Art. 11 Relazioni del Commissario delegato 1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza mensile, a partire dalla data di approvazione dei quadri di cui agli articoli 2 e 3, una relazione inerente alle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nei quadri e nelle eventuali successive rimodulazioni approvati: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita' - nonche' l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. 2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con il dettaglio, per ogni misura, dello stato di avanzamento della spesa. 3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonche' le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessita' di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 6, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie. 4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attivita' emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione dei quadri degli interventi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio