Art. 9 
 
                    Collaborazioni professionali 
 
  1. Per l'attuazione delle misure di cui  alla  presente  ordinanza,
ove necessario e sulla base di specifica motivazione attestante anche
l'economicita' della soluzione  rispetto  all'impiego  delle  risorse
disponibili, il Commissario e', altresi',  autorizzato  a  consentire
l'attivazione,   con   procedure   d'urgenza,    di    collaborazioni
professionali tecnico-scientifiche o di protezione  civile  da  parte
dei soggetti attuatori  nel  limite  massimo  complessivo  di  cinque
unita' per la durata dello  stato  di  emergenza,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 10.