Art. 7. 
 
                                Soci 
 
    1.  Aderiscono  al  partito  in  qualita'  di  soci  fondatori  i
sottoscrittori  dell'atto  costitutivo  ed  i  membri  del   Comitato
promotore di cui all'art. 32 del presente statuto. 
    2. Possono aderire al partito in qualita' di soci ordinari  tutti
coloro che, avendo raggiunto il sedicesimo anno di eta' ed avendone i
requisiti, riconoscendosi nei principi e nelle finalita' del partito,
facciano richiesta e versino la quota associativa. 
    3. Su proposta del  Presidente,  la  Direzione  nazionale  potra'
riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per
il contributo operativo e/o economico; in particolare,  la  Direzione
nazionale potra' riconoscere l'onorificenza di socio benemerito o  di
socio sostenitore ovvero altri titoli a soci che abbiano  contribuito
in modo rilevante  alle  attivita'  del  partito.  La  proposta  alla
Direzione  nazionale  del  riconoscimento  delle  onorificenze  sopra
citate puo' essere esercitata  da  ogni  socio  ordinario  e/o  dagli
organi del partito e va indirizzata al Presidente. Il  riconoscimento
di  onorificenze  non  comporta  alcun  diritto  o  dovere  ulteriore
rispetto ai diritti e doveri degli altri soci;  eventuali  versamenti
maggiori rispetto al contributo  associativo  ordinario  non  daranno
diritto a maggiori o diverse prestazioni da  parte  del  partito  nei
confronti dei soci che li abbiano effettuati. 
    4. Coraggio Italia e' una casa aperta  a  tutti  coloro  vogliano
dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative del
partito e delle sue articolazioni territoriali, in qualita'  di  soci
simpatizzanti, anche  cittadine  e  cittadini  che  abbiano  compiuto
il sedicesimo anno d'eta', i quali pur riconoscendosi nelle finalita'
di Coraggio Italia o di singole attivita' promosse dalla stessa,  non
intendono  aderire  formalmente  al  partito.  I  soci  simpatizzanti
saranno inseriti in apposito elenco risultante al  partito  dai  dati
raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre  modalita'  non
informatiche.  Qualora  decidano  di  partecipare  attivamente   alle
iniziative delle articolazioni territoriali di cui  all'art.  21  del
presente statuto, i soci  simpatizzanti  sono  tenuti  a  collaborare
lealmente con gli organi del partito, a rispettarne  lo  statuto,  il
regolamento e  le  ulteriori  direttive  e  indicazioni  che  saranno
comunicate, ma non godono delle condizioni  di  elettorato  attivo  e
passivo del partito.