Art. 8 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 direttamente impegnato nelle  attivita'  connesse  all'emergenza,
entro il  limite  complessivo  di  venti  unita',  e'  autorizzato  a
effettuare  prestazioni  di  lavoro  straordinario  oltre  i   limiti
previsti dai rispettivi  ordinamenti,  entro  il  limite  massimo  di
cinquanta ore mensili pro-capite, nel periodo dal 29 dicembre 2021 al
30 giugno 2022. Il Commissario delegato  provvede  alla  ripartizione
delle autorizzazioni relative alle predette  unita'  sulla  base  dei
fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati  nelle  attivita'  connesse   all'emergenza,   nel   limite
complessivo di tre unita', e'  riconosciuta  una  indennita'  mensile
pari al 30% della retribuzione mensile di posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero  pari  al  15%  della
retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento  non
contemplino la retribuzione di posizione, commisurata  ai  giorni  di
effettivo impiego per il periodo dal 29 dicembre 2021  al  30  giugno
2022, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Il   Commissario   delegato   provvede   alla   ripartizione    delle
autorizzazioni  relative  alle  predette  unita'   sulla   base   dei
fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse di cui  all'art.  10  assegnate  al  Commissario
delegato e, a tal fine, nel quadro degli interventi di  cui  all'art.
3, comma 1, sono quantificate  le  somme  necessarie  ed  i  soggetti
beneficiari.