Art. 4 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del  contributo  di
cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione  dell'Organismo  presso  il
quale il militare prestava servizio o su  segnalazione  degli  aventi
diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ovvero entro  sei  mesi  dalla
data del  decesso,  se  verificatosi  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto. 
  2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti  avviati  ai
sensi del comma 1  provvede  il  Ministero  della  difesa,  Direzione
generale  della  previdenza  militare  e  della  leva,   di   seguito
denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei
Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri,
di seguito denominato «Comando generale». 
  3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale
sia conseguita la morte per effetto, diretto  o  come  concausa,  del
contagio da COVID-19, contratto dal  personale  militare  durante  lo
stato  di  emergenza  in  conseguenza  dell'attivita'   di   servizio
prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato  secondo
il procedimento previsto dagli articoli 5, 6,  7,  9,  10  e  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  per
quanto compatibili.