Art. 9 
 
           Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento 
 
  1. Sui soggetti  ammessi  al  cofinanziamento  gravano  i  seguenti
obblighi, assunti con l'inserimento nel decreto di Piano: 
    (a) avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena  la  revoca
del  cofinanziamento;  per  eventi  e  cause  di  forza  maggiore  e'
consentita la  parziale  realizzazione  dell'intervento,  purche'  di
parti funzionali e funzionanti per le quali  siano  rispettati  tutti
gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione  del
cofinanziamento; 
    (b) pronta comunicazione delle modifiche  apportate  al  progetto
trasmesso per la richiesta  di  cofinanziamento,  esclusivamente  nel
caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti
alloggio,  sugli  standard  dimensionali,  sui  costi  e   tempi   di
esecuzione; 
    (c) rispetto del cronogramma e tempestiva messa in funzione della
struttura entro il primo anno accademico successivo  al  termine  dei
lavori; 
    (d) costituzione di vincolo di  mantenimento  della  destinazione
d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio,
per non meno di venticinque anni ovvero per  diciannove  anni  per  i
beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione,
ad eccezione degli interventi di cui all'art.  4,  comma  2,  lettera
a2), soggetti a un vincolo di mantenimento della  destinazione  d'uso
per non meno di cinque anni; 
    (e) in caso di proprieta', divieto di alienazione della struttura
per venticinque anni dalla data di messa in esercizio,  ad  eccezione
degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente
decreto per i quali il divieto e' di cinque  anni,  salvo  preventiva
restituzione  allo  Stato   dell'importo   del   contributo   erogato
maggiorato degli interessi legali; 
    (f) in caso di proprieta', costituzione di diritto di  prelazione
sulla struttura, ad eccezione degli interventi  di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera a2) del presente decreto, a favore dei  soggetti  di
cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza
per la localita' ove l'immobile/i e'  posto,  i  quali,  in  caso  di
alienazione,   potranno   acquisire   l'immobile/i   e/o    l'area/e,
corrispondendo il prezzo di offerta  notificata.  La  notifica  delle
condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal
beneficiario alla regione o provincia  autonoma  di  competenza,  che
provvede a convocare  i  soggetti  aventi  titolo  ad  esercitare  il
diritto  di  prelazione.  Il  diritto  di  prelazione  potra'  essere
esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta  giorni
naturali e consecutivi dalla data di notifica; 
    (g) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo  di
venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della
prelazione di cui alla lettera f), in alternativa  alla  restituzione
allo Stato del contributo erogato maggiorato degli  interessi  legali
viene corrisposto il prezzo di  offerta  notificato  diminuito  dello
stesso importo; 
    (h) segnalazione, al  momento  della  messa  in  esercizio  della
residenza, alla regione o alla provincia autonoma o all'ente  per  il
diritto allo studio competenti per territorio, del  numero  di  posti
alloggio  che,  in  attuazione  dell'obbligo  di  destinazione  posto
all'art. 5, comma 1 del presente decreto, sono resi disponibili - nel
caso sussista una  domanda  da  soddisfare  -  a  studenti  capaci  e
meritevoli anche se privi di  mezzi  idonei  al  conseguimento  della
borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle  graduatorie
definite dagli organismi  regionali  e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    (i) messa a disposizione di posti alloggio, nei limiti del numero
segnalato  di  cui  al  punto  precedente,  agli  studenti  capaci  e
meritevoli anche se privi di  mezzi  idonei  al  conseguimento  della
borsa di studio e dei  prestiti  d'onore  sopracitati,  su  richiesta
della regione, provincia autonoma o ente per il diritto  allo  studio
competente  per  territorio  nel  caso  sussista   una   domanda   da
soddisfare; 
    (j)  l'adozione  di   un'apposita   codificazione   contabile   e
informatizzata per tutte le  transazioni  relative  al  progetto  per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    (l) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio
di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto   disciplinato   nel
regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e  nell'art.  22  del
regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia  di  prevenzione
dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  della  corruzione  e  di
recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati; 
    (m) l'effettuazione dei controlli di  gestione  e  dei  controlli
amministrativo-contabili  previsti   dalla   legislazione   nazionale
applicabile per garantire la  regolarita'  delle  procedure  e  delle
spese sostenute prima di rendicontarle  all'amministrazione,  nonche'
la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul
PNRR; 
    (n)  la   presentazione   della   rendicontazione   delle   spese
effettivamente sostenute o dei costi esposti  maturati  nel  caso  di
ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi,  nei  tempi  e
nei modi previsti dall'avviso pubblico; 
    (o)  la  rendicontazione  degli   indicatori   di   realizzazione
associati al progetto, in riferimento al contributo al  perseguimento
dei target e milestone del Piano; 
    (p) gli obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241  indicando  nella
documentazione progettuale che il progetto e' finanziato  nell'ambito
del  PNRR,  con  esplicito  riferimento  al  finanziamento  da  parte
dell'Unione europea e  all'iniziativa  Next  generation  EU  (ad  es.
utilizzando  la  frase  «finanziato  dall'Unione   europea   -   Next
generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il  logo
dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del
progetto, anche online, sia web  che  social,  in  linea  con  quanto
previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR; 
    (q)  l'obbligo  di  rilevazione   e   imputazione   nel   sistema
informativo dei dati di  monitoraggio  sull'avanzamento  procedurale,
fisico e finanziario del progetto secondo quanto  previsto  dall'art.
