Art. 15. Composizione e funzionamento del senato accademico 1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del rettore che e' membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lettera b), ultimo periodo. 2. Il senato accademico e' composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque direttori di dipartimento, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 del presente statuto, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Universita' degli studi di Foggia. Qualora nell'ambito di un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato un unico dipartimento, la relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area; c) dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato, in rappresentanza delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 del presente statuto, in numero di due per ciascuna delle dette aree. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione dei suoi rappresentanti, eletti dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo e dai ricercatori dell'Universita' degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima; d) in merito alla disposizione di cui alla lettera c) del presente comma, oggetto di revisione statutaria, per quanto attiene alla fase transitoria, vengono regolarmente conclusi i mandati in corso dei membri del senato accademico. Alla conclusione dei mandati in parola, le procedure elettorali vengono effettuate in base alla nuova disposizione statutaria. I mandati svolti dai membri del senato accademico sulla scorta della precedente disposizione statutaria vengono computati ai fini della possibilita' di rinnovo dell'incarico; e) cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti all'Universita' degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura, il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell'Universita' degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti; f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita' degli studi di Foggia. 3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo: a) il pro-rettore vicario, il quale, in assenza del rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo, nonche' l'altro pro-rettore, ove nominato; b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo delegato componente del nucleo; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore; d) nel caso di articolazione in piu' dipartimenti di un'area didattico-scientifico-culturale, di cui all'art. 46 dello statuto, l'altro direttore non eletto. 4. Il senato accademico e' convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 5. Ciascun direttore di dipartimento componente di diritto del senato accademico ha la facolta', in caso di assenza giustificata, di delegare un professore di ruolo, incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte all'assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prerogative ed e' assoggettato agli stessi doveri del delegante. Le ulteriori modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.