(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
           Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza 
                  dei membri del senato accademico 
 
    1. I membri del senato accademico sono nominati con  decreto  del
rettore. 
    2. I membri del senato accademico durano in carica quattro  anni,
fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei  dottorandi
di ricerca che durano in carica due anni. 
    3. Il mandato dei membri del senato accademico e' rinnovabile per
una sola volta consecutiva. 
    4. I membri eletti del senato  accademico  decadono  in  caso  di
mancata partecipazione a tre sedute consecutive,  qualora  non  venga
riscontrato  il  giustificato  motivo  nel  corso  di   un   apposito
procedimento di decadenza che verra'  attivato  successivamente  alla
terza assenza. Il giustificato motivo va  valutato,  nell'ambito  del
suddetto  procedimento  di  decadenza,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dal senato accademico. 
    5. Il regolamento generale di ateneo disciplina  il  procedimento
di decadenza del membro  del  senato  accademico,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa,  assicurare  il
rispetto  del  contraddittorio,  individuare  il   responsabile   del
procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del
procedimento.