Art. 2 
 
             Quadro degli interventi per il monitoraggio 
                 della qualita' dell'aria e del gas 
 
  1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 predispone, nel limite
delle risorse disponibili di cui all'art.  10,  entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, e  tenuto  conto  delle
indicazioni  fornite  dal  gruppo  di  lavoro  per  il   monitoraggio
ambientale dei gas  vulcanici  in  atmosfera  nell'isola  di  Vulcano
istituito con decreto del Capo del Dipartimento rep. n.  3655  del  6
dicembre 2021, il quadro degli interventi per il  monitoraggio  della
qualita' dell'aria e dei gas, da sottoporre all'approvazione del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile.  Tale  quadro  contiene
l'indicazione delle misure di monitoraggio da realizzare  nonche'  la
quantificazione   economica   per   l'allestimento,   l'acquisizione,
l'installazione e la gestione della necessaria strumentazione fino al
termine dello stato di emergenza. 
  2. Per la realizzazione delle misure  di  monitoraggio  di  cui  al
comma 1, il Commissario delegato si avvale, in qualita'  di  soggetti
attuatori, di: 
    a)  ARPA  Sicilia  -  Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente della Sicilia per le misurazioni relative alla qualita'
dell'aria, outdoor e indoor; 
    b) INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per  le
misurazioni  relative  alle   emissioni   gassose   ai   fini   della
sorveglianza vulcanologica. 
  3. Il quadro di cui al comma 1, articolato anche per stralci,  puo'
essere successivamente rimodulato  ed  integrato,  nei  limiti  delle
risorse  di  cui  all'art.  10,  nonche'  delle   ulteriori   risorse
finanziarie che potranno essere rese disponibili anche  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 24, comma  2,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Il quadro rimodulato deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della  delibera  del
Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori  risorse,  ovvero
dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 10, comma  4,  del
presente provvedimento. 
  4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  5. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 
  6. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
presente articolo, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei
soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per  le
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.