Art. 11 Ulteriori applicazioni del presente decreto 1. Al fine di dare attuazione al PNRR e di consentire un'efficace programmazione degli interventi, le procedure di presentazione delle richieste di cofinanziamento oggetto del presente decreto vengono ripetute periodicamente a scadenze predefinite. 2. Per le richieste di cofinanziamento di cui all'art. 6, ulteriori scadenze sono il 31 luglio 2022 e il 31 luglio 2023 per gli interventi di tipo a2, mentre per gli interventi di tipo a1, b e c un'ulteriore scadenza e' il 31 gennaio 2023. 3. I soggetti eleggibili, i tipi di intervento e le spese ammissibili, le modalita' di presentazione, i criteri di valutazione e la documentazione rimangono invariati rispetto alla prima applicazione definita negli articoli precedenti. 4. Alle applicazioni successive disciplinate dal presente articolo sono destinate le risorse residue di cui all'art. 8 non utilizzate dalla prima applicazione di cui all'art. 6, nonche' le ulteriori risorse eventualmente disponibili. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Eventuali modifiche o integrazioni saranno adottate e pubblicate con la medesima procedura e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche. Roma, 30 novembre 2021 Il Ministro: Messa Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3166