(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
            LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO 
                   DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 
Sommario: 1. Premessa. - 2. Struttura dell'ufficio per il processo. -
3.  Attivita'  dell'ufficio  per  il   processo.   -   3.1.   Udienze
straordinarie. - 4. Monitoraggio dell'attivita' svolta  dagli  uffici
per  il  processo.  -  4.1  Predisposizione   degli   atti   per   la
rendicontazione sull'attivita' svolta. - 5. Entrata in vigore. 
 
1. Premessa. 
    In un'ottica di progressivo e continuo  adeguamento  delle  linee
guida previste dall'art. 17, comma  2,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 6  agosto  2021,  n.  113  (d'ora  in  poi,  «decreto  n.
80/2021»), alle sopravvenienze normative e organizzative intervenute,
si rende necessario provvedere a un primo aggiornamento  del  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
del 2 agosto 2021. 
    Tenuto  conto  dell'avvenuta   istituzione,   con   decreto   del
segretario generale n. 330 del 1° ottobre 2021, di una  struttura  di
missione presso il Segretariato  generale,  avente,  tra  l'altro,  i
compiti di monitoraggio sull'attivita' degli uffici per  il  processo
(nel prosieguo, «UpP»), e' difatti attualmente possibile,  e  risulta
funzionale dal punto di vista  organizzativo,  ridurre  e,  comunque,
semplificare gli analoghi compiti, inizialmente posti  a  carico  dei
capi degli uffici giudiziari. 
    Nei mesi scorsi sono state altresi' svolte e si sono concluse  le
selezioni volte  al  reclutamento  del  personale  amministrativo  da
destinare agli UpP e che ha preso servizio nel mese  di  gennaio  del
2022. 
    Occorre poi  dar  conto  anche  della  recente  approvazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30  dicembre  2021,
registrato in data 10 gennaio 2022, previsto dal comma 5 dell'art. 17
del  decreto  n.  80/2021,  la  cui  adozione   e'   un   presupposto
condizionante il concreto  avvio  dell'attivita'  di  smaltimento  da
parte dei magistrati. 
    Giova ricordare  che,  nel  prescrivere  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni e per l'efficientamento della giustizia,  il  decreto
n. 80/2021 ha previsto,  con  specifico  riferimento  alla  giustizia
amministrativa, un rafforzamento degli UpP in otto uffici  giudiziari
nei quali maggiore e' l'arretrato pendente al 31 dicembre  2019,  con
l'assegnazione di funzionari amministrativi e assistenti  informatici
assunti in due scaglioni con rapporto di lavoro a  tempo  determinato
di trenta mesi ciascuno, all'esito di una procedura selettiva bandita
dal Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n.
198 del 14 giugno 2021. 
    Gli uffici giudiziari nei quali e' rafforzato l'UpP sono indicati
dall'art. 12 del citato decreto n. 80/2021 e sono: 
      le sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato; 
      il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio,  sede  di
Roma; 
      il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di
Milano; 
      il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; 
      il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede  di
Napoli; 
      il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,  sezione
staccata di Salerno; 
      il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sede  di
Palermo; 
      il Tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia,  sezione
staccata di Catania. 
    Nonostante il riferito perimetro degli  interventi  di  carattere
organizzativo indicati dal sopra richiamato decreto  n.  80/2021,  le
presenti linee guida sono volte  a  individuare  i  principi  cardini
dell'attivita' degli  UpP  istituiti  presso  tutte  le  sezioni  del
Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa  per  la
Regione Siciliana, nonche' presso tutti  i  tribunali  amministrativi
regionali  e  relative  sezioni  staccate  e  dettano  le  istruzioni
fondamentali per  il  loro  funzionamento,  in  considerazione  della
dimensione unitaria degli obiettivi di smaltimento, stabiliti in sede
sovranazionale e rifluiti nel Piano nazionale per  la  ripresa  e  la
resilienza (PNRR). 
    Le linee guida si applicano, quindi, a tutti  gli  UpP  istituiti
negli uffici giudiziari - sia quelli ex art. 53-ter  della  legge  27
aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, sia quelli «rafforzati» ex art. 12 del  decreto
n.  80/2021  -  essendo   tutte   le   componenti   della   giustizia
amministrativa chiamate a concorrere allo sforzo di realizzazione dei
traguardi assegnati, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel
PNRR. 
    L'UpP ex art. 12, del decreto n. 80/2021  non  e',  infatti,  una
struttura diversa  da  quella  introdotta  con  il  decreto-legge  n.
