Art. 8 
 
                              Ispettori 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle  attivita'  autorizzate  di  cui
all'art. 2, comma 1, il Bureau Veritas SA si impegna a  far  svolgere
il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle  proprie
esclusive dipendenze. 
  2. La Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne
consente  in  via  eccezionale,  valutandone   caso   per   caso   la
motivazione, l'utilizzo di ispettori  esclusivi  alle  dipendenze  di
altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con
i quali il Bureau Veritas SA abbia preso accordi. 
  3. In ogni caso, le  prestazioni  degli  ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi del Bureau Veritas SA sono vincolate al  sistema
di qualita' dell'organismo stesso.