Art. 2 Modalita' di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni 1. La Provincia autonoma di Trento gia' individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonche' nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia autonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalita', anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni. 3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche. 4. In conformita' a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia autonoma di Trento e' autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. 5. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. 6. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E' fatta salva la possibilita' di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonche' un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5. 7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile. 8. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 10. Le modalita' di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio