Art. 11. Competenze del rettore 1. Il rettore rappresenta l'universita' e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. E' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. In particolare, al rettore spetta: a) rappresentare legalmente l'universita'; b) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza; c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dei quali e' componente di diritto; d) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali di governo; e) nei casi di necessita' e di urgenza, assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile; f) su proposta del senato accademico e\o del consiglio di amministrazione, nominare una o piu' commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni; g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; h) proporre il documento di programmazione triennale di ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico; i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; j) esercitare il potere di iniziativa e di proposta dei procedimenti disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e irrogare nei confronti di tali soggetti, previo parere del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; k) esercitare il potere di proposta nei confronti del senato accademico in riferimento alle violazioni del codice etico che non integrino illeciti disciplinari; l) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita'; m) proporre agli organi competenti di disporre ispezioni, inchieste e accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture, anche didattiche e di ricerca; n) designare il pro-rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento, nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi anche di altro pro-rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe; o) affidare ad altri professori e ricercatori dell'ateneo, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la delega per l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite. Al fine di favorire il coordinamento e la gestione collegiale dell'azione dei docenti delegati, riunisce periodicamente il consiglio dei delegati, quale proprio organo consultivo; p) delegare, con decreto, senza ricorrere alla stipula di apposita procura speciale, un dipendente dell'universita' a sottoscrivere gli atti in materia di associazioni temporanee di scopo, nonche' altri atti finalizzati alla presentazione o all'esecuzione di progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto delle norme civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura speciale; q) presentare al ministro dell'universita' e della ricerca e alle altre autorita' centrali le relazioni previste dalla normativa vigente; r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.