Art. 10. Disciplina regolamentare 1. L'universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. In particolare: a) il regolamento generale di ateneo detta, in conformita' alla normativa vigente, le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'universita'. E' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto; b) il regolamento didattico di ateneo disciplina, in conformita' alla normativa vigente, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e fissa i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato. E' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni; c) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina, in conformita' alla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative, contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita' e dei singoli centri di spesa, nonche' l'amministrazione del patrimonio. E' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto; d) il codice etico della comunita' universitaria, formata dai professori, dai ricercatori, dai tecnici-amministrativi e dagli studenti dell'ateneo, determina i valori fondamentali della comunita' stessa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'universita', detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite sanzioni in caso di loro violazione. In particolare, sono previste sanzioni individuali e sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le sanzioni individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, consistono nella decadenza e/o nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni dagli organi e dalle commissioni di ateneo, dipartimento, centro e, inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa sono di natura pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 ne' superiore a 100. L'importo di una quota va da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000. Nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravita' del fatto, del grado di responsabilita', dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tenuto conto, in ogni caso, della necessita' di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria non puo' superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al dipartimento o altro centro di spesa. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il dipartimento o altro centro di spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del procedimento, il dipartimento o altro centro di spesa ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa e' ridotta da un terzo alla meta' se il dipartimento o altro centro di spesa si e' efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli altri centri di spesa in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravita' delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi. Nel caso di violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza degli organi competenti, in base alla normativa vigente, in quest'ultima materia. Il codice etico e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 dello statuto. Il testo approvato e' emanato, con decreto, dal rettore; e) gli ulteriori testi regolamentari sono approvati e modificati dall'organo individuato in base al riparto delle competenze stabilito dallo statuto. I testi approvati o modificati sono emanati, con decreto, dal rettore.