(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a  tempo  pieno
in servizio  presso  le  universita'  italiane.  Per  l'elezione  del
rettore, e' richiesta la maggioranza assoluta dei  voti  nelle  prime
tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema
del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione  hanno
riportato il maggior numero di voti; risulta eletto,  a  seguito  del
ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di  voti  e,
in  caso  di  parita',  il  candidato  piu'  anziano  nel  ruolo   e,
nell'ipotesi   di   ulteriore   parita',    quello    piu'    giovane
anagraficamente. 
    2. L'elettorato attivo compete: 
      a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai  ricercatori,  ai
componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti  degli
studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'ateneo,  che  non
risultino   essere   componenti   del   consiglio   degli   studenti,
individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti  parte
dello specifico consiglio di dipartimento; 
      b) con voto pesato, ai  tecnici-amministrativi  in  servizio  a
tempo    indeterminato.    Ai    voti    espressi    dal    personale
tecnico-amministrativo sara' assegnato un peso pari al 20% del numero
dei professori e dei ricercatori votanti  nella  specifica  procedura
elettorale.