Art. 5. 
 
   Partecipazione alle consultazioni elettorali - incandidabilita' 
 
    1. Il  partito  potra'  partecipare  a  consultazioni  elettorali
amministrative e politiche per l'elezione dei membri di ogni tipo  di
istituzione pubblica locale, nazionale ed europea, presentando  liste
elettorali  o  singoli  candidati,  utilizzando  il  simbolo   e   la
denominazione,  anche  in  congiunzione  con  i  simboli   di   altre
associazioni, partiti e movimenti. 
    2. Al fine di garantire l'unita' di indirizzo  politico-culturale
del partito, spetta  al  Presidente  il  compito  di  predisporre  la
composizione delle liste di candidati alle  consultazioni  elettorali
di qualsiasi  tipo,  di  concerto  con  il  Comitato  di  Presidenza,
assicurando il rispetto, nella composizione delle  liste  stesse,  di
eventuali posizioni  di  minoranza,  da  sottoporre  all'approvazione
della Direzione nazionale, avvalendosi eventualmente a  tal  fine  di
procuratori speciali, assicurando l'equilibrio ed il  rispetto  della
parita' di accesso alle cariche elettive di  cui  all'art.  51  della
Costituzione. 
    3. La selezione dei  candidati  avverra'  valutando  i  curricula
presentati su  iniziativa  di  singoli  soci  o  delle  articolazioni
territoriali del partito di cui all'art. 21 del presente statuto, ove
costituite, o dei coordinatori delle  stesse.  La  presentazione  dei
curricula dei candidati alle consultazioni  elettorali  di  qualsiasi
tipo avverra' mediante compilazione di un form predisposto e presente
nel sito di Coraggio Italia, a cui deve essere allegato un curriculum
vitae in formato europeo del candidato. 
    La selezione avverra' secondo i seguenti criteri: 
      a. l'uguaglianza di tutti di tutti gli iscritti e di tutti  gli
elettori; 
      b. la rappresentativita' politica, sociale e  territoriale  dei
candidati; 
      c. il  principio  del  merito  che  assicuri  la  selezione  di
candidati  competenti,  anche  in   relazione   ai   diversi   ambiti
dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; 
      d. l'ineleggibilita' in  caso  di  cumulo  di  diversi  mandati
elettivi; 
      e. la garanzia dell'obiettivo della  parita'  di  accesso  alle
cariche elettive; 
      f. la pubblicita' della procedura di selezione. 
    4. Il Presidente approva le liste ed  i  contrassegni  elettorali
per le elezioni, di  concerto  con  il  Comitato  di  Presidenza,  in
relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle
quali il partito  voglia  partecipare,  e  autorizza  l'utilizzo  del
simbolo di cui all'art. 1. Puo' avvalersi a tal fine  di  procuratori
speciali per porre in essere ogni adempimento di  legge,  volto  alla
presentazione delle predette liste di  candidati  per  ogni  tipo  di
consultazione elettorale. 
    5. Non sono candidabili  ad  ogni  tipo  di  elezione,  anche  di
carattere interno al partito, coloro nei cui confronti,  ricorra  una
delle seguenti condizioni: 
      a. sia stata emessa sentenza di condanna  definitiva,  anche  a
seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale,  per
delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o
sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito  di
patteggiamento o altro  tipo  di  procedimento  speciale,  per  reati
inerenti a fatti  che  presentino,  per  modalita'  di  esecuzione  o
conseguenze, carattere di particolare gravita'; 
      b. sia stata disposta l'applicazione di misure  di  prevenzione
personali o patrimoniali, ancorche' non  definitive,  previste  dalla
legge antimafia. 
    6. Qualora una  delle  condizioni  di  cui  al  comma  precedente
sopraggiunga,  gli  eletti  rassegnano  le  dimissioni  dal  relativo
incarico, ed i titolari di incarichi all'interno del  partito  ovvero
il  personale  di  nomina  politica  sono  considerati  decaduti  dal
relativo incarico.