Art. 2 
 
Modalita'  di  prosecuzione  degli  interventi  finanziati  con   gli
  stanziamenti disposti ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile  2019  e
  successive modifiche e integrazioni 
 
  1. La Provincia autonoma di Trento gia' individuata quale  soggetto
responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
prosegue nel coordinamento degli  interventi,  connessi  agli  eventi
richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati
finanziati con gli stanziamenti disposti ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019  e  del  4
aprile 2019 e  successive  modifiche  e  integrazioni  richiamati  in
premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Provincia  autonoma  di
Trento continua ad operare quale soggetto  responsabile  anche  delle
iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
558/2018, nonche' nelle eventuali rimodulazioni  degli  stessi,  gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente  ordinanza
finanziati con le risorse stanziate dai decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  richiamati  al  comma  1,  ovvero  con  esse
cofinanziati. La Provincia autonoma  di  Trento  provvede,  altresi',
alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.  La   Provincia
autonoma di Trento in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dai  citati
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'  autorizzato
alla  prosecuzione  di  detti  interventi  con  le  modalita',  anche
derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  558/2018  e
successive modifiche e integrazioni. 
  3. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma  2,  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  utilizza  le  risorse
trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi
di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre  2018  fino  al  31  dicembre   2023   unicamente   per   la
realizzazione degli interventi finanziati con  le  risorse  stanziate
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  richiamati  al
comma 1, ovvero con esse  cofinanziati,  previa  verifica  effettuata
alla data del 30 giugno 2022 e  del  30  giugno  2023,  dei  dati  di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e  del  cronoprogramma
dei pagamenti, limitatamente alle  opere  pubbliche,  desumibili  dal
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229.  La
Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al  Dipartimento
della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022  e  del
30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche. 
  4. In conformita' a quanto rispettivamente  previsto  dall'art.  2,
comma 1 e dall'art. 1,  comma  5,  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio  2019  e  del  4  aprile  2019
richiamati  in  premessa,  La  Provincia  autonoma   di   Trento   e'
autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei  relativi
piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie  e  nei
limiti  della  quota  parte  delle  risorse  assegnate  per  ciascuna
annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei  medesimi
decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del  Dipartimento
della protezione civile. 
  5. Eventuali  somme  residue  rinvenienti  al  completamento  degli
interventi  finanziati  o  cofinanziati  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri richiamati  in  premessa,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. 
  6. Agli interventi programmati e approvati dal  Dipartimento  della
protezione civile per i quali non siano state contratte  obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre  2023,  la
relativa autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione
civile a tal data. E' fatta salva la possibilita'  di  non  procedere
alla predetta revoca,  solo  in  caso  di  motivata  richiesta  della
Provincia  autonoma  di  Trento,  da   sottoporre   alla   preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile, in  cui  venga
fornita indicazione delle cause  che  hanno  determinato  il  ritardo
nell'impiego delle risorse nonche'  un  cronoprogramma  di  azioni  e
misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal  caso,
l'autorizzazione si intende  prorogata  per  ulteriori  dodici  mesi,
decorsi  i  quali,  ove  non  siano  state   contratte   obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva.  Alla  revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle  risorse  relative
come specificato al comma 5. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
presente articolo per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da
quelli  contenuti  nei  Piani  approvati   dal   Dipartimento   della
protezione civile. 
  8. La Provincia autonoma di  Trento  e'  tenuta  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  10. Le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020
rimangono invariate. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 febbraio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio