Art. 2 Quadro degli interventi per il monitoraggio della qualita' dell'aria e del gas 1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 10, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e tenuto conto delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano istituito con decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, il quadro degli interventi per il monitoraggio della qualita' dell'aria e dei gas, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale quadro contiene l'indicazione delle misure di monitoraggio da realizzare nonche' la quantificazione economica per l'allestimento, l'acquisizione, l'installazione e la gestione della necessaria strumentazione fino al termine dello stato di emergenza. 2. Per la realizzazione delle misure di monitoraggio di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, di: a) ARPA Sicilia - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia per le misurazioni relative alla qualita' dell'aria, outdoor e indoor; b) INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per le misurazioni relative alle emissioni gassose ai fini della sorveglianza vulcanologica. 3. Il quadro di cui al comma 1, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il quadro rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 10, comma 4, del presente provvedimento. 4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 6. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.