22.2,  lettera  d)  del  regolamento  (UE)  2021/241,   nonche'   sul
conseguimento di eventuali milestone e target  associati  ad  essi  e
della documentazione probatoria pertinente; 
    (r) il rispetto dell'obbligo di richiesta del CUP di  progetto  e
la  conseguente  indicazione  dello  stesso   su   tutti   gli   atti
amministrativi/contabili; 
    (s) il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento  del
principio  del  DNSH  e  tagging  climatico  e  ambientale,  pena  la
possibilita' di sospensione oppure di revoca  del  finanziamento  nel
caso di accertamento della violazione di tali principi; 
    (t) il rispetto dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, al fine di salvaguardare il raggiungimento di  milestone
e target intermedi e finali associati all'investimento. 
  2. Le previsioni del comma 1 del presente articolo, lettera  d)  ed
e) non si applicano per gli interventi compresi nei Piani  emanati  a
seguito del primo, secondo, terzo  e  quarto  bando  della  legge  14
novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non  sono  piu'
attivi corsi di livello universitario, per effetto di  interventi  di
razionalizzazione dell'offerta didattica o  realizzati  in  localita'
particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In  tali  casi  e'
possibile  il  riutilizzo  del  cofinanziamento   dello   Stato   per
interventi in altra sede dello  stesso  Ateneo,  sulla  base  di  una
intesa  tra  il  Ministero,  la  regione  o  la  provincia   autonoma
competente  e  l'universita',   tenuto   conto   del   parere   della
Commissione. 
  3. La violazione delle condizioni poste al  comma  1  del  presente
articolo da' luogo alle sanzioni stabilite nel decreto  di  Piano  di
cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al  ripristino  delle
originarie condizioni di diritto. In caso di  anticipata  perdita  di
disponibilita'  dell'immobile   da   parte   del   beneficiario   del
cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve
essere integralmente restituita al Ministero. 
  4. Le previsioni del comma 1, lettera e), f), g) e del comma 3  del
presente articolo non  si  applicano  in  caso  di  atti  comportanti
l'alienazione degli  immobili,  anche  prima  della  realizzazione  o
ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai  fondi
immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  16
luglio 2009 (Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa)  e  ai  fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio,  ai  sensi  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e
successive modifiche ed  integrazioni,  a  condizione  che  il  Fondo
comunichi il valore di riferimento del trasferimento  e  dichiari  di
subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento
al Ministero e che detto Ministero,  nel  termine  di  trenta  giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione, qualora
non risultino  rispettate  le  prescrizioni,  non  manifesti  ragioni
ostative  al  trasferimento.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui
all'art. 1, comma 646, della legge n. 205 del 27 dicembre  2017,  con
riguardo al trasferimento a qualsiasi titolo di immobili  oggetto  di
cofinanziamento anche prima della  realizzazione  o  ultimazione  dei
relativi  lavori,  ai  fondi  comuni  di   investimento   immobiliare
istituiti ai sensi degli articoli 36  e  37  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,  e  agli  obblighi  e
alla procedura ivi previsti. 
  5. In conformita' all'art. 10, comma 10-bis, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  23
maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 1, lettera d), e),  f)  e
del comma  3  del  presente  articolo,  non  si  applicano  nel  caso
dell'effettuazione di ulteriori atti a  effetto  traslativo  a  fondi
immobiliari  o  soggetti  terzi   esercenti   impresa,   sempre   che
compatibili  con  le  finalita'  sociali   di   prevalente   edilizia
residenziale sociale di cui al precedente periodo e  alle  condizioni
quivi indicate, decorsi almeno  dieci  anni  dalla  costituzione  del
vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera  d)
del precedente comma 1. 
  6. Il cofinanziamento  assegnato  e'  rideterminato  tenendo  conto
delle  eventuali  economie  conseguite  in  sede  di  gara.  Per  gli
interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in  materia
di lavori pubblici, senza l'espletamento  di  procedura  ad  evidenza
pubblica,  il  cofinanziamento  e'  rideterminato  sulla   base   del
contratto con l'impresa esecutrice dei  lavori.  Sono  cofinanziabili
perizie  di  modifiche  in   incremento   rispetto   all'importo   di
aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'art.  4,  comma  6,
del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione  le  relative
economie   vengono   ripartite   in   base   alla   percentuale    di
cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli  eventuali
costi relativi alla gestione del contenzioso. 
  7. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 6
del  presente  articolo,  e'  erogato  sulla  base  degli  stati   di
avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo
i tempi e le modalita' previsti nel decreto di Piano.  In  ogni  caso
una quota pari al venti per cento del cofinanziamento  viene  erogata
previa dimostrazione della  messa  in  esercizio  e  fruizione  della
struttura da parte degli utenti. 
  8. Il pagamento delle  spese  sostenute  per  le  quali  spetta  il
cofinanziamento assegnato deve essere richiesto  entro  e  non  oltre
novanta  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  dell'avvenuto
pagamento. 
  9. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del  finanziamento
sono  effettuate  successivamente  alla  stipulazione  del  contratto
definitivo di  compravendita  di  cosa  futura  e  sulla  base  della
documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari  al
venti  per   cento   del   cofinanziamento   viene   erogata   previa
dimostrazione  della  consegna  del  bene  a  favore  dell'acquirente
beneficiario  del  cofinanziamento  e  della  piena  funzionalita'  e
fruizione della struttura da parte degli utenti. 
  10. Oltre alle cause di revoca di cui all'art. 5, comma 1, art.  8,
comma 13, 15, 16 e 17, e art. 9, comma 1, lettera a) ed s),  al  fine
di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e  dei  traguardi,
intermedi e  finali  del  PNRR,  si  applicano  le  cause  di  revoca
stabilite all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
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