Art. 8 
 
                  Piani triennali degli interventi 
                         e programmi unitari 
 
  1. La Commissione istituita ai sensi dell'art.  1,  comma  5  della
legge n. 338/2000, a seguito di istruttoria ed entro sessanta  giorni
dalla ricezione completa della  documentazione  di  cui  all'art.  6,
formula l'elenco degli interventi A2, di cui all'art. 4,  ammissibili
a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano.  La
stessa Commissione, a seguito  di  istruttoria  ed  entro  centoventi
giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui  all'art.
6, formula l'elenco degli interventi a1, b e c, di  cui  all'art.  4,
ammissibili a finanziamento con eventuali  prescrizioni  da  inserire
nel Piano. 
  2. La procedura di  selezione  degli  interventi  e'  diretta  alla
formazione di Piani costituiti dagli interventi individuati  a  norma
della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo  Stato  cofinanzia
gli interventi di  cui  all'art.  4  del  presente  decreto  mediante
contributi  di  importo  pari  a  quello   richiesto   dal   soggetto
richiedente, entro il limite massimo del settantacinque per cento del
costo complessivo di ciascun intervento  o  programma  unitario.  Per
costo complessivo di  ciascun  intervento  o  programma  unitario  si
intende la somma dei costi  ammissibili  al  cofinanziamento  di  cui
all'art. 4, comma 5 e 6, del presente decreto. Nel caso  di  immobile
apportato dal soggetto al  fine  della  copertura  finanziaria  della
quota a proprio carico, ai sensi del comma 5, del presente  articolo,
il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso. 
  3. I progetti dovranno rispettare i principi del Do not significant
harm (DNSH) di cui al modello informatizzato. 
  4. I progetti devono essere realizzati entro il  31  dicembre  2025
coerentemente a quanto  indicato  nel  cronoprogramma  allegato  alla
richiesta. Fatti salvi gli  altri  criteri,  saranno  finanziati  gli
interventi  che  documenteranno  il  raggiungimento  di  quattro  dei
seguenti sei parametri: 
    a. riduzione del consumo delle risorse materiche: 
      1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o
recuperata almeno per il 15 per cento in peso valutato sul totale  di
tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti; 
      2. impiego di  componenti  edilizi  ed  elementi  prefabbricati
disassemblabili per almeno il 50 per cento del proprio peso; 
    b. riduzione del consumo energetico: 
      3. per gli interventi sul patrimonio esistente,  incremento  di
almeno tre classi energetiche o il raggiungimento  di  una  qualsiasi
classe energetica A.  Fanno  eccezione  gli  interventi  su  immobili
storici e vincolati per cui e' richiesto un incremento di due  classi
energetiche o il raggiungimento della classe energetica B; 
      4. per le nuove costruzioni, near Zero energy building (nZEB) o
Energy positive building (PEBs) o Energy positive district (PED); 
    c. riduzione del consumo di acqua: 
      5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50 per
cento delle acque  piovane  (stimate  sulla  piovosita'  media  degli
ultimi tre anni), 
    d. riduzione del consumo di suolo: 
      6. nessun incremento dei rapporti di superficie  tra  coperture
artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo  non
consumato). 
    Trattandosi  esclusivamente  di  interventi  di   efficientamento
energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta  gli
interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2. 
  5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1  e  b,
del presente  decreto  concernenti  immobili  (aree  ed  edifici)  di
proprieta' dei soggetti indicati al precedente art.  3,  lettera  a),
b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o  comodato
gratuito almeno per venticinque anni ovvero per diciannove anni per i
beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in  locazione
nonche' gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo,  il  valore
degli stessi viene considerato come  apporto  del  soggetto  al  fine
della  copertura   finanziaria   della   quota   a   proprio   carico
esclusivamente nel caso di  immobili  che  non  siano  utilizzati  da
almeno due  anni,  a  partire  dalla  trasmissione  di  richiesta  di
cofinanziamento, come residenze universitarie e da recuperare  a  tal
fine. Tale  limitazione  non  si  applica  agli  immobili  realizzati
precedentemente all'entrata in vigore della legge del 30 marzo  1976,
n. 373. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non  potra',
comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 
  6. Il cofinanziamento per arredi e  attrezzature  non  puo'  essere
superiore a 2.500 euro a posto alloggio. 
  7.  Al  cofinanziamento  degli  interventi  previsti  dal  presente
decreto sono destinati: 
    a) 59,862 milioni di euro relativi allo stanziamento di  bilancio
per il 2022; 56,022 milioni di euro  relativi  allo  stanziamento  di
bilancio  per  il  2023,  51,342  milioni  di  euro   relativi   allo
stanziamento di bilancio per il 2024, ed eventuali risorse  ulteriori
rese   disponibili   nell'ambito   dei   sopra   indicati    esercizi
successivamente alla pubblicazione del presente decreto; 
    b)  le  risorse  degli   esercizi   successivi   al   2024   sino
all'esaurimento  della  graduatoria  degli  interventi   ammessi   al
cofinanziamento; 
    c) le residue risorse disponibili  comunque  destinate  al  Piano
approvato con il decreto  ministeriale  12  dicembre  2018,  n.  853,
«Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita'  al
finanziamento statale nell'ambito del IV bando legge n. 338/2000»; 
    d) economie in sede di affidamento di lavori, acquisto di arredi,
attrezzature e immobili; 
    e) 300 milioni di euro  previsti  dal  PNRR.  Il  cofinanziamento
degli interventi proposti dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano potra' afferire esclusivamente a tali risorse. 
