Art. 11 
 
             Ulteriori applicazioni del presente decreto 
 
  1. Al fine di dare attuazione al PNRR e di  consentire  un'efficace
programmazione degli interventi, le procedure di presentazione  delle
richieste di cofinanziamento oggetto  del  presente  decreto  vengono
ripetute periodicamente a scadenze predefinite. 
  2. Per le richieste di cofinanziamento di cui all'art. 6, ulteriori
scadenze sono il  31  luglio  2022  e  il  31  luglio  2023  per  gli
interventi di tipo a2, mentre per gli interventi di  tipo  a1, b  e c
un'ulteriore scadenza e' il 31 gennaio 2023. 
  3.  I  soggetti  eleggibili,  i  tipi  di  intervento  e  le  spese
ammissibili, le modalita' di presentazione, i criteri di  valutazione
e  la  documentazione  rimangono  invariati   rispetto   alla   prima
applicazione definita negli articoli precedenti. 
  4. Alle applicazioni successive disciplinate dal presente  articolo
sono destinate le risorse residue di cui all'art.  8  non  utilizzate
dalla prima applicazione di cui  all'art.  6,  nonche'  le  ulteriori
risorse eventualmente disponibili. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Eventuali  modifiche  o  integrazioni  saranno  adottate  e
pubblicate con la medesima procedura e i proponenti saranno tenuti ad
attenersi alle eventuali modifiche. 
 
    Roma, 30 novembre 2021 
 
                                                   Il Ministro: Messa 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3166