Art. 4 
 
       Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto 
 
  1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono  destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di  contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  n.
147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del
2019, in favore dei beneficiari  del  Rei  e  del  Rdc,  al  fine  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli  5
e 6 del  medesimo  decreto  legislativo,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, e secondo le indicazioni  del  Piano  nazionale  di  cui
all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2,
comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4  del
2019, le risorse di  cui  al  presente  comma  possono  essere  anche
destinate al finanziamento di eventuali costi per  l'adeguamento  dei
sistemi informativi dei comuni, singoli o  associati,  necessari  per
garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione
e la realizzazione dei Puc, e quelli  derivanti  dalle  assicurazioni
presso l'INAIL e  per  responsabilita'  civile  dei  partecipanti  ai
medesimi  progetti.   L'eventuale   destinazione   di   risorse   per
l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  dei  comuni   deve   essere
inferiore al 2% del valore complessivo  delle  risorse  assegnate  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a). 
  2. Una quota delle risorse di  cui  al  comma  1  e'  destinata  al
finanziamento del servizio  di  Pronto  intervento  sociale,  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  147  del
2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3,  comma
2, lettera b), secondo le  indicazioni  espresse  nel  Piano  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  con  particolare  riferimento  alla  sezione
3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai
sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto  di  tale  finalita'  con
riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A  tale
fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art.  2,
comma  3,  ovvero  in  successivi  atti  di   indirizzo,   forniscono
indicazioni affinche',  anche  tenuto  conto  delle  altre  fonti  di
finanziamento, qualora la finalita'  non  sia  garantita  in  ciascun
ambito territoriale, sia comunque garantita per  il  complesso  degli
ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo. 
  3. Una quota delle risorse riferite al  2022  di  cui  al  presente
articolo,  e'  innanzitutto  attribuita  al  complesso  degli  ambiti
territoriali di ogni regione sulla  base  del  seguente  criterio:  a
ciascun ambito sociale e' attribuita una somma pari, nel 2022, al 50%
della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso,
per il Contributo assistenti sociali,  e  la  somma  prenotata,  come
risultante dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai  sensi  dell'art.  1,
comma 799 della legge  n.  178  del  2020.  A  tale  fine,  la  somma
prenotata e' considerata pari a zero per gli  ambiti  che  non  hanno
inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai  sensi
del comma 798 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  il  prospetto
riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero  medio  di
assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il  50%
della  somma  massima  attribuibile  per  il  Contributo   assistenti
sociali. 
  4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e  2023,  al  netto  di
quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso  degli
ambiti  territoriali  di  ogni  regione  sulla  base   dei   seguenti
indicatori: 
    a) quota regionale sul  totale  nazionale  dei  nuclei  familiari
beneficiari del  Rdc  sulla  base  del  dato,  comunicato  dall'INPS,
aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un  peso  del
60%; 
    b) quota di popolazione  regionale  residente  sul  totale  della
popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1°  gennaio
2021, cui e' attribuito un peso del 40%; 
  5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione
secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate  nella  Tabella
1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.   Il
trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui  al  comma
10. 
  6. Con successivo decreto di riparto del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, nel 2022, a  seguito  della  emanazione  del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
liquidazione  del  Contributo  assistenti  sociali  2021   ai   sensi
dell'art. 1, comma 799 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  si
procedera' ad attribuire  le  risorse  prenotate  e  non  considerate
liquidabili, che rientrano nella  disponibilita'  del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 
  7. Le risorse di cui al comma precedente,  nella  misura  del  50%,
sono attribuite  al  complesso  degli  ambiti  territoriali  di  ogni
regione ai fini del trasferimento allo  stesso  ambito  per  cui  era
stata attivata la prenotazione. Il  restante  50%  e'  attribuito  al
complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri  di  cui
al comma 4. 
  8. Per l'annualita'  2023  le  ulteriori  risorse  che  si  rendono
disponibili  per  il   riparto   del   Fondo   poverta'   a   seguito
dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali  di  prenotazione  e  liquidazione  del  contributo
assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178
del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti  territoriali  di
ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3,  4,
6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%. 
  9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
si provvede al riparto di ogni eventuale  ulteriore  risorsa  che  si
rendesse disponibile nel Fondo poverta' 2021, 2022 e 2023, secondo  i
criteri di cui al precedente comma 4. 
  10.  Ai  fini  del  trasferimento   delle   risorse   agli   ambiti
territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente  attribuite  a
ciascun ambito le relative risorse di cui al comma  3.  Le  quote  di
riparto tra gli ambiti della stessa  regione  delle  risorse  residue
sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma
4, sulla base dei seguenti indicatori: 
    a) quota di nuclei  beneficiari  del  Rdc  residenti  nell'ambito
territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla  base
del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021,
cui e' attribuito un peso del 60%; 
    b) quota di popolazione residente  nell'ambito  territoriale  sul
totale della popolazione regionale, secondo i dati  Istat  aggiornati
al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso  del  40%.  In  maniera
analoga si procedera' al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8. 
  11. Entro trenta giorni dalla  data  dell'emanazione  del  presente
decreto, le regioni  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,   attraverso   il   diretto   inserimento   sulla
piattaforma di  cui  all'art.  5,  comma  5,  criteri  ulteriori,  da
applicare al riparto delle risorse residue di cui  al  comma  10,  ai
fini  della  successiva  attribuzione  delle  risorse  da  parte  del
Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In  ogni
caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun  ambito,  ciascuno
degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non puo'  pesare
meno del 40.