Art. 4 Procedimento 1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione dell'Organismo presso il quale il militare prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1 provvede il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, di seguito denominato «Comando generale». 3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, contratto dal personale militare durante lo stato di emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per quanto compatibili.