Art. 5 Destinazione degli interventi 1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione, in percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera e), f), g), h), i), j), a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a pena di revoca del cofinanziamento. 2. E' facolta' dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attivita' culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura. 3. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, nonche' i collegi universitari legalmente riconosciuti, le scuole superiori istituite dalle universita' e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.