  8. Una quota delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo,
pari a 15 milioni di euro negli  esercizi  finanziari  2022,  2023  e
2024,  e'  riservata  al  cofinanziamento  degli  interventi  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto. Fermo restando
quanto disposto all'art. 9  del  presente  decreto,  in  ordine  alle
modalita' di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi
con riserva di cui al comma 13  del  presente  articolo,  le  risorse
residue eventualmente disponibili sono destinate  al  cofinanziamento
degli altri tipi di interventi previsti dell'art.  4,  comma  2,  del
presente decreto. 
  9. Al fine della definizione, da  parte  della  Commissione,  delle
proposte di decreto di Piano viene  ripartito  su  base  regionale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta per cento
delle risorse di cui al comma 7  del  presente  articolo  disponibili
alla data di pubblicazione del Piano in relazione  all'incidenza  del
fabbisogno di posti alloggio di ogni  regione  o  provincia  autonoma
rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera  a2)
del presente decreto. 
  10. In ogni caso, e' attribuito  il  40  per  cento  delle  risorse
complessive a interventi  collocati  nelle  regioni  del  Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna  e
Regione Siciliana) sino a completamento  degli  interventi  risultati
ammissibili al cofinanziamento. 
  11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente  alla
pubblicazione   del   decreto    di    Piano    vengono    ripartite,
indipendentemente dalla localizzazione  regionale  degli  interventi,
sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del  presente
decreto. 
  12. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base  della
proposta formulata dalla Commissione, con proprio  decreto  adotta  i
Piani triennali che individuano gli interventi ammessi ed esclusi dal
cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto  e  il  secondo
per  le   altre   tipologie   di   interventi   distinguendo   quelli
immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva. 
  13. I Piani triennali prevedono anche le condizioni e le  modalita'
di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle  somme
gia'   erogate,   nonche'   le   modalita'   di   assegnazione    dei
cofinanziamenti a interventi ammessi  con  riserva  secondo  l'ordine
risultante dalla relativa graduatoria. 
  14. Entro sessanta giorni naturali  e  consecutivi  dalla  data  di
pubblicazione  dei  Piani  triennali,  a  pena  di   esclusione   dal
cofinanziamento,  i  soggetti  ammessi  al   cofinanziamento   devono
dimostrare, ove non gia' effettuato in sede  di  presentazione  della
richiesta di cofinanziamento,  l'effettivo  possesso  della/e  area/e
dell'immobile/i  oggetto  di  intervento  o  comunque  compresi   nel
programma unitario, fatta eccezione per gli interventi che  prevedono
acquisizioni. 
  15. I lavori per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera
a2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono
essere iniziati entro e non oltre centocinquanta  giorni  naturali  e
consecutivi successivi alla data  di  pubblicazione  del  decreto  di
Piano; per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b,
del presente decreto  a  pena  di  revoca  del  cofinanziamento,  gli
obblighi  giuridicamente  vincolanti  per  i  lavori  devono   essere
disponibili entro e non oltre trecento giorni naturali e  consecutivi
successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano: alla data
di  inizio  dei  lavori,  i  soggetti  beneficiari  devono   comunque
trasmettere alla  Commissione  il  relativo  Verbale.  Entro  novanta
giorni naturali e consecutivi, ovvero dalla data di pubblicazione del
decreto di Piano, deve essere stipulato l'atto di acquisto  nei  casi
di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del presente decreto. Nel  caso
di interventi di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  A  del  presente
decreto, per gli interventi su edifici gia' adibiti a residenza e che
prevedono  l'interruzione  del  servizio  abitativo  per  svolgere  i
lavori, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non
oltre il 30 settembre successivo alla gia' menzionata scadenza. 
  16. La data di inizio dei lavori puo' essere  posticipata  rispetto
al termine indicato nel precedente comma solo in  casi  di  carattere
eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta'
e    responsabilita'    del    soggetto     richiedente,     valutati
insindacabilmente dalla Commissione. In  tali  casi  la  Commissione,
preso atto della  sussistenza  dei  presupposti,  stabilisce  in  via
eccezionale  nuovi  termini  perentori   a   pena   di   revoca   del
cofinanziamento. 
  17. La gara di appalto  degli  arredi  e  delle  attrezzature,  ove
prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a  pena  di
revoca del cofinanziamento degli stessi, novanta  giorni  naturali  e
consecutivi prima del termine dei lavori previsto  dal  contratto  in
essere: contestualmente alla pubblicazione,  i  soggetti  beneficiari
devono trasmettere alla Commissione il bando di gara. 
  18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione  della  struttura,
la gara di appalto  per  l'eventuale  affidamento  di  gestione,  ove
prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a  pena  di
riduzione del trenta per cento del cofinanziamento concesso,  novanta
giorni naturali e consecutivi prima del termine dei  lavori  previsto
dal  contratto  in  essere:  contestualmente  alla  pubblicazione,  i
soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando  di
gara. 
  19. Ove il Piano triennale definito con le modalita'  indicate  dal
presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse
disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'   prevista   la
presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.