168/2016,  ma  -  come  accennato  -  e'  soltanto  «rafforzata»  con
l'inserimento di nuovo  personale  amministrativo,  assunto  a  tempo
determinato negli uffici  giudiziari  dove  maggiore  e'  l'arretrato
rilevato alla data del 31 dicembre 2019. 
    Ferma restando, dunque, l'autonomia dei presidenti  degli  uffici
giudiziari   nell'organizzazione   dell'attivita'   giudiziaria,   le
presenti linee guida individuano la disciplina base  comune  a  tutti
gli UpP, al fine di armonizzarne l'attivita' e renderla in  tal  modo
piu' efficiente e orientata al risultato da conseguire. 
2. Struttura dell'ufficio per il processo. 
    Premesso che la composizione degli UpP degli uffici giudiziari e'
quella prevista dall'art. 53-ter della legge n. 186/1982, nondimeno i
funzionari e gli assistenti  assunti  ai  sensi  dell'art.  13  dello
stesso decreto sono impiegati esclusivamente negli UpP  ex  art.  12,
del decreto n. 80/2021. 
    In entrambi i casi fanno parte  dell'UpP  anche  gli  ammessi  al
tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, o alla formazione professionale a  norma  dell'art.  37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  o  al  tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
giustizia  del  17  marzo  2016,  n.  70.  I  tirocinanti  aggiungono
l'attivita' presso l'UpP a quella svolta  con  il  magistrato  tutor,
secondo quanto disposto con decreto del Presidente del  Consiglio  di
Stato (d.P.C.S.) del 17 dicembre 2018, n. 183. 
    L'UpP e'  una  struttura  organizzativa  interna  all'ufficio  di
segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente per  l'espletamento
dei compiti assegnati dal presidente della sezione che puo'  delegare
tale attivita' ad  un  magistrato  in  servizio  presso  il  medesimo
ufficio giudiziario. 
3. Attivita' dell'Ufficio per il processo. 
    L'UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine
di accertare: 
      a)  se  sussistano  profili  che  ne   rendano   immediata   la
definizione, perche': 
        presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d'ufficio
dal Collegio; 
        reiterano    questioni    affrontate     dall'ufficio     con
giurisprudenza consolidata; 
      b) se occorra acquisire documentazione istruttoria; 
      c)   se   sia   necessario    disporre    l'integrazione    del
contraddittorio. 
    Gli adempimenti  sub  a),  b)  e  c)  sono  effettuati  anche  in
relazione ai ricorsi gia' pendenti. In relazione a tali ricorsi l'UpP
verifica altresi' se siano necessari adempimenti connessi  a  vicende
che abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio,
per accertare se la causa della sospensione o della interruzione  sia
ancora attuale. 
    L'UpP segnala, altresi', i ricorsi: 
      per  i  quali  sia  possibile  la  definizione  in  rito,   con
provvedimento monocratico o collegiale, nonche' quelli  per  i  quali
sia necessario disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio; 
      piu' risalenti nel tempo e per i quali sia  stato  disposto  il
rinvio per piu' di una volta. 
    L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti: 
      a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; 
      b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; 
      c) compilazione della scheda del fascicolo di causa,  indicante
anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; la  compilazione
della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di  affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato; 
      d)  assistenza  ai  magistrati  nelle  attivita'   preparatorie
relative  ai  provvedimenti  giurisdizionali,   quali   ricerche   di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; 
      e) individuazione di questioni su  cui  si  siano  delineati  o
possano delinearsi contrasti di giurisprudenza; 
      f) ogni altro  compito  utile  al  perseguimento  del  primario
obiettivo di smaltimento dell'arretrato. 
    Le  segnalazioni  da  parte  dell'UpP  sono  effettuate  con   la
frequenza stabilita dal presidente dell'ufficio giudiziario, il quale
fissa i ricorsi piu' risalenti nel tempo - per i quali non sia  stata
gia' individuata una Camera di consiglio o una  udienza  ordinaria  -
alle  udienze  straordinarie  di   smaltimento   dell'arretrato,   in
occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali». 
    Onde concorrere al raggiungimento degli  obiettivi,  intermedi  e
finali, di smaltimento dell'arretrato e  al  fine  di  ricondurre  la
durata media dei  processi  agli  standard  temporali  stabiliti  dal
diritto convenzionale europeo, presso  tutti  gli  uffici  giudiziari
della  giustizia  amministrativa,  i  ricorsi  iscritti  fino  al  31
dicembre 2019 sono fissati per la  trattazione  prioritaria,  secondo
l'ordine cronologico, iniziando da quelli piu'  risalenti,  anche  in
occasione della predisposizione dei ruoli  delle  udienze  ordinarie,
nel rispetto  delle  previsioni  contenute  nell'art.  8  disp.  att.
c.p.a.. 
