Art. 2 
 
Modalita'  di  prosecuzione  degli  interventi  finanziati  con   gli
  stanziamenti disposti ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile  2019  e
  successive modifiche e integrazioni 
 
  1.  La  Regione  Lombardia  e'  individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni  del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558  del  15  novembre  2018,  nel  coordinamento  degli  interventi,
connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e  approvati
e non ancora ultimati finanziati con  gli  stanziamenti  disposti  ai
sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27
febbraio  2019  e  del  4  aprile  2019  e  successive  modifiche   e
integrazioni richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della Direzione
generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, gia'
individuato ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  e'  individuato  quale
soggetto  responsabile  anche   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli
interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  558/2018,  nonche'  nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla
data di adozione della presente ordinanza finanziati con  le  risorse
stanziate dai decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
richiamati al comma 1, ovvero  con  esse  cofinanziati.  Il  predetto
soggetto provvede, altresi', alla  ricognizione  ed  all'accertamento
delle procedure e  dei  rapporti  giuridici  pendenti,  ai  fini  del
definitivo  trasferimento  delle   opere   realizzate   ai   soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in  ottemperanza
a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le
modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  558/2018  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  presente
articolo  si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Lombardia nonche' della collaborazione degli enti territoriali e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma  2,  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6102,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, al medesimo intestata ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che e' ulteriormente  prorogata
fino al 31  dicembre  2023  unicamente  per  la  realizzazione  degli
interventi finanziati  con  le  risorse  stanziate  dai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma  1,  ovvero
con  esse  cofinanziati,  previa  verifica  effettuata  dal  soggetto
responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30
giugno  2023,  dei  dati  di  monitoraggio  finanziario,   fisico   e
procedurale e del cronoprogramma dei  pagamenti,  limitatamente  alle
opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n.  229.  Il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento della  protezione  civile  alla  medesima
data del 30 giugno  2022  e  del  30  giugno  2023  l'esito  di  tali
verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di  cui  al
periodo precedente non  sia  possibile  disporre  delle  informazioni
necessarie al monitoraggio  richiesto,  per  gli  interventi  di  cui
trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima
data,  quanto  previsto  dal  successivo  comma  6  e   la   relativa
prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo  trasferite  nel
bilancio regionale. 
  5. In conformita' a quanto rispettivamente  previsto  dall'art.  2,
comma 1 e dall'art. 1,  comma  5,  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio  2019  e  del  4  aprile  2019
richiamati in premessa, il soggetto  responsabile  e'  autorizzato  a
presentare rimodulazioni in corso d'opera dei  relativi  piani  degli
interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti  della
quota parte  delle  risorse  assegnate  per  ciascuna  annualita'  ai
soggetti beneficiari individuati ai sensi dei  medesimi  decreti,  da
sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento   della
protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie relative  agli  interventi  finanziati  o
cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  richiamati  in  premessa,  disponibili  sulla  contabilita'
speciale che, rispettivamente, alla data del 30  giugno  2022  ovvero
del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla  verifica  di  cui  al
comma  4,  ricompresi  in  piani  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile, sono trasferite  al  bilancio  della  regione  che
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei  modi
ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme  residue
rinvenienti  al  completamento  di  detti  interventi,   nonche'   le
eventuali ulteriori  risorse  giacenti  sulla  contabilita'  speciale
all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato. 
  7. Agli interventi programmati e approvati dal  Dipartimento  della
protezione civile trasferiti alla  gestione  ordinaria  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 4 per i quali  non  siano  state  contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  il  termine  di  dodici
mesi  dal  predetto  trasferimento,  la  relativa  autorizzazione  e'
revocata dal Dipartimento della protezione  civile  a  tal  data.  E'
fatta salva la possibilita' di non procedere  alla  predetta  revoca,
solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile,  in
cui venga fornita indicazione delle cause che  hanno  determinato  il
ritardo nell'impiego  delle  risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di
azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli  interventi.  In
tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori  dodici
mesi, decorsi i quali, ove non  siano  state  contratte  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva.  Alla  revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle  risorse  relative
come specificato all'ultimo periodo comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7,  realizzati
dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza
dei termini previsti dal comma 4. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  11. Le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  ottobre  2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per
il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento.