Art. 9 Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento 1. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento nel decreto di Piano: (a) avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore e' consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purche' di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento; (b) pronta comunicazione delle modifiche apportate al progetto trasmesso per la richiesta di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti alloggio, sugli standard dimensionali, sui costi e tempi di esecuzione; (c) rispetto del cronogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori; (d) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2), soggetti a un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni; (e) in caso di proprieta', divieto di alienazione della struttura per venticinque anni dalla data di messa in esercizio, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto per i quali il divieto e' di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; (f) in caso di proprieta', costituzione di diritto di prelazione sulla struttura, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto, a favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza per la localita' ove l'immobile/i e' posto, i quali, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, che provvede a convocare i soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica; (g) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera f), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo; (h) segnalazione, al momento della messa in esercizio della residenza, alla regione o alla provincia autonoma o all'ente per il diritto allo studio competenti per territorio, del numero di posti alloggio che, in attuazione dell'obbligo di destinazione posto all'art. 5, comma 1 del presente decreto, sono resi disponibili - nel caso sussista una domanda da soddisfare - a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; (i) messa a disposizione di posti alloggio, nei limiti del numero segnalato di cui al punto precedente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore sopracitati, su richiesta della regione, provincia autonoma o ente per il diritto allo studio competente per territorio nel caso sussista una domanda da soddisfare; (j) l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; (l) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; (m) l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione, nonche' la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR; (n) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico; (o) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano; (p) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next generation EU (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR; (q) l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente; (r) il rispetto dell'obbligo di richiesta del CUP di progetto e la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili; (s) il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilita' di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi; (t) il rispetto dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'investimento. 2. Le previsioni del comma 1 del presente articolo, lettera d) ed e) non si applicano per gli interventi compresi nei Piani emanati a seguito del primo, secondo, terzo e quarto bando della legge 14 novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono piu' attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in localita' particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi e' possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi in altra sede dello stesso Ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero, la regione o la provincia autonoma competente e l'universita', tenuto conto del parere della Commissione. 3. La violazione delle condizioni poste al comma 1 del presente articolo da' luogo alle sanzioni stabilite nel decreto di Piano di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero. 4. Le previsioni del comma 1, lettera e), f), g) e del comma 3 del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e ai fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione, qualora non risultino rispettate le prescrizioni, non manifesti ragioni ostative al trasferimento. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 646, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con riguardo al trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e agli obblighi e alla procedura ivi previsti. 5. In conformita' all'art. 10, comma 10-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 1, lettera d), e), f) e del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che compatibili con le finalita' sociali di prevalente edilizia residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera d) del precedente comma 1. 6. Il cofinanziamento assegnato e' rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il cofinanziamento e' rideterminato sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono cofinanziabili perizie di modifiche in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'art. 4, comma 6, del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del contenzioso. 7. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, e' erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nel decreto di Piano. In ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della messa in esercizio e fruizione della struttura da parte degli utenti. 8. Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento. 9. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento e della piena funzionalita' e fruizione della struttura da parte degli utenti. 10. Oltre alle cause di revoca di cui all'art. 5, comma 1, art. 8, comma 13, 15, 16 e 17, e art. 9, comma 1, lettera a) ed s), al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, si applicano le cause di revoca stabilite all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.