3.1. Udienze straordinarie. 
    La partecipazione alle udienze straordinarie per  lo  smaltimento
dell'arretrato e' su base volontaria. 
    Le udienze sono svolte da remoto e non e' previsto il trattamento
di missione. Le udienze straordinarie sono programmate dal  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa. 
4. Monitoraggio dell'attivita' svolta dagli uffici per il processo. 
    Al fine di verificare il rispetto del  crono  programma  volto  a
garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto
dell'abbattimento dell'arretrato, ricompreso nel PNRR, in  seno  alla
Segreteria del Segretariato generale della  giustizia  amministrativa
opera una struttura, alla quale sovrintende  il  Segretario  generale
della giustizia amministrativa o un magistrato delegato, composta dal
personale della Segreteria del predetto Segretariato,  da  funzionari
informatici e da funzionari statistici. 
    La struttura verifica  periodicamente,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma  4,  del  decreto  n.  80/2021,  l'andamento  dell'abbattimento
dell'arretrato e supporta, ove necessario o  su  richiesta  del  Capo
dell'ufficio  giudiziario,   l'attivita'   degli   UpP,   anche   con
l'elaborazione di bozze  di  provvedimento  relative  ai  ricorsi  da
definire con decisione monocratica e con l'indicazione: 
      a) dell'esistenza di eventuali gruppi di  ricorsi  suscettibili
di trattazione congiunta; 
      b) di ricorsi che richiedono, in ragione della  loro  risalente
iscrizione, una rapida definizione; 
      c)   della   necessita'   di    apportare    correzioni    alla
classificazione in SIGA. 
    La  struttura  elabora  con  cadenza  quadrimestrale  le   schede
relative alle pendenze, da trasmettere ai dirigenti presso gli uffici
giudiziari e le sezioni, nonche' ai relativi UpP, contenenti altresi'
l'indicazione, in relazione a ciascun ufficio giudiziario o  sezione,
degli obiettivi programmatici da conseguire, in coerenza  con  quelli
assegnati complessivamente alla giustizia amministrativa, e del tempo
stimato per raggiungerli. 
    Il Segretario generale della giustizia amministrativa,  entro  il
mese  di  febbraio  2022,  adotta  una  circolare  sull'attivita'  di
raccordo tra la struttura istituita presso il  Segretariato  e  tutti
gli UpP. 
4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull'attivita'
svolta. 
    L'UpP   predispone   quadrimestralmente   gli   atti    per    la
rendicontazione sull'attivita' svolta indicando: 
      il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre; 
      il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza
e complessivamente nel trimestre; 
      il numero di affari definiti; 
      il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino  al  31  dicembre
2019 presso lo specifico ufficio giudiziario; 
      il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e  finale,
stabiliti nel cronoprogramma; 
      ogni altro dato utile ad evidenziare lo  stato  di  avanzamento
dei lavori di smaltimento dell'arretrato. 
    La rendicontazione e' trasmessa al  Segretariato  generale  della
giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro  il  giorno
10 del mese successivo alla scadenza del  quadrimestre,  al  seguente
indirizzo mail: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it 
    Oltre ai rendiconti  periodici,  l'ufficio  giudiziario  fornisce
informazioni o rendiconti  anche  parziali  dell'attivita'  svolta  a
richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione  della
stessa, nonche'  segnala  tempestivamente  eventuali  criticita'  che
possano ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo programmato. 
    Il  Segretariato  generale  della  giustizia  amministrativa   e'
responsabile del monitoraggio sui  risultati  raggiunti  da  ciascuno
degli uffici giudiziari. 
    Il Segretariato generale della giustizia amministrativa,  qualora
nel corso dell'attivita' di monitoraggio rilevi, presso un  qualunque
ufficio giudiziario, uno scostamento significativo tra le statistiche
quadrimestrali e il  cronoprogramma  elaborato  per  raggiungere  gli
obiettivi  programmati,  informa  il  Presidente   e   il   dirigente
dell'ufficio  giudiziario  interessato,  nonche'  il   Consiglio   di
Presidenza  della  giustizia  amministrativa  per  le  iniziative  di
carattere organizzativo di rispettiva competenza. 
5. Entrata in vigore. 
    Le presenti linee guida entrano in vigore a decorrere dal  giorno
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.