Art. 5 Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 1. Nei casi in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia stata gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878 o 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal Comando generale ai soggetti beneficiari. 2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e' altresi' liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle cause del decesso, da parte della competente Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie.