Art. 4 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto 1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del 2019, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse di cui al presente comma possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a). 2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo le indicazioni espresse nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, con particolare riferimento alla sezione 3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto di tale finalita' con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo. 3. Una quota delle risorse riferite al 2022 di cui al presente articolo, e' innanzitutto attribuita al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base del seguente criterio: a ciascun ambito sociale e' attribuita una somma pari, nel 2022, al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso, per il Contributo assistenti sociali, e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020. A tale fine, la somma prenotata e' considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 50% della somma massima attribuibile per il Contributo assistenti sociali. 4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e 2023, al netto di quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un peso del 60%; b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso del 40%; 5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui al comma 10. 6. Con successivo decreto di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2022, a seguito della emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di liquidazione del Contributo assistenti sociali 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procedera' ad attribuire le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 7. Le risorse di cui al comma precedente, nella misura del 50%, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione ai fini del trasferimento allo stesso ambito per cui era stata attivata la prenotazione. Il restante 50% e' attribuito al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui al comma 4. 8. Per l'annualita' 2023 le ulteriori risorse che si rendono disponibili per il riparto del Fondo poverta' a seguito dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%. 9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nel Fondo poverta' 2021, 2022 e 2023, secondo i criteri di cui al precedente comma 4. 10. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui al comma 3. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 4, sulla base dei seguenti indicatori: a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un peso del 60%; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso del 40%. In maniera analoga si procedera' al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8. 11. Entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non puo' pesare meno del 40.