(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
         Composizione e funzionamento del senato accademico 
 
    1. I  componenti  del  senato  accademico  sono  scelti  su  base
elettiva, ad eccezione del rettore che e' membro  di  diritto,  salvo
quanto previsto al successivo comma 2, lettera b), ultimo periodo. 
    2. Il senato accademico e'  composto  dai  seguenti  ventiquattro
membri, con voto deliberativo: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) cinque  direttori  di  dipartimento,  in  rappresentanza  di
ciascuna  delle  aree  didattico-scientifico-culturali  definite  dal
senato accademico secondo quanto previsto al  comma  4,  lettera  d),
dell'articolo 14 del presente statuto, eletti,  al  proprio  interno,
dal corpo elettorale formato da tutti i  direttori  dei  dipartimenti
dell'Universita'  degli  studi  di  Foggia.  Qualora  nell'ambito  di
un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato  un  unico
dipartimento, la relativa procedura elettorale non trova  svolgimento
e il direttore di tale struttura dipartimentale entra  di  diritto  a
far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area; 
      c) dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori
a    tempo    indeterminato,    in    rappresentanza    delle    aree
didattico-scientifico-culturali  definite   dal   senato   accademico
secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14  del
presente statuto, in numero di due per ciascuna delle dette aree.  In
relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale,  viene
svolta la procedura per  l'individuazione  dei  suoi  rappresentanti,
eletti dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari  e
associati di ruolo e dai ricercatori dell'Universita' degli studi  di
Foggia inquadrati nell'area medesima; 
      d) in merito alla disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  del
presente comma, oggetto di revisione statutaria, per  quanto  attiene
alla fase transitoria, vengono regolarmente  conclusi  i  mandati  in
corso dei membri del senato accademico. Alla conclusione dei  mandati
in parola, le procedure elettorali vengono effettuate  in  base  alla
nuova disposizione statutaria. I mandati svolti dai membri del senato
accademico sulla  scorta  della  precedente  disposizione  statutaria
vengono   computati   ai   fini   della   possibilita'   di   rinnovo
dell'incarico; 
      e) cinque studenti, in rappresentanza di  ciascuna  delle  aree
didattico-scientifico-culturali  definite   dal   senato   accademico
secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14  del
presente   statuto.   In    relazione    a    ogni    singola    area
didattico-scientifico-culturale,  viene  svolta  la   procedura   per
l'individuazione del suo  rappresentante,  eletto  tra  gli  iscritti
all'Universita' degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre
il primo anno fuori corso, ai corsi di  laurea  e  laurea  magistrale
facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima  e  tra  i
dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione  al  primo  anno,
hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti.  Nell'ambito
della specifica procedura, il corpo elettorale e' composto  da  tutti
gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale  facenti
capo  ai  dipartimenti  dell'Universita'  degli   studi   di   Foggia
inquadrati nell'area  medesima  e  dai  dottorandi  di  ricerca  che,
all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per  l'afferenza
a tali ultimi dipartimenti; 
      f)  tre   tecnici   amministrativi,   in   servizio   a   tempo
indeterminato, eletti,  al  proprio  interno,  dal  corpo  elettorale
formato da tutti  i  tecnici  amministrativi,  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso l'Universita' degli studi di Foggia. 
    3. Alle riunioni del  senato  accademico  partecipano,  con  voto
consultivo: 
      a) il pro-rettore vicario, il quale, in  assenza  del  rettore,
presiede il senato accademico ed esprime voto  deliberativo,  nonche'
l'altro pro-rettore, ove nominato; 
      b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o  un  suo
delegato componente del nucleo; 
      c) il direttore generale, che svolge le funzioni di  segretario
verbalizzante; in caso  di  assenza,  esercita  le  sue  funzioni  il
vicario del direttore; 
      d) nel caso di articolazione in piu'  dipartimenti  di  un'area
didattico-scientifico-culturale, di cui all'art.  46  dello  statuto,
l'altro direttore non eletto. 
    4. Il senato accademico e' convocato, di norma, almeno una  volta
al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga
opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un  terzo
dei suoi componenti. 
    5. Ciascun direttore di dipartimento componente  di  diritto  del
senato accademico ha la facolta', in caso di assenza giustificata, di
delegare  un  professore   di   ruolo,   incardinato   nello   stesso
dipartimento, a prendere parte all'assemblea.  Il  sostituto  fruisce
delle medesime prerogative ed e' assoggettato agli stessi doveri  del
delegante.  Le  ulteriori  modalita'  di  funzionamento  del   senato
accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.