Art. 6. Doveri degli eletti 1. Gli eletti ad ogni livello devono: a. conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito; b. versare al partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato. I versamenti sono disciplinati dal regolamento di amministrazione previsto dall'art. 20, comma 4, del presente statuto; c. collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti del partito per attuare la linea politica del partito.