Art. 12. Elezione del rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane. Per l'elezione del rettore, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita', quello piu' giovane anagraficamente. 2. L'elettorato attivo compete: a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento; b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sara' assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.