Art. 5. Partecipazione alle consultazioni elettorali - incandidabilita' 1. Il partito potra' partecipare a consultazioni elettorali amministrative e politiche per l'elezione dei membri di ogni tipo di istituzione pubblica locale, nazionale ed europea, presentando liste elettorali o singoli candidati, utilizzando il simbolo e la denominazione, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. 2. Al fine di garantire l'unita' di indirizzo politico-culturale del partito, spetta al Presidente il compito di predisporre la composizione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, di concerto con il Comitato di Presidenza, assicurando il rispetto, nella composizione delle liste stesse, di eventuali posizioni di minoranza, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali, assicurando l'equilibrio ed il rispetto della parita' di accesso alle cariche elettive di cui all'art. 51 della Costituzione. 3. La selezione dei candidati avverra' valutando i curricula presentati su iniziativa di singoli soci o delle articolazioni territoriali del partito di cui all'art. 21 del presente statuto, ove costituite, o dei coordinatori delle stesse. La presentazione dei curricula dei candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo avverra' mediante compilazione di un form predisposto e presente nel sito di Coraggio Italia, a cui deve essere allegato un curriculum vitae in formato europeo del candidato. La selezione avverra' secondo i seguenti criteri: a. l'uguaglianza di tutti di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; b. la rappresentativita' politica, sociale e territoriale dei candidati; c. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; d. l'ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; e. la garanzia dell'obiettivo della parita' di accesso alle cariche elettive; f. la pubblicita' della procedura di selezione. 4. Il Presidente approva le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il partito voglia partecipare, e autorizza l'utilizzo del simbolo di cui all'art. 1. Puo' avvalersi a tal fine di procuratori speciali per porre in essere ogni adempimento di legge, volto alla presentazione delle predette liste di candidati per ogni tipo di consultazione elettorale. 5. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni: a. sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; b. sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, previste dalla legge antimafia. 6. Qualora una delle condizioni di cui al comma precedente sopraggiunga, gli eletti rassegnano le dimissioni dal relativo incarico, ed i titolari di incarichi all'interno del partito ovvero il personale di nomina politica sono considerati decaduti dal relativo incarico.