IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge  5  marzo  2020,  n.  12,  che  all'art.  1
istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR)  e  il
Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in
materia  di  alloggi  e  residenze  per  studenti  universitari»,  in
particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sono  definite  le  procedure  e  le   modalita'   per   la
presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei  cofinanziamenti
previsti dalla legge stessa; 
  Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei  riguardi
dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della  legge
14 novembre  2000,  n.  338,  nonche'  un  incremento  delle  risorse
finanziarie; 
  Visto il decreto ministeriale 7 agosto  2012,  n.  246  (registrato
alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg. 14, fg.  291),  recante
«Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita'  al
finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»; 
  Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha  disposto
l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi  e  prestiti
(CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi
e residenze per studenti universitari di cui alla legge n.  338/2000,
corrispondendo a favore della  stessa  una  commissione  sulle  somme
erogate, a valere sui medesimi fondi,  nella  misura  definita  dalla
convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del  27  settembre
2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre  2005,  reg.  5,
foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del  I  bando  di  cui
alla legge n. 338/2000 e del Piano triennale degli interventi ammessi
al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005  il  Ministero  e  la  CDP
hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 della
legge n. 3/2003 avente ad oggetto l'attivita' di gestione  dei  fondi
destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa; 
  Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005,
approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio  2009,  n.  1  (registrato
dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato
in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del
II bando di cui alla legge n. 338/2000 ed  in  vista  dell'emanazione
dei Piani triennali  degli  interventi  ammessi  al  cofinanziamento,
avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati  al  II
bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; 
  Visto il secondo atto aggiuntivo alla  citata  convenzione  del  30
giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del  23  dicembre  2013,  n.
1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27  febbraio  2014,  foglio
483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013,  a  seguito
della emanazione del III bando  di  cui  alla  legge  n.  338/2000  e
relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di
gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla  normativa
di cui alle precedenti premesse; 
  Visto il terzo atto  aggiuntivo  alla  citata  convenzione  del  30
giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020,  n.  414,
stipulato  tra  MUR  e  CDP  in  data  27  gennaio  2020,  a  seguito
dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo
decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di gestione
dei fondi destinati al IV bando e previsti  dalla  normativa  di  cui
alle precedenti premesse; 
  Considerato che, fermo restando il contenuto della convenzione  del
30 giugno 2005 in essere tra il Ministero e  la  CDP,  questi  ultimi
dovranno  procedere,  successivamente  all'emanazione  del   presente
decreto, alla  stipula  di  un  nuovo  atto  aggiuntivo  al  fine  di
disciplinare l'attivita' di gestione delle  nuove  risorse  stanziate
per il V bando di cui alla legge n. 338/2000; 
  Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000,  che
ha previsto l'istituzione di una Commissione per l'individuazione dei
progetti  da  ammettere   al   cofinanziamento   e   per   provvedere
all'istruttoria e alla ripartizione dei  fondi,  poi  costituita  con
decreto  ministeriale  9  maggio  2001,  n.  117,  e  successivamente
rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 321; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli  13,  14,
15, 16 e 17; 
  Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n.  18,  recante  «Utilizzo
dei contributi di cui alla legge 14 novembre  2000,  n.  338  e  alla
legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Tenuto conto dei  protocolli  di  collaborazione  nel  campo  della
cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica italiana  e
numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti
universitari; 
  Visto il decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, ed  in  particolare
l'art. 1, comma 1, con cui  e'  stato  istituito  il  «Fondo  per  il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»; 
  Visto il decreto ministeriale  29  dicembre  2014,  n.  976,  e  in
particolare l'art. 1 relativo  alla  mobilita'  internazionale  degli
studenti; 
  Tenuto conto  dell'obiettivo  strategico  relativo  al  numero  dei
laureati  con  un  periodo  di  mobilita'  definito  nel   comunicato
ministeriale di Lovanio (2009),  con  cui  i  Ministri  dello  spazio
europeo dell'istruzione superiore si impegnano ad assicurare entro il
2020 che il 20 per cento dei laureati abbia  avuto  un'esperienza  di
mobilita' internazionale durante gli studi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che  istituisce  «Erasmus+»:   il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e
n. 1298/2008/CE; 
  Vista la legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  «Misure  di  finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»,  ed  in  particolare
l'art. 19, comma 10-bis, secondo cui «i beni immobili per i quali non
sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da
1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche  gratuitamente,
o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito  con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita'  di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo
Stato»; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2017,  n.
