Art. 9 Collaborazioni professionali 1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, ove necessario e sulla base di specifica motivazione attestante anche l'economicita' della soluzione rispetto all'impiego delle risorse disponibili, il Commissario e', altresi', autorizzato a consentire l'attivazione, con procedure d'urgenza, di collaborazioni professionali tecnico-scientifiche o di protezione civile da parte dei soggetti attuatori nel limite massimo complessivo di cinque unita' per la durata dello stato di emergenza, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'art. 10.