Art. 6. 
 
                         Doveri degli eletti 
 
    1. Gli eletti ad ogni livello devono: 
      a. conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito; 
      b. versare al partito una quota dell'indennita'  di  carica  ed
ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu'  del  loro
mandato.  I  versamenti  sono   disciplinati   dal   regolamento   di
amministrazione previsto dall'art. 20, comma 4, del presente statuto; 
      c.  collaborare  con  lealta'  e  correttezza  con  gli   altri
esponenti del partito per attuare la linea politica del partito.