18, come modificato, tra l'altro, dall'art. 1, comma 310, lettera b),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare l'art. 2; 
  Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme
sul diritto agli studi universitari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
relativo al Fondo investimenti 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
relativo al Fondo investimenti 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
relativo al Fondo investimenti 2020; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,  enucleando
gli  obiettivi  generali  e   specifici   del   dispositivo   nonche'
prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalita' dello  stesso
rispetto  al  sostegno  fornito  nell'ambito  di  altri  programmi  e
strumenti dell'Unione, per il  quale  i  progetti  di  riforma  e  di
investimento possono essere sostenuti da altri programmi e  strumenti
dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo
(art. 9); 
  Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto  regolamento  che,
al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della  dotazione  di
alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e
misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio  2021,  che
per la «Riforma della  legislazione  sugli  alloggi  per  studenti  e
investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)»,  prevede
lo stanziamento di  300  milioni  di  euro  per  il  traguardo  della
creazione e assegnazione di posti  letto  aggiuntivi  almeno  pari  a
7.500 entro il 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge 77  del  2021,
che  ha  disposto   l'incremento   della   percentuale   massima   di
finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge  14  novembre
2000, n. 338; 
  Visto il d.i. MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con  cui  e'  stata
istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, la struttura di coordinamento delle  attivita'  di  gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo  relative  agli  interventi
previsti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  che  ha
modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17  del  regolamento
UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento  (UE)  2019/2088,  secondo   cui   tra   i   criteri   di
ecosostenibilita' delle attivita' economiche  vi  e'  quello  per  il
quale le stesse non devono comportare  un  danno  significativo  agli
obiettivi ambientali; 
  Tenuto  conto  del   principio   di   sana   gestione   finanziaria
disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di  quanto
previsto  dal  considerando  (25)  regolamento  (UE)  2021/240)   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021,   in
particolare in materia di prevenzione  dei  conflitti  di  interessi,
delle frodi, della corruzione e recupero dei  fondi  che  sono  stati
indebitamenti assegnati; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge  14  novembre  2000,  n.
338, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma  3,  sono
aggiunti, in fine i seguenti periodi:  "Al  fine  di  semplificare  e
rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il  monitoraggio  degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita'
digitali e attraverso la informatizzazione del  processo  edilizio  e
del  progetto  con  l'esclusivo  utilizzo   di   strumenti   per   la
rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono
prevedere, a pena di inammissibilita',  il  numero  dei  posti  letto
attesi. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono  assegnate
le relative risorse, con conseguente individuazione  ed  assegnazione
dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; b) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente: "4-bis. Al fine  di  perseguire  gli  obiettivi
individuati nella comunicazione  della  Commissione  europea  dell'11
dicembre 2019 sul Green deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di
ripresa   e   resilienza,   sono   promossi    prioritariamente    la
ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso  interventi  di
demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di  strutture  ed  immobili
esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard  ambientali
nella costruzione e nella gestione degli interventi"»; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  18
novembre 2021 (rep. atti n. 238)  avente  ad  oggetto  lo  schema  di
decreto  ministeriale  recante:  «Procedure  e   modalita'   per   la
presentazione dei  progetti  e  per  l'erogazione  dei  finanziamenti
relativi  agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»; 
  Visto il parere della  Conferenza  dei  rettori  delle  Universita'
italiane reso con nota del Presidente 23 novembre 2021 prot. n. 1197,
ratificato dall'assemblea generale della predetta Conferenza  del  25
novembre 2021, giusta comunicazione pari data prot. n. 1209; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  30
novembre 2021, prot. n. 1256, recante «Standard minimi dimensionali e
qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed  economici
concernenti la realizzazione di  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente bando, si intende per: 
    a. «CUP»: Codice  unico  di  progetto  (CUP)  e'  il  codice  che
identifica un progetto d'investimento pubblico  ed  e'  lo  strumento
cardine per  il  funzionamento  del  sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici; 
    b. «DNSH»: do not significant harm, principio  «non  arrecare  un
danno significativo». Principio definito all'art. 17  regolamento  UE
2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono  essere  conformi  a
tale principio e verificarlo ai sensi degli  articoli  23  e  25  del
regolamento (UE) 2021/241; 
    c. «ECA»: Corte dei conti europea; 
    d. «EPPO»: Procura europea; 
    e. «Green field»:  area  libera  e  inutilizzata,  non  edificata
ovvero non occupata da attivita' antropiche; 
    f. «OLAF»: Ufficio europeo per la lotta antifrode; 
    g. «PNRR»: Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  presentato
alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  del
regolamento (UE) 2021/241; 
    h.  «Rendicontazione  delle  spese»:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    i. «RFF»: Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza; 
    j. «Richiesta di pagamento alla Commissione  europea»:  richiesta
di trasferimento delle risorse presentata  dallo  Stato  membro  alla
Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento  di
un gruppo di target  e  milestone  concordati  e  indicati  nel  PNRR
approvato, a norma dell'art. 24 del reg. UE 241/2021; 
    k. «Richiesta di pagamento al Servizio  centrale  per  il  PNRR»:
richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi  o  erogazione
delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale  titolare  di
interventi  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  in  relazione   al
fabbisogno stimato di risorse sulla base delle  spese  effettivamente
sostenute dai soggetti attuatori  e/o  delle  previsioni  sui  futuri
flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di
cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far  fronte  alle
domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori; 
    l. «Target»: traguardo quantitativo da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.).