Art. 6 
 
          Presentazione delle richieste di cofinanziamento 
 
  1. La richiesta di cofinanziamento, completa  della  documentazione
indicata nel presente articolo, deve  essere  trasmessa,  a  pena  di
esclusione, entro e non oltre novanta giorni naturali  e  consecutivi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
presente articolo. 
  La richiesta, con la relativa documentazione  completa  di  cui  al
comma 4 del presente articolo nelle modalita' esplicitate al comma 5,
in formato pdf e firmata digitalmente,  dovra'  essere  trasmessa,  a
pena  di  esclusione,  attraverso   apposito   sistema   informatico,
accessibile dalla sezione dedicata al V bando della legge n. 338/2000
presente sul sito istituzionale del Cineca. 
  2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono  formulate
mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto a  una
valutazione automatizzata della domanda, e  contenente  i  principali
dati significativi ai fini  della  valutazione  per  l'ammissione  al
cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorita'. Tale
modello, con le note per la compilazione, e'  adottato  con  separato
decreto  direttoriale,  e  reso  disponibile  presso  la  pagina  web
dedicata   http://edifin.miur.it   L'invio   on-line   del    modello
informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la  chiusura
della procedura da  parte  dell'operatore,  deve  anch'esso  avvenire
entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. 
  3. Con la chiusura-invio  del  modello  informatizzato  il  sistema
genera automaticamente  il  documento  in  formato  pdf  del  modello
stesso,  che  dovra'  essere  sottoscritto  digitalmente  dal  legale
rappresentante del soggetto  richiedente,  e  trasmesso,  a  pena  di
esclusione e secondo le  modalita'  e  tempi  indicati  al  comma  1,
unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono. 
  4. Di seguito e' specificata  la  documentazione  a  corredo  della
richiesta di cofinanziamento  di  cui  al  comma  1  e  seguenti  del
presente articolo, necessaria ai  fini  della  valutazione  da  parte
della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione,
secondo le modalita' e termini di cui al precedente comma 1: 
    (a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i), j)
del  presente  decreto,  la  documentazione  atta  a  dimostrare   la
appartenenza alla specifica categoria; 
    (b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto; 
    (c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni,  come
indicato al comma 10, lettera a) del presente articolo; 
    (d) la documentazione atta a dimostrare la  piena  disponibilita'
dei beni immobili, come indicato al comma 10, lettera d) del presente
decreto; 
    (e) nel caso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto,  la
documentazione attestante il non  utilizzo  del  bene  immobile  come
residenza  universitaria  almeno   nei   2   anni   precedenti   alla
trasmissione di richiesta di cofinanziamento; 
    (f) il cronogramma, vincolante e compatibile  con  la  tempistica
del PNRR, dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la
realizzazione delle opere; 
    (g) il quadro economico; 
    (h) la  relazione  e  la  documentazione  attestante  l'effettiva
rispondenza  dell'intervento  al  fabbisogno   nella   localita'   di
realizzazione; 
    (i) la documentazione attestante la copertura  finanziaria  della
quota di autofinanziamento; 
    (j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la  documentazione
attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche
sotto forma di  opzione,  promessa  di  acquisto  o  possibilita'  di
esproprio; 
    (k) la  documentazione  atta  a  dimostrare  la  sussistenza  del
vincolo di cui all'art. 2, comma 3 e 4, del decreto  ministeriale  30
novembre 2021, prot. n. 1256; 
    (l) la dichiarazione di cui all'art. 3,  comma  3,  del  presente
decreto; 
    (m) elenco di tutti i documenti. 
  5. Tutta la documentazione del comma precedente  dovra'  essere,  a
pena di esclusione, firmata digitalmente  dal  legale  rappresentante
del soggetto richiedente in  formato  «.p7m»  (formato  CADES)  o  in
formato firma «.pdf» (formato PADES). In ogni  caso  i  documenti  da
firmare digitalmente dovranno  essere  redatti  nel  formato  statico
PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. 
  6. La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punti
d) ed i), puo' essere sostituita da autocertificazione, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da
parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e), f), g) del presente decreto. Ove  lo  ritenga  opportuno,  la
Commissione puo' chiedere la relativa documentazione. 
