Art. 4 Tipi di interventi e di spese ammissibili 1. In attuazione delle previsioni dell'allegato relativo all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green field. 2. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto: a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali e' obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere gia' stato oggetto di tali ultimi interventi; a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti; b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione e' consentita esclusivamente nel caso di interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto; c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) di edifici gia' adibiti a tale funzione. Le spese per l'acquisto di tali immobili sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. 3. Le richieste di cofinanziamento possono interessare interventi singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario. Il programma unitario, ovvero una richiesta di cofinanziamento che interessa piu' di un intervento, deve soddisfare il requisito della distanza massima fra immobili compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata. 4. Ogni intervento, singolo o facente parte di un programma unitario, deve essere in possesso del Codice unico di progetto (CUP). 5. Sono cofinanziabili: i) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1) e b) le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie; ii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture; iii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera c) le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie; iv) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1), a2) e b), un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per cento per le spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto. Tali spese non dovranno essere distintamente rendicontate. 6. Ad eccezione di quelle previste al comma 5 lettera iv) del presente articolo, le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonche' altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il dieci per cento del costo totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di modifiche approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale. 7. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, adeguatamente documentate. 8. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure a evidenza pubblica non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'art. 8 del presente decreto. 9. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori. 10. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia gia' stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) del presente decreto, e' consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.