Art. 6 Presentazione delle richieste di cofinanziamento 1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. La richiesta, con la relativa documentazione completa di cui al comma 4 del presente articolo nelle modalita' esplicitate al comma 5, in formato pdf e firmata digitalmente, dovra' essere trasmessa, a pena di esclusione, attraverso apposito sistema informatico, accessibile dalla sezione dedicata al V bando della legge n. 338/2000 presente sul sito istituzionale del Cineca. 2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto a una valutazione automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto direttoriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it L'invio on-line del modello informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la chiusura della procedura da parte dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. 3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf del modello stesso, che dovra' essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, a pena di esclusione e secondo le modalita' e tempi indicati al comma 1, unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono. 4. Di seguito e' specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalita' e termini di cui al precedente comma 1: (a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i), j) del presente decreto, la documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria; (b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto; (c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni, come indicato al comma 10, lettera a) del presente articolo; (d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilita' dei beni immobili, come indicato al comma 10, lettera d) del presente decreto; (e) nel caso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, la documentazione attestante il non utilizzo del bene immobile come residenza universitaria almeno nei 2 anni precedenti alla trasmissione di richiesta di cofinanziamento; (f) il cronogramma, vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR, dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; (g) il quadro economico; (h) la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella localita' di realizzazione; (i) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento; (j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilita' di esproprio; (k) la documentazione atta a dimostrare la sussistenza del vincolo di cui all'art. 2, comma 3 e 4, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256; (l) la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto; (m) elenco di tutti i documenti. 5. Tutta la documentazione del comma precedente dovra' essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente in formato «.p7m» (formato CADES) o in formato firma «.pdf» (formato PADES). In ogni caso i documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato statico PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. 6. La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punti d) ed i), puo' essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione puo' chiedere la relativa documentazione. 7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b), c), d), e) ed f) del presente decreto la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punto h) dovra' essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 8. La Commissione puo' richiedere ai soggetti rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, per la trasmissione della nuova documentazione. 9. Costituisce causa di esclusione dal cofinanziamento la presentazione di proposte progettuali incomplete, ricevute dopo il termine di scadenza oppure non conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto. Sono altresi' esclusi dal cofinanziamento progetti che implichino altre fonti di finanziamento pubblico e/o europeo a copertura degli stessi costi. 10. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi e dei programmi unitari ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto, pertinente con il PNRR (Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti - M4C1-R 1.7-27-30) e allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo cosi' come inteso ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. La documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: relazione generale, comprensiva della dimostrazione del possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto nonche' della coerenza dello stesso con la normativa comunitaria, con il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e con la normativa di settore; elaborati grafici del solo progetto architettonico; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti dall'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR. Nel caso venga allegato un progetto di livello esecutivo, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: relazione generale; elaborati grafici del solo progetto architettonico; quadro economico; cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR; schema di contratto e capitolato speciale di appalto. In entrambi i casi, tutti gli elaborati di progetto richiesti devono essere firmati digitalmente dal/i progettista/i e devono essere corredati dalla dichiarazione, sempre firmata digitalmente, del tecnico progettista e del responsabile del procedimento/legale rappresentante che certifichi il livello definitivo o esecutivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo ovvero di progetto di fattibilita' tecnica ed economica in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante. Cosi' come indicato nell'art. 48, comma 5 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, nel caso in cui il soggetto richiedente intenda procedere con l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto allegato alla richiesta potra' essere di fattibilita' tecnica ed economica. Nel caso venga allegato un progetto di fattibilita' tecnica ed economica, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: relazione generale; elaborati grafici del solo progetto architettonico; quadro economico; cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR. In ogni caso, a pena di esclusione, per tutti i livelli progettuali e' richiesto l'utilizzo del Building information modeling (BIM). Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo del BIM gli interventi di tipo A2, di cui all'art. 4, comma 2, per i quali la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di: relazione generale; schemi planimetrici; quadro economico; cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR. b) il costo previsto per l'intervento o il programma unitario deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione richiedente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruita' da parte della competente Agenzia del demanio; c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) del presente decreto, devono presentare garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento gia' funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata; d) fermo restando quanto disposto all'art. 8, comma 14, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilita' del soggetto richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), b) e c). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 9, comma 1 del presente decreto lettere d) ed e); e) l'intervento o il programma unitario deve assicurare il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256, con specifica dichiarazione del responsabile del procedimento, a eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, e degli interventi su edifici sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; f) l'intervento o il programma unitario deve prevedere: un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se gia' esistenti, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e a2 del presente decreto; un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione) e c del presente decreto; un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a quaranta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (ampliamento) del presente decreto. Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo; g) l'intervento o il programma unitario deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 500.000, ad eccezione dell'intervento o del programma unitario di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento non inferiore a euro 200.000 e non superiore a euro 1.000.000; h) l'intervento o il programma unitario deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in localita' presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e in prossimita' degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.