Art. 7. Soci 1. Aderiscono al partito in qualita' di soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo ed i membri del Comitato promotore di cui all'art. 32 del presente statuto. 2. Possono aderire al partito in qualita' di soci ordinari tutti coloro che, avendo raggiunto il sedicesimo anno di eta' ed avendone i requisiti, riconoscendosi nei principi e nelle finalita' del partito, facciano richiesta e versino la quota associativa. 3. Su proposta del Presidente, la Direzione nazionale potra' riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il contributo operativo e/o economico; in particolare, la Direzione nazionale potra' riconoscere l'onorificenza di socio benemerito o di socio sostenitore ovvero altri titoli a soci che abbiano contribuito in modo rilevante alle attivita' del partito. La proposta alla Direzione nazionale del riconoscimento delle onorificenze sopra citate puo' essere esercitata da ogni socio ordinario e/o dagli organi del partito e va indirizzata al Presidente. Il riconoscimento di onorificenze non comporta alcun diritto o dovere ulteriore rispetto ai diritti e doveri degli altri soci; eventuali versamenti maggiori rispetto al contributo associativo ordinario non daranno diritto a maggiori o diverse prestazioni da parte del partito nei confronti dei soci che li abbiano effettuati. 4. Coraggio Italia e' una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative del partito e delle sue articolazioni territoriali, in qualita' di soci simpatizzanti, anche cittadine e cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'eta', i quali pur riconoscendosi nelle finalita' di Coraggio Italia o di singole attivita' promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente al partito. I soci simpatizzanti saranno inseriti in apposito elenco risultante al partito dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalita' non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative delle articolazioni territoriali di cui all'art. 21 del presente statuto, i soci simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi del partito, a rispettarne lo statuto, il regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate, ma non godono delle condizioni di elettorato attivo e passivo del partito.