  7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  b),  c),
d), e) ed f) del presente decreto la documentazione di cui al comma 4
del  presente  articolo,  punto  h)  dovra'  essere  corredata  dalla
delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno
di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi  di
mezzi. 
  8.  La  Commissione  puo'  richiedere  ai  soggetti  rettifiche   e
integrazioni    alla     documentazione     trasmessa,     stabilendo
contestualmente  i  termini  perentori,  a  pena  di  esclusione  dal
cofinanziamento, per la trasmissione della nuova documentazione. 
  9.  Costituisce  causa  di  esclusione   dal   cofinanziamento   la
presentazione di proposte progettuali incomplete,  ricevute  dopo  il
termine di scadenza oppure non conformi alle  prescrizioni  contenute
nel presente  decreto.  Sono  altresi'  esclusi  dal  cofinanziamento
progetti che implichino altre fonti  di  finanziamento  pubblico  e/o
europeo a copertura degli stessi costi. 
  10. La Commissione, verificato il rispetto di  quanto  previsto  ai
commi precedenti del presente decreto,  procede  alla  individuazione
degli   interventi   e   dei   programmi   unitari   ammissibili   al
cofinanziamento sulla base della effettiva  compresenza,  a  pena  di
esclusione, dei seguenti presupposti: 
    a)  il  progetto,  pertinente  con   il   PNRR   (Riforma   della
legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli  alloggi
per studenti - M4C1-R  1.7-27-30)  e  allegato  alla  richiesta  deve
essere almeno di livello definitivo cosi' come inteso ai sensi  della
vigente normativa in materia di lavori  pubblici.  La  documentazione
trasmessa deve essere comprensiva di: 
      relazione  generale,  comprensiva   della   dimostrazione   del
possesso  delle  competenze,  risorse  e   qualifiche   professionali
necessarie per portare a termine il progetto nonche'  della  coerenza
dello stesso con la normativa comunitaria, con il PNRR ed i  relativi
documenti attuativi, e con la normativa di settore; 
      elaborati grafici del solo progetto architettonico; 
      disciplinare  descrittivo  e   prestazionale   degli   elementi
tecnici; 
      quadro economico con l'indicazione dei  costi  della  sicurezza
desunti  dall'aggiornamento  del  documento   contenente   le   prime
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
      cronoprogramma vincolante e compatibile con la  tempistica  del
PNRR. 
    Nel caso venga allegato un  progetto  di  livello  esecutivo,  la
documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: 
      relazione generale; 
      elaborati grafici del solo progetto architettonico; 
      quadro economico; 
      cronoprogramma vincolante e compatibile con la  tempistica  del
PNRR; 
      schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
    In entrambi i casi, tutti gli  elaborati  di  progetto  richiesti
devono essere  firmati  digitalmente  dal/i  progettista/i  e  devono
essere corredati dalla dichiarazione,  sempre  firmata  digitalmente,
del tecnico progettista e del  responsabile  del  procedimento/legale
rappresentante che certifichi il livello definitivo o  esecutivo  del
progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. 
    Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento  con
progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo  utilizzato
per la realizzazione dell'intervento,  la  procedura  di  validazione
prevista  dal  codice  dei  contratti  pubblici  comprende  anche  la
verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo
in precedenza presentato. Per i soggetti  che  non  sono  considerati
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con
il progetto definitivo ovvero di progetto di fattibilita' tecnica  ed
economica in precedenza presentato  deve  essere  comunque  garantita
mediante autocertificazione del legale rappresentante. 
    Cosi' come indicato nell'art. 48, comma  5  del  d.I.  31  maggio
2021, n.  77,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  richiedente  intenda
procedere  con  l'affidamento  di  progettazione  ed  esecuzione  dei
relativi lavori sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, di cui all'art. 23, comma 5  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il progetto allegato alla richiesta potra' essere
di fattibilita' tecnica ed economica. 
    Nel caso venga allegato un progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: 
      relazione generale; 
      elaborati grafici del solo progetto architettonico; 
      quadro economico; 
      cronoprogramma vincolante e compatibile con la  tempistica  del
PNRR. 
    In  ogni  caso,  a  pena  di  esclusione,  per  tutti  i  livelli
progettuali e' richiesto l'utilizzo del Building information modeling
(BIM). 
    Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo del BIM gli  interventi  di
tipo A2, di cui all'art. 4, comma 2, per i  quali  la  documentazione
trasmessa deve essere comprensiva di: 
      relazione generale; 
      schemi planimetrici; 
      quadro economico; 
      cronoprogramma vincolante e compatibile con la  tempistica  del
PNRR. 
    b) il costo previsto per l'intervento  o  il  programma  unitario
deve  essere  congruo  rispetto  all'entita'  delle  opere  ed   alle
prestazioni attese sulla base di costi medi  di  tipologie  similari,
tenendo  conto  dei  costi  medi  per  superficie  e  posto  alloggio
realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui  alla  legge  14
novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di
acquisizione  di  aree  o  immobili  e  il   valore   dell'area   e/o
dell'immobile deve risultare  da  dichiarazione  giurata  di  tecnico
abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione richiedente, o da
perizia giurata redatta da  tecnico  abilitato.  Ove  previsto  dalla
normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di  congruita'
da parte della competente Agenzia del demanio; 
    c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j)  del
presente decreto, devono presentare garanzia  fideiussoria,  conforme
allo schema approvato  dalla  Commissione,  per  la  sola  quota  del
cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta
di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo  del
cofinanziamento  richiesto  e  per  una  durata  fino  ad  almeno  il
novantesimo  giorno  successivo  all'ottenimento   della   messa   in
esercizio; nel caso di intervento gia' funzionante al  momento  della
richiesta di erogazione, la garanzia  fideiussoria  non  deve  essere
presentata; 
    d) fermo restando quanto  disposto  all'art.  8,  comma  14,  del
presente decreto, l'area/e e l'immobile/i  oggetto  di  intervento  o
comunque compresi nel programma unitario devono risultare al  momento
della presentazione della richiesta di  cofinanziamento  nella  piena
disponibilita' del soggetto richiedente (proprieta' o  diritto  reale
di  godimento:  superficie,  usufrutto,  comodato,  uso,  concessione
amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.),  anche
sotto forma di opzione o promessa di acquisto,  fatta  eccezione  per
interventi per lavori che prevedano  acquisizioni,  per  i  quali  il
rispetto   dei   requisiti   si   intendono    differiti    all'avvio
dell'intervento. Il soggetto richiedente  deve  essere  in  grado  di
garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di  godimento
e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento  per
quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e
venticinque anni successivi  all'intervento,  ovvero  per  diciannove
anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in
locazione per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera  a1),  b)  e
c). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi
dell'art. 9, comma 1 del presente decreto lettere d) ed e); 
    e) l'intervento  o  il  programma  unitario  deve  assicurare  il
rispetto degli standard minimi dimensionali e  qualitativi  stabiliti
con il decreto ministeriale 30 novembre  2021,  prot.  n.  1256,  con
specifica  dichiarazione  del  responsabile   del   procedimento,   a
eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  A2)
del presente decreto, e degli  interventi  su  edifici  sottoposti  a
vincolo  specifico,  per  la  sussistenza  dell'interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico; 
    f) l'intervento o il programma unitario deve prevedere: 
      un'estensione minima di almeno quaranta posti  alloggio,  anche
se gia' esistenti, per gli interventi di cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera a1 e a2 del presente decreto; 
      un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta
posti alloggio per  gli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera b (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione)  e c  del
presente decreto; 
      un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta
posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non  inferiore
a quaranta posti alloggio, per gli  interventi  di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera b (ampliamento) del presente decreto. 
    Tutti  gli  interventi  che  superano  il   limite   massimo   di
duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili,  al
fine del contributo, entro tale limite massimo; 
    g) l'intervento  o  il  programma  unitario  deve  prevedere  una
richiesta  di  cofinanziamento  pari  ad  almeno  euro  500.000,   ad
eccezione dell'intervento o del programma unitario di cui all'art. 4,
comma 2, lettera a2) del presente decreto che  devono  prevedere  una
richiesta di cofinanziamento non  inferiore  a  euro  200.000  e  non
superiore a euro 1.000.000; 
    h) l'intervento o il programma unitario deve essere realizzato, a
pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della
Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio
e  in  localita'  presso  le  quali  sono   esistenti   significativi
insediamenti universitari e in prossimita' degli stessi o  facilmente
raggiungibili con mezzi pubblici.