Art. 4 
 
              Tipi di interventi e di spese ammissibili 
 
  1.  In   attuazione   delle   previsioni   dell'allegato   relativo
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia  dell'8  luglio  2021,  non  sono  ammissibili
interventi di nuova edificazione di edifici green field. 
  2. Sono ammissibili  al  cofinanziamento  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto: 
    a1)  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  recupero,
ristrutturazione  edilizia  e  urbanistica,  restauro,   risanamento,
all'interno  dei  quali  possono  essere   comprese   operazioni   di
abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e  adeguamento   alle
vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene  e  sicurezza,
di immobili esistenti adibiti o da adibire a  strutture  residenziali
universitarie,  nell'ambito  dei  quali  e'  obbligatorio  effettuare
interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico,  ove  non
si attesti che l'immobile risulti essere gia' stato oggetto  di  tali
ultimi interventi; 
    a2)  gli  interventi   di   efficientamento   e/o   miglioramento
energetico di strutture residenziali universitarie esistenti; 
    b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione,
ampliamento  o  completamento  di  immobili   esistenti.   La   nuova
edificazione e' consentita esclusivamente nel caso di  interventi  in
campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in
contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie  effettuate  o
in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto; 
    c) l'acquisto di edifici  da  adibire  a  strutture  residenziali
universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto
di  demolizione  e  ricostruzione,  trasformazione,   ampliamento   e
completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) di edifici gia' adibiti a
tale  funzione.  Le  spese  per  l'acquisto  di  tali  immobili  sono
ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli articoli 17 e 18  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. 
  3. Le richieste di cofinanziamento possono  interessare  interventi
singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario.  Il
programma unitario,  ovvero  una  richiesta  di  cofinanziamento  che
interessa piu' di un intervento, deve soddisfare il  requisito  della
distanza massima  fra  immobili  compatibile  con  la  fruizione  dei
servizi in funzione integrata. 
  4. Ogni  intervento,  singolo  o  facente  parte  di  un  programma
unitario, deve essere in possesso del Codice unico di progetto (CUP). 
  5. Sono cofinanziabili: 
    i) per gli interventi di cui al comma 2  del  presente  articolo,
lettera a1) e b)  le  spese  per  l'acquisto  delle  aree  e/o  degli
immobili  oggetto  dell'intervento,  per  l'esecuzione   dei   lavori
necessari alla realizzazione dell'intervento, nonche'  le  spese  per
l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei
servizi offerti dalle residenze universitarie; 
    ii) per gli interventi di cui al comma 2 del  presente  articolo,
lettera  a2)  le  spese  per  l'esecuzione  dei  lavori  e   relative
forniture; 
    iii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente  articolo,
lettera  c)   le   spese   per   l'acquisto   dell'immobile   oggetto
dell'intervento, nonche' le spese  per  l'acquisto  di  arredi  e  di
attrezzature finalizzate all'erogazione  dei  servizi  offerti  dalle
residenze universitarie; 
    iv) per gli interventi di cui al comma 2 del  presente  articolo,
lettera a1), a2) e b), un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per  cento
per le spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del
processo edilizio e del progetto.  Tali  spese  non  dovranno  essere
distintamente rendicontate. 
  6. Ad eccezione di quelle previste  al  comma  5  lettera  iv)  del
presente articolo, le spese tecniche (progettazione, progettazione  e
coordinamento per  la  sicurezza,  direzione  dei  lavori,  collaudo,
validazione, ecc.) nonche'  altri  oneri  (oneri  di  urbanizzazione,
etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per  gli  imprevisti
inserite nel quadro economico non possono eccedere il dieci per cento
del costo totale dei lavori  e  forniture  di  cui  e'  richiesto  il
cofinanziamento e i relativi  importi  sono  utilizzabili,  entro  il
suddetto limite, solo in caso  di  modifiche  approvate  con  perizia
suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale. 
  7.  Sono  ammesse  al  cofinanziamento  le  spese  previste   nella
richiesta  presentata  solo  se  effettivamente  sostenute  in   data
successiva  alla   pubblicazione nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del presente decreto, adeguatamente documentate. 
  8. Gli interventi che, per  effetto  del  cofinanziamento  pubblico
complessivo di cui beneficiano,  devono  essere  appaltati  ai  sensi
della vigente normativa con procedure a evidenza pubblica non possono
derogare a tale vincolo anche se la realizzazione  dei  lavori  viene
affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei  Piani  di
cui all'art. 8 del presente decreto. 
  9. Gli interventi  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a  soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione  di
servizi,  o  a  societa'  di  capitali  pubbliche  o  societa'  miste
pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara
deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori. 
  10. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia'  terminati
alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i  quali
alla stessa data sia gia' stata pubblicata la gara per  l'affidamento
dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera c) del presente decreto, e' consentito solo se  alla
data di pubblicazione del presente decreto non  sia  stato  stipulato
l'atto di acquisto del bene.