(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                       Competenze del rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'universita' e svolge le  funzioni  di
indirizzo,  di  iniziativa  e  di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. E' responsabile
del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. E'  garante  della  liberta'  di
ricerca e di insegnamento. 
    2. In particolare, al rettore spetta: 
      a) rappresentare legalmente l'universita'; 
      b)  emanare  gli  atti  con  rilevanza   esterna   di   propria
competenza; 
      c) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio
di amministrazione, dei quali e' componente di diritto; 
      d)  disporre  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi
collegiali di governo; 
      e)  nei  casi  di  necessita'  e   di   urgenza,   assumere   i
provvedimenti amministrativi di competenza del  senato  accademico  e
del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella
prima seduta utile; 
      f) su proposta del  senato  accademico  e\o  del  consiglio  di
amministrazione, nominare  una  o  piu'  commissioni  permanenti  con
funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni; 
      g) proporre al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
direttore generale; 
      h) proporre il documento di programmazione triennale di ateneo,
tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico; 
      i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e  il
conto consuntivo; 
      j) esercitare  il  potere  di  iniziativa  e  di  proposta  dei
procedimenti disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente e irrogare  nei  confronti
di tali  soggetti,  previo  parere  del  collegio  di  disciplina,  i
provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; 
      k) esercitare il potere di proposta nei  confronti  del  senato
accademico in riferimento alle violazioni del codice  etico  che  non
integrino illeciti disciplinari; 
      l) vigilare sul funzionamento delle  strutture  e  dei  servizi
universitari,   adottando   provvedimenti   diretti    a    garantire
l'individuazione delle eventuali responsabilita'; 
      m) proporre  agli  organi  competenti  di  disporre  ispezioni,
inchieste e accertamenti sullo stato dei servizi  e  sulle  attivita'
delle strutture, anche didattiche e di ricerca; 
      n)  designare  il  pro-rettore  vicario,  scegliendolo  fra   i
professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore vicario  sostituisce  il
rettore in ogni sua funzione in caso  di  assenza  o  impedimento  ed
esercita  le  funzioni  delegategli  con  decreto  rettorale.   Ferme
restando le sue responsabilita' di  iniziativa  e  di  coordinamento,
nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi anche di
altro pro-rettore, da lui prescelto  tra  i  professori  ordinari  di
ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe; 
      o) affidare ad  altri  professori  e  ricercatori  dell'ateneo,
dandone  comunicazione  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di
amministrazione, la delega per l'esercizio temporaneo di funzioni che
non gli siano inderogabilmente riservate e  che  comportino  compiti,
anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate  alla
realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento  di  attivita'
definite.  Al  fine  di  favorire  il  coordinamento  e  la  gestione
collegiale dell'azione dei docenti delegati, riunisce  periodicamente
il consiglio dei delegati, quale proprio organo consultivo; 
      p) delegare, con  decreto,  senza  ricorrere  alla  stipula  di
apposita  procura  speciale,   un   dipendente   dell'universita'   a
sottoscrivere gli atti  in  materia  di  associazioni  temporanee  di
scopo,  nonche'  altri  atti   finalizzati   alla   presentazione   o
all'esecuzione di progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto  delle
norme civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura
speciale; 
      q) presentare al ministro dell'universita' e  della  ricerca  e
alle altre autorita' centrali le relazioni previste  dalla  normativa
vigente; 
      r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme  generali
e speciali  concernenti  l'ordinamento  universitario  e  ogni  altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.