Art. 5 
 
                  Misure per la tutela della salute 
                     e dell'incolumita' pubblica 
 
  1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 costituisce e presiede
un Comitato per il coordinamento delle misure  per  la  tutela  della
salute e dell'incolumita'  pubblica.  Il  Comitato  e'  composto  dal
Commissario, che lo presiede, dal sindaco del Comune  di  Lipari,  da
qualificati rappresentanti, dotati, in seno al Comitato, di autonomia
decisionale per l'amministrazione o la struttura di appartenenza: uno
della prefettura - Ufficio territoriale del Governo di  Messina,  uno
dell'ARPA Sicilia,  uno  di  INGV,  uno  del  Dipartimento  attivita'
sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana,  uno
della ASL territorialmente competente, uno del Comando provinciale di
Messina dei  vigili  del  fuoco  e  uno  dell'Istituto  superiore  di
sanita'. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede  alla  valutazione  delle
relazioni concernenti le campagne di monitoraggio fornite da  ARPA  e
da INGV e raccomanda le conseguenti misure di tutela della  salute  e
dell'incolumita'  pubblica,   ivi   incluse   eventuali   restrizioni
all'accesso e permanenza sull'isola  da  parte  dei  non  stabilmente
residenti e restrizioni alla permanenza diurna e/o notturna  in  aree
individuate anche per la popolazione residente. 
  3. Il Comitato  si  riunisce  con  cadenza  periodica.  In  ragione
dell'evoluzione della situazione, il  Commissario  puo'  decidere  di
convocare il Comitato in via d'urgenza. 
  4. Le misure di tutela della  salute  e  dell'incolumita'  pubblica
sono adottate, sulla base delle raccomandazioni del  Comitato,  dalle
competenti autorita' sanitarie territoriali. Il sindaco puo' adottare
in  ogni  momento,  ravvisandone  l'esigenza,   misure   maggiormente
restrittive di quelle raccomandate  dal  Comitato,  anche  di  natura
puntuale o localizzata, comunicandolo al Comitato. 
  5. Gli esiti delle riunioni con le raccomandazioni del  Comitato  e
le misure conseguenti adottate dalle competenti  autorita'  sanitarie
territoriali sono trasmessi al Dipartimento della protezione  civile,
ai fini della loro immediata conoscenza nel quadro delle attivita' di
monitoraggio di rilievo nazionale.