rappresentanti in Assemblea sono eletti con metodo proporzionale, adottando il metodo D'Hondt senza espressione di preferenza; c. tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione del Congresso nazionale hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle sedute del Congresso nazionale; d. il voto per delega e' ammesso nel limite tassativo per cui ciascun socio puo' rappresentare per delega unicamente un altro socio avente diritto; il voto per delega e' escluso per i soci che partecipino al Congresso attraverso collegamenti telematici. e. le modalita' di partecipazione alle sedute del Congresso nazionale devono prevedere in via prioritaria la possibilita' di collegamento telematico, con procedure di autenticazione valide al fine della partecipazione e del voto. Il funzionamento del Comitato promotore nazionale e' regolato dalle norme di funzionamento previste dall'art. 16 del presente statuto per la Direzione nazionale. Il Comitato promotore nazionale approva la carta dei valori ed il codice etico elaborate dalla Direzione nazionale. V. La Direzione nazionale nella fase transitoria e' composta dal Presidente, da tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, dai membri del Governo e dai Consiglieri del Presidente, ove nominati, di cui al paragrafo III del presente articolo. Altri otto componenti possono essere nominati con atto di nomina del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del sessanta per cento di persone dello stesso sesso; la durata dell'incarico e' correlata alla carica del Presidente, il quale puo' revocare l'incarico affidato qualora ne ravvisi l'opportunita'; in ogni caso essi durano in carica fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale. Le funzioni e i poteri che sono esercitati temporaneamente dalla Direzione nazionale sono: approvare mozioni di indirizzo politico e/o organizzativo, ed esprimere un voto anche sulle questioni di programmazione strategica ed organizzativa del partito che sono sottoposte dal Presidente; elaborare la carta dei valori ed il codice etico del partito, da sottoporre all'approvazione del Comitato promotore nazionale; adottare gli atti necessari su proposta del Tesoriere nazionale ad avviare la campagna di iscrizioni al partito; con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare il rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere nazionale ed approvato dal Comitato di Presidenza; con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare i criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere nazionale ed approvati dal Comitato di Presidenza, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; su proposta del Presidente, ratificare i regolamenti o atti programmatici necessari al funzionamento del partito, approvati dal Comitato di Presidenza; deliberare sulla proposta di convocazione e sull'ordine del giorno del primo Congresso nazionale, con ratifica della maggioranza del Comitato promotore nazionale. Il funzionamento della Direzione nazionale e' regolato dall'art. 16 del presente statuto. Il Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza puo' assegnare a componenti della Direzione nazionale ruoli esecutivi del partito. Su proposta del Presidente ed approvazione del Comitato di Presidenza, la Direzione nazionale ratifica gli accordi con movimenti locali. In caso di richiesta da parte di movimenti locali o partiti riconosciuti di adesione al partito, tale richiesta dovra' essere approvata dal Comitato di Presidenza, e ratificata dalla Direzione nazionale VI. Sino alla celebrazione dei primi congressi regionali e provinciali e delle citta' metropolitane di cui all'art. 21 del presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso nazionale, la nomina dei coordinatori regionali, provinciali e delle citta' metropolitane, e' affidata al Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente. La costituzione dei coordinamenti comunali e' affidata ai coordinamenti regionali su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, a fronte del numero di soci presenti nell'articolazione territoriale. Ai coordinamenti territoriali si applicano le disposizioni dell'art. 21 del presente statuto. Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza puo' adottare ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, anche con riferimento alle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie - su eventuale richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del partito al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, salva la ratifica delle modifiche statutarie adottate da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi degli articoli 13, comma 9, e 30 del presente statuto, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, a pena di decadenza. Nel periodo transitorio il criterio con cui sono erogate le risorse alle articolazioni territoriali che si verranno a costituire, al fine di dare avvio alla fase di operativita' del partito e coordinare l'attivita' conseguente, e' individuato in una percentuale della quota associativa, di cui all'art. 16, comma 2, lettera c), pari al 50 per cento nelle modalita' previste dal regolamento di amministrazione proposto dal Presidente e approvato dal Comitato di Presidenza. Si allega al presente atto sotto la lettera «A», previa lettura da me notaio datane al comparente delle parti scritturate, il simbolo in forma grafica del partito che costituisce l'allegato «A1» al sopra trascritto Statuto. Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico del partito. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo ha approvato e confermato. Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia in ventuno fogli per pagine ottantaquattro e sottoscritto alle ore dieci dal comparente e da me notaio qui in calce. Brugnaro Luigi Maria Chiara Bruno, notaio