Art. 10 
 
               Monitoraggio dell'attuazione del Piano 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, gli atti che individuano i  soggetti  attuatori  riportano  per
ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP). 
  2. Il soggetto attuatore ovvero il titolare  del  CUP  effettua  il
monitoraggio   finanziario,   fisico   e   procedurale   nonche'   la
rendicontazione degli interventi  finanziati  che  sono  classificati
sotto la voce: «PNRR-M4C1-R1.7: Riforma della regolamentazione  degli
alloggi per studenti e  investimenti  negli  alloggi  per  studenti»,
valorizzando l'indicatore  fisico  associato  con  l'indicazione  del
numero di posti-studente previsti. I dati inseriti nel sistema di cui
al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   sono   resi
disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'  previste
dai decreti e circolari attuative di cui al comma  1044  dell'art.  1
della medesima legge. 
  3. Il monitoraggio degli interventi finanziati  e'  effettuato  dal
soggetto dal titolare del CUP. 
  4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la
Commissione provvede al monitoraggio, rendicontazione e controllo  di
ogni singolo intervento o programma unitario. 
  5. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati
con le risorse di cui all'art. 1 avvengono con le modalita'  definite
nei   provvedimenti   nazionali   attuativi   del   PNRR   e    delle
condizionalita' richieste per lo specifico investimento. 
  6. In caso di mancato rispetto degli obblighi  e  impegni  assunti,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
ovvero  nel  ritardo,  inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione   dei
progetti, verranno adottati i provvedimenti di cui  all'art.  12  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
  7. La Commissione presenta, entro  il  31  gennaio,  una  relazione
annuale sullo stato di avanzamento degli interventi  cofinanziati  ai
sensi della legge 14 novembre 2000, n.  338,  al  Parlamento  e  alla
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  8.  La  CDP  procede  alla   conservazione   della   documentazione
progettuale in  fascicoli  informatici  per  assicurare  la  completa
tracciabilita' delle operazioni - nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 9, punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021.  Tale
documentazione, nelle diverse fasi di controllo e  verifica  previste
dal  sistema  di  gestione  e  controllo  del  PNRR,  sara'  messa  a
disposizione   su   richiesta    dell'amministrazione    responsabile
dell'investimento, del servizio centrale per il PNRR,  dell'organismo
di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, dell'ECA a Corte  dei
conti europea (ECA), dell'EPPO  a  procura  europea  (EPPO)  e  delle
competenti autorita' giudiziarie nazionali.