Art. 9 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 45 del citato decreto legislativo n. 165/2001, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per i primi novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni dalla data dell'evento, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 10 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.