Art. 2 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Il contributo economico e' pari ad  euro  25.000,00  per  evento
luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento  delle
risorse disponibili per l'anno 2021, salvo  nuova  autorizzazione  di
spesa. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo  di  cui
all'art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  nonche',
fino  a  concorrenza,  con  altre  provvidenze  pubbliche  in   unica
soluzione,  conferite  o  conferibili,  in  ragione  delle   medesime
circostanze.