(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                      Disciplina regolamentare 
 
    1. L'universita', nell'ambito della propria autonomia  normativa,
adotta i regolamenti previsti  per  legge  e  ogni  altra  disciplina
necessaria all'organizzazione e al funzionamento  delle  strutture  e
dei  servizi  universitari,  nonche'  al  corretto  esercizio   delle
funzioni istituzionali. In particolare: 
      a) il regolamento generale di ateneo detta, in conformita' alla
normativa vigente, le norme fondamentali in tema di organizzazione  e
di  funzionamento  dell'universita'.  E'  approvato,  a   maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato  accademico,  previo  parere  del
consiglio di amministrazione, adottato  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dei consigli  dei  dipartimenti  e  del  consiglio  degli
studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4,  e  5
dell'articolo 9 dello statuto; 
      b)  il  regolamento  didattico   di   ateneo   disciplina,   in
conformita' alla normativa vigente,  l'ordinamento  degli  studi  dei
corsi attivati e fissa i criteri e  le  modalita'  di  organizzazione
delle attivita' di formazione e dei  servizi  didattici  integrativi,
nonche' le modalita' di  attuazione  del  servizio  di  tutorato.  E'
approvato,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,   dal   senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di
amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti,  nei
modi e con le procedure previste  dall'articolo  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni; 
      c) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' disciplina, in conformita' alla normativa vigente,  i
criteri  della  gestione,  le  relative   procedure   amministrative,
contabili e finanziarie e le connesse responsabilita',  le  procedure
contrattuali, le forme di controllo  interno  sull'efficienza  e  sui
risultati di gestione  complessiva  dell'universita'  e  dei  singoli
centri  di  spesa,  nonche'  l'amministrazione  del  patrimonio.   E'
approvato, a maggioranza assoluta dei componenti,  dal  consiglio  di
amministrazione, previo parere  del  senato  accademico,  adottato  a
maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti  e
del consiglio degli studenti, nel rispetto delle  procedure  previste
dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto; 
      d) il codice etico della comunita' universitaria,  formata  dai
professori,  dai  ricercatori,  dai  tecnici-amministrativi  e  dagli
studenti dell'ateneo, determina i valori fondamentali della comunita'
stessa,  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei   diritti
individuali, nonche' l'accettazione di doveri e  responsabilita'  nei
confronti dell'universita', detta le regole di  condotta  nell'ambito
della comunita'. Le norme del codice etico sono volte a evitare  ogni
forma di discriminazione e di abuso, nonche' a  regolare  i  casi  di
conflitto di interessi o di proprieta'  intellettuale,  nel  rispetto
della normativa vigente, prevedendo apposite sanzioni in caso di loro
violazione. In particolare,  sono  previste  sanzioni  individuali  e
sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le  sanzioni
individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita'
dei fatti, consistono nella  decadenza  e/o  nell'esclusione  per  un
periodo non superiore a tre anni dagli organi e dalle commissioni  di
ateneo, dipartimento, centro e, inoltre, per i docenti, per lo stesso
periodo, nell'esclusione dalla destinazione di  fondi  di  ricerca  e
contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per  i
dipartimenti e gli altri centri di spesa sono di  natura  pecuniaria.
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote  in  un  numero  non
inferiore a 10 ne' superiore a 100. L'importo di una quota va  da  un
minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000.  Nella  determinazione
del numero delle quote si tiene conto della gravita' del  fatto,  del
grado di  responsabilita',  dell'attivita'  svolta  per  eliminare  o
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione  di
ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota  e'  fissato
sulla base delle  condizioni  economiche  e  patrimoniali  dell'ente,
tenuto  conto,  in  ogni  caso,  della   necessita'   di   assicurare
l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria non puo'  superare
il dieci per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei  fondi  annuali
destinati al dipartimento  o  altro  centro  di  spesa.  La  sanzione
pecuniaria e' ridotta della meta' se  l'autore  della  violazione  ha
commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di  terzi  e  il
dipartimento o altro centro di spesa non ne ha ricavato  vantaggio  o
ne ha ricavato un vantaggio minimo. La sanzione non  si  applica  se,
prima dell'apertura del procedimento, il dipartimento o altro  centro
di spesa ha risarcito  integralmente  il  danno  e  ha  eliminato  le
conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa e' ridotta da
un terzo alla meta' se il dipartimento o altro centro di spesa si  e'
efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle sanzioni  sono
ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli altri centri di  spesa
in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravita'  delle
violazioni accertate a carico  di  ciascuno  di  essi.  Nel  caso  di
violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza
degli  organi  competenti,  in  base  alla  normativa   vigente,   in
quest'ultima materia. Il codice etico  e'  approvato,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico,  previo   parere
favorevole del consiglio di amministrazione, adottato  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  e  previo   parere   dei   consigli   dei
dipartimenti e del  consiglio  degli  studenti,  nel  rispetto  delle
procedure previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 dello statuto.  Il
testo approvato e' emanato, con decreto, dal rettore; 
      e)  gli  ulteriori  testi  regolamentari   sono   approvati   e
modificati  dall'organo  individuato  in  base   al   riparto   delle
competenze stabilito dallo statuto. I testi  approvati  o  modificati
sono emanati, con decreto, dal rettore.