Art. 13. Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica 1. Il rettore e' nominato con decreto ministeriale e dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile. 2. In tutti i casi di anticipata cessazione del rettore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'ateneo.