Art. 5 
 
     Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 
 
  1. Nei casi  in  cui  la  patologia  con  il  conseguente  decesso,
contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come
concausa, del contagio  da  COVID-19,  sia  stata  gia'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878  o  1880
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico
di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione  generale  e
dal Comando generale ai soggetti beneficiari. 
  2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e  per
effetto, diretto o come concausa,  del  contagio  da  COVID-19,  gia'
riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli  articoli
1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con  decesso  che
si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e'  altresi'
liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle  cause
del decesso, da parte della competente Commissione medica  interforze
di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto  legislativo  n.  66
del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita  dalle  predette
patologie.