Art. 10 Monitoraggio dell'attuazione del Piano 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP). 2. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati che sono classificati sotto la voce: «PNRR-M4C1-R1.7: Riforma della regolamentazione degli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti», valorizzando l'indicatore fisico associato con l'indicazione del numero di posti-studente previsti. I dati inseriti nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell'art. 1 della medesima legge. 3. Il monitoraggio degli interventi finanziati e' effettuato dal soggetto dal titolare del CUP. 4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la Commissione provvede al monitoraggio, rendicontazione e controllo di ogni singolo intervento o programma unitario. 5. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1 avvengono con le modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalita' richieste per lo specifico investimento. 6. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni assunti, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 7. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 8. La CDP procede alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sara' messa a disposizione su richiesta dell'amministrazione responsabile dell'investimento, del servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, dell'ECA a Corte dei conti europea (ECA), dell'EPPO a procura europea (EPPO) e delle competenti autorita' giudiziarie nazionali.