IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 30 agosto 2021, con la quale la
societa'  Mylan  Ireland  Limited  ha  chiesto   l'estensione   delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«Lenalidomide Mylan (lenalidomide)»; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 1°-3 dicembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21, 25-27 gennaio 2022; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale LENALIDOMIDE MYLAN
(lenalidomide): 
    «Sindromi mielodisplastiche 
    "Lenalidomide  Mylan"  come  monoterapia  e'  indicato   per   il
trattamento di  pazienti  adulti  con  anemia  trasfusione-dipendente
dovuta  a  sindromi  mielodisplastiche  (MDS)  a  rischio   basso   o
intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata
del 5q,  quando  altre  opzioni  terapeutiche  sono  insufficienti  o
inadeguate. 
    Linfoma mantellare 
    "Lenalidomide  Mylan"  come  monoterapia  e'  indicato   per   il
trattamento di pazienti adulti con linfoma  mantellare  recidivato  o
refrattario.», 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21
capsule - A.I.C. n. 049282092/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.793,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.609,57; 
    «2,5 mg - capsula rigida - uso orale- blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21
capsule - A.I.C. n. 049282027/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.540,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.192,02; 
    «15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21
capsule - A.I.C. n. 049282116/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.940,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.852,18; 
    «20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21
capsule - A.I.C. n. 049282142/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.082,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.086,53; 
    «25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)» 21
capsule - A.I.C. n. 049282179/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.223,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.320,06; 
    «5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALU)»  21
capsule - A.I.C. n. 049282041/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.646,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.366,96. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Lenalidomide Mylan» (lenalidomide)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Il titolare A.I.C.  ha  l'obbligo  di  comunicare  anticipatamente,
almeno  quindici  giorni  prima,  l'avvio  della  commercializzazione
indicando  i   confezionamenti   che   saranno   poi   effettivamente
commercializzati; al fine  di  consentire  il  loro  inserimento  nel
registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti
regolatori del piano di prevenzione della gravidanza. 
  Non ammissione alla rimborsabilita' per l'indicazione «Lenalidomide
Mylan»  in  regime  terapeutico  in  associazione  con   melfalan   e
prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.