IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246 (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg. 14, fg. 291), recante «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita' al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»; Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000 e del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 della legge n. 3/2003 avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa; Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000 ed in vista dell'emanazione dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse; Considerato che, fermo restando il contenuto della convenzione del 30 giugno 2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente all'emanazione del presente decreto, alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attivita' di gestione delle nuove risorse stanziate per il V bando di cui alla legge n. 338/2000; Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, poi costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 321; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17; Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Tenuto conto dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui e' stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e in particolare l'art. 1 relativo alla mobilita' internazionale degli studenti; Tenuto conto dell'obiettivo strategico relativo al numero dei laureati con un periodo di mobilita' definito nel comunicato ministeriale di Lovanio (2009), con cui i Ministri dello spazio europeo dell'istruzione superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20 per cento dei laureati abbia avuto un'esperienza di mobilita' internazionale durante gli studi; Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 19, comma 10-bis, secondo cui «i beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, tra l'altro, dall'art. 1, comma 310, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare l'art. 2; Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al Fondo investimenti 2018; Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al Fondo investimenti 2019; Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al Fondo investimenti 2020; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonche' prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalita' dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9); Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, che per la «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)», prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338; Visto il d.i. MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilita' delle attivita' economiche vi e' quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali; Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) regolamento (UE) 2021/240) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati; Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi"»; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2021 (rep. atti n. 238) avente ad oggetto lo schema di decreto ministeriale recante: «Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane reso con nota del Presidente 23 novembre 2021 prot. n. 1197, ratificato dall'assemblea generale della predetta Conferenza del 25 novembre 2021, giusta comunicazione pari data prot. n. 1209; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2021, prot. n. 1256, recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente bando, si intende per: a. «CUP»: Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; b. «DNSH»: do not significant harm, principio «non arrecare un danno significativo». Principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241; c. «ECA»: Corte dei conti europea; d. «EPPO»: Procura europea; e. «Green field»: area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attivita' antropiche; f. «OLAF»: Ufficio europeo per la lotta antifrode; g. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; h. «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; i. «RFF»: Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza; j. «Richiesta di pagamento alla Commissione europea»: richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'art. 24 del reg. UE 241/2021; k. «Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR»: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori; l. «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).