Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al  presente  decreto  le
imprese operanti nei  settori  del  «wedding»,  dell'intrattenimento,
dell'organizzazione   di   feste   e   cerimonie   e   del    settore
dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni: 
    a) nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del  fatturato  non
inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai
fini della quantificazione del fatturato, rilevano i  ricavi  di  cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai  periodi
d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso  dell'anno
2019, la riduzione  del  fatturato,  nella  medesima  misura  del  30
(trenta) per cento, e' rapportata al periodo di  attivita'  del  2019
decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle
imprese, prendendo in  considerazione  il  fatturato  registrato  nel
predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo
del 2020, secondo quanto specificato  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 6, comma 3; 
    b) hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento
del risultato economico d'esercizio in misura pari o  superiore  alla
percentuale definita con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   19,   del
decreto-legge 25 maggio 2021. 
  2. Le imprese di  cui  al  comma  1,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 6, devono inoltre: 
    a) risultare regolarmente costituite,  iscritte  e  «attive»  nel
registro delle imprese; 
    b) operare nei settori  di  cui  al  comma  1,  svolgendo,  quale
attivita' prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle  attivita'  individuate
nell'allegato 1  al  presente  decreto,  secondo  quanto  di  seguito
indicato: 
      b.1) «wedding»: attivita' riferita  ai  codici  indicati  nella
Tabella A, a  condizione  che  l'ammontare  dei  ricavi  del  periodo
d'imposta 2019  dell'impresa  richiedente  sia  generato,  in  misura
almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi  inerenti
a matrimoni, feste e cerimonie; 
      b.2) «intrattenimento e organizzazione di feste  e  cerimonie»:
attivita' riferita ai codici indicati nella Tabella B; 
      b.3) «HO.RE.CA.»: attivita' riferita ai codici  indicati  nella
Tabella C; 
    c)  avere  sede  legale  o  operativa  ubicata   sul   territorio
nazionale; 
    d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    e) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di
esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e
piccole imprese, purche' risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla
lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
  3. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.