Art. 9 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 45  del  citato  decreto
legislativo  n.  165/2001,  dal  personale  non  dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165/2001,  per  i  primi  novanta  giorni  dal
verificarsi dell'evento. Il medesimo Commissario provvede al relativo
ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, direttamente  impegnati
nelle  attivita'  connesse   all'emergenza,   e'   riconosciuta   una
indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di
posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai  rispettivi   ordinamenti,
commisurata ai giorni di  effettivo  impiego,  per  i  primi  novanta
giorni  dalla  data  dell'evento,  in  deroga   alla   contrattazione
collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto
legislativo n. 165/2001. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse di cui all'art. 10 ed, a tal  fine,  nel
piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono  quantificate
le somme necessarie.