Art. 8 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza, entro il limite complessivo di venti unita', e' autorizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, nel periodo dal 29 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle autorizzazioni relative alle predette unita' sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, nel limite complessivo di tre unita', e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 29 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle autorizzazioni relative alle predette unita' sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 10 assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel quadro degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sono quantificate le somme necessarie ed i soggetti beneficiari.