Art. 8 Piani triennali degli interventi e programmi unitari 1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 338/2000, a seguito di istruttoria ed entro sessanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi A2, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano. La stessa Commissione, a seguito di istruttoria ed entro centoventi giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi a1, b e c, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano. 2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di Piani costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 4 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto richiedente, entro il limite massimo del settantacinque per cento del costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario. Per costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 5, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso. 3. I progetti dovranno rispettare i principi del Do not significant harm (DNSH) di cui al modello informatizzato. 4. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Fatti salvi gli altri criteri, saranno finanziati gli interventi che documenteranno il raggiungimento di quattro dei seguenti sei parametri: a. riduzione del consumo delle risorse materiche: 1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata almeno per il 15 per cento in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti; 2. impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili per almeno il 50 per cento del proprio peso; b. riduzione del consumo energetico: 3. per gli interventi sul patrimonio esistente, incremento di almeno tre classi energetiche o il raggiungimento di una qualsiasi classe energetica A. Fanno eccezione gli interventi su immobili storici e vincolati per cui e' richiesto un incremento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica B; 4. per le nuove costruzioni, near Zero energy building (nZEB) o Energy positive building (PEBs) o Energy positive district (PED); c. riduzione del consumo di acqua: 5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50 per cento delle acque piovane (stimate sulla piovosita' media degli ultimi tre anni), d. riduzione del consumo di suolo: 6. nessun incremento dei rapporti di superficie tra coperture artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo non consumato). Trattandosi esclusivamente di interventi di efficientamento energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2. 5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente art. 3, lettera a), b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonche' gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno due anni, a partire dalla trasmissione di richiesta di cofinanziamento, come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. Tale limitazione non si applica agli immobili realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge del 30 marzo 1976, n. 373. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potra', comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 6. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non puo' essere superiore a 2.500 euro a posto alloggio. 7. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: a) 59,862 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2022; 56,022 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2023, 51,342 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2024, ed eventuali risorse ulteriori rese disponibili nell'ambito dei sopra indicati esercizi successivamente alla pubblicazione del presente decreto; b) le risorse degli esercizi successivi al 2024 sino all'esaurimento della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento; c) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 853, «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita' al finanziamento statale nell'ambito del IV bando legge n. 338/2000»; d) economie in sede di affidamento di lavori, acquisto di arredi, attrezzature e immobili; e) 300 milioni di euro previsti dal PNRR. Il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano potra' afferire esclusivamente a tali risorse. 8. Una quota delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, pari a 15 milioni di euro negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, e' riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto. Fermo restando quanto disposto all'art. 9 del presente decreto, in ordine alle modalita' di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con riserva di cui al comma 13 del presente articolo, le risorse residue eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento degli altri tipi di interventi previsti dell'art. 4, comma 2, del presente decreto. 9. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di decreto di Piano viene ripartito su base regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto. 10. In ogni caso, e' attribuito il 40 per cento delle risorse complessive a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento. 11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto di Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. 12. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi ed esclusi dal cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva. 13. I Piani triennali prevedono anche le condizioni e le modalita' di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme gia' erogate, nonche' le modalita' di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria. 14. Entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dei Piani triennali, a pena di esclusione dal cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono dimostrare, ove non gia' effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni. 15. I lavori per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre centocinquanta giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano; per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori devono essere disponibili entro e non oltre trecento giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano: alla data di inizio dei lavori, i soggetti beneficiari devono comunque trasmettere alla Commissione il relativo Verbale. Entro novanta giorni naturali e consecutivi, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di Piano, deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A del presente decreto, per gli interventi su edifici gia' adibiti a residenza e che prevedono l'interruzione del servizio abitativo per svolgere i lavori, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla gia' menzionata scadenza. 16. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto richiedente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento. 17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di revoca del cofinanziamento degli stessi, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara. 18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del trenta per cento del cofinanziamento concesso, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara. 19. Ove il Piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.