Art. 16. Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico 1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. 2. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni. 3. Il mandato dei membri del senato accademico e' rinnovabile per una sola volta consecutiva. 4. I membri eletti del senato accademico decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verra' attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell'ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico. 5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del senato